Scritti difensivi al Prefetto assegno senza autorizzazione

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 29/06/2020
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Descrizione

Fac simile scritti difensivi che il soggetto che ha emesso l’assegno senza autorizzazione o senza provvista ("scoperto" o a "vuoto") può inoltrare al Prefetto del luogo di pagamento dell’assegno, nel momento in cui quest’ultimo, alla ricezione del rapporto o dell'informativa da parte del notaio, del segretario comunale o della banca che ha sollevato il protesto, ha provveduto a notificargli gli estremi della violazione.

Prefettura assegni non pagati

Chi emette un assegno senza autorizzazione o senza provvista, vale a dire senza le disponibilità sufficienti alla copertura dell'assegno, può andare incontro a conseguenze di non poco conto.

La prima riguarda la segnalazione alla Centrale di Allarme Interbancaria (CAI), la qual cosa comporta la cd "revoca di sistema", ossia l'impossibilità per il soggetto di emettere assegni bancari per un periodo di sei mesi.

La seconda riguarda la segnalazione al Prefetto del luogo di pagamento dell’assegno. Quest’ultimo, valutata la documentazione ricevuta provvede - nel termine di 90 giorni - a notificare al sogetto che ha emesso l'assegno un verbale con gli estremi della violazione commessa.

Scritti difensivi Prefettura assegni: in cosa consistono

Dalla notifica del verbale da parte del Prefetto, il soggetto che ha commesso l'illecito ha 30 giorni di tempo per inviare gli scritti difensivi corredati da idonea documentazione.

In pratica il soggetto comunica al Prefetto di aver provveduto ad effettuare il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese di protesto all'avente diritto. 

A tal fine è fondamentale che alleghi la quietanza liberatoria assegno, rilasciata all’atto del pagamento dal legittimo portatore, con firma autenticata da pubblico ufficiale. 

Per questo motivo chiede l'archiviazione del procedimento ai sensi dell' art. 8 comma 1 della legge 386/90 cosi come modificato dall'art. 33 1 comma del decreto legislativo 507/99. 

Da questa scheda si possono scaricare due distinti modelli di scritti difensivi Prefettura assegni. Non è ammessa audizione personale.

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 la firma in calce non è soggetta ad autenticazione se è apposta in presenza dell’addetto alla ricezione dell’istanza, ovvero se l’istanza è sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità.

L’istanza può essere inviata per posta, via fax o consegnata a mano.

Il Prefetto una volta esaminato gli scritti difensivi, provvede

  • ad irrogare al soggetto che ha emesso l’assegno una sanzione pecuniaria e a disporre, sempre nei suoi confronti, una sanzione accessoria (divieto di emettere assegni per un periodo fino a 5 anni, divieto di emettere assegni, ecc.)

ovvero

  • ad archiviare il procedimento.
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