Cancellazione protesti Camera di Commercio
La cancellazione dei protesti può essere richiesta al Presidente della Camera di Commercio competente con il pagamento della cambiale tratta o del vaglia, oppure a seguito dell’emissione del decreto di riabilitazione nel caso dell'assegno, oppure in caso di erroneità o illegittimità formale attinenti la levata del protesto.
Cos'è il protesto
Il protesto riguarda i titoli di credito, vale a dire documenti contenenti la promessa da parte del debitore di pagare una certa somma a favore del possessore del titolo. I più noti tra i titoli di credito sono la cambiale tratta, il vaglia cambiario e l’assegno, bancario, postale o circolare.
Il protesto è un atto formale effettuato da un pubblico ufficiale (notaio, ufficiale giudiziario o segretario comunale) con cui si dichiara pubblicamente ("levata di protesto") il mancato pagamento di un titolo di credito (assegno bancario, cambiale o vaglia cambiario/pagherò).
I termini previsti per legge per levare il protesto sono:
- per mancato pagamento di cambiali, entro un anno dalla data di emissione per le cambiali a vista ed entro uno dei due giorni feriali successivi alla scadenza per quelle a data certa;
- per mancato pagamento di assegno, entro la scadenza utile del termine di presentazione (8 giorni se l'assegno è pagabile nello stesso comune in cui è stato emesso; 15 giorni se pagabile in altro comune).
La levata di protesto rende il titolo esecutivo, con la conseguenza che il protestato potrà subire prima il precetto e poi il pignoramento, se continuasse a non pagare.
L'elenco dei protesti viene comunicato mensilmente dai pubblici ufficiali abilitati a levare protesti alla Camera di Commercio competente per territorio, ossia quella che ha sede nella provincia in cui sono stati levati i protesti.
L'Ufficio protesti provvede quindi alla pubblicazione mediante iscrizione dei soggetti protestati nel Registro informatico dei protesti. Lo scopo di tutto questo è quello di tutelare chiunque abbia rapporti economici con il protestato, dal privato cittadino agli istituti di credito e alle società finanziarie.
E' importante sottolineare che chiunque ne ha interesse può accedere al Registro informatico dei protesti, chiaramente pagando i relativi diritti di segreteria. A tal fine ci si può rivolgere agli sportelli camerali presenti sul territorio oppure ci si può collegare telematicamente alla banca dati tramite il servizio web Telemaco. Questo l'indirizzo:
- www.registroimprese.it/area-utente.
Dal Registro informatico dei protesti non è possibile avere alcuna informazione che permetta di identificare il beneficiario dell’assegno o della cambiale protestata.
Cancellazione protesti Camera di Commercio
La notizia di ciascun protesto levato è conservata nel Registro Protesti per 5 anni dalla sua pubblicazione oppure fino alla sua eventuale cancellazione, che si verifica solo a seguito della presentazione di un'apposita istanza.
In proposito c'è da dire che la domanda di cancellazione dal Registro informatico dei protesti per avvenuto pagamento è consentita esclusivamente con riferimento alle cambiali tratte e ai pagherò cambiari. Questo il
Invece si può presentare istanza di cancellazione dei protesti levati su assegni oppure cambiali pagate oltre i dodici mesi dalla levata del protesto, solo quando si risulta in possesso della riabilitazione accordata dal Tribunale di residenza. Dal nostro portale si possono scaricare i seguenti fac simile:
La domanda di cancellazione per erronea o illegittima levata può essere presentata dai pubblici ufficiali incaricati della levata del protesto, dalle aziende di credito o e da chiunque ritenga di essere stato protestato illegittimamente o erroneamente.
La domanda deve essere presentata dall'interessato, con l'applicazione di una marca da bollo di € 16,00 e con il pagamento del diritto di segreteria fissato in € 8,00 per ciascun protesto del quale viene richiesta la cancellazione.
Nel merito decide la Camera di Commercio per gli aspetti puramente formali e l'Autorità Giudiziaria per le questioni più di merito (controiversie, truffe, ecc.).
A cancellazione definitiva dal Registro dei dati relativi al protesto, quest’ultimo si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto.