Riabilitazione protesti: fac simili PDF
Per ottenere la riabilitazione a seguito di protesti derivanti dal mancato pagamento di una cambiale o di un assegno, occorre presentare una apposita istanza al Tribunale competente territorialmente.
Cos'è il protesto
Il protesto costituisce l’atto pubblico con cui il notaio o un pubblico ufficiale constata la mancata accettazione o il mancato pagamento di un titolo di credito, come una cambiale, un assegno bancario o un vaglia cambiario.
Detta in parole semplici con il protesto si rende pubblico il fatto che una certa persona, fisica o giuridica, ha emesso un assegno senza che vi fossero i fondi per riscuoterlo, oppure ha sottoscritto una cambiale o un vaglia ed entro il termine prefissato non ha provveduto al pagamento.
Per la cambiale il protesto deve essere levato entro i due giorni feriali seguenti al giorno in cui la cambiale è pagabile. Per l’assegno, invece, nel termine di presentazione per l’incasso.
Sono le Camere di Commercio a rendere pubblici i nomi dei protestati attraverso il Registro Informatico dei Protesti, un archivio di pubblica consultazione in cui i dati sono conservati per la durata di 5 anni dalla registrazione, a meno che non venga fatta richiesta di cancellazione del protesto.
Si può accedere all'archivio recandosi presso una qualsiasi Camera di Commercio, con rilascio della Visura protesti. In alternativa si può accedere al sito www.registroimprese.it con le credenziali del Contratto TELEMACO se già registrati o aderendo al servizio TELEMACO previa Registrazione (www.registroimprese.it/area-utente).
Riabilitazione protesti: quando può essere richiesta
L'istanza riabilitazione protesto va presentata nel caso in cui si voglia ottenere
In questi casi, infatti, occorre essere in possesso della riabilitazione accordata dal Tribunale di residenza, con apposito decreto (Legge n. 235/2000, art. 2 e Legge n. 108/1996 e successive modificazioni, art. 17).
In altre parole il debitore che ha pagato l'assegno o la cambiale tratta/vaglia cambiario oltre l’anno dalla levata del protesto, e non ha subito ulteriore protesto, decorso un anno dalla data di pubblicazione del protesto, può inoltrare, al presidente del Tribunale di residenza, una richiesta di riabilitazione.
In particolare l'istanza può essere presentata dalla parte interessata o dalla persona munita di delega con un proprio documento di identità.
Alla domanda scritta, che può essere proposta su carta semplice, occorre allegare
- originali degli effetti protestati corredati dell’atto di protesto;
- originale dichiarazione liberatoria rilasciata dal/i creditore/i (corredata di fotocopia doc. identità creditore/i ) oppure rilasciata dall’istituto di credito, su carta intestata dell’istituto stesso e firmata da chi ha potere di firma, (corredata di fotocopia di doc. identità del firmatario);
- visura protesti recente (da richiedersi c/o qualsiasi Camera di Commercio);
- fotocopia documento identità del firmatario istanza.
Per quanto concerne le spese, la parte interessata deve provvedere al pagamento
- del contributo unificato pari ad € 98,00;
- di una marca da bollo per diritti di Cancelleria da € 27,00.
Occorrono circa 20 giorni dal deposito della documentazione per ottenere il decreto di riabilitazione dal Tribunale.
Una volta ottenuta la riabilitazione, il protestato può inviare alla camera di commercio competente istanza per chiederne la pubblicazione con conseguente cancellazione del protesto.
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