Assegno di inclusione: a quanto ammonta
L'assegno di inclusione 2024, che sostituisce il reddito di cittadinanza, va da un minimo di 480 euro ad un massimo di 7.560 euro annui più un contributo sull'affitto e può essere richiesto direttamente online attraverso la piattaforma dell'Inps oltre che presso Patronati e Caf. Vediamo quali sono i requisiti e come fare domanda.
Assegno di inclusione 2024: requisiti
L’Assegno di Inclusione (ADI), istituito con decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, verrà materialmente erogato a partire dal 1 Gennaio 2024 con la finalità di contrastare la povertà e l'esclusione sociale delle fasce deboli della popolazione attraverso percorsi di inserimento sociale, di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. Le domande possono essere presentate a partire dal 18 Dicembre 2023.
L'assegno di inclusione può essere richiesto da quei nuclei familiari in cui almeno un componente sia in una delle seguenti condizioni:
- con disabilità;
- minorenne;
- con almeno 60 anni di età;
- in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica Amministrazione.
Chi richiede l'Adi deve essere, alternativamente:
- cittadino italiano o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- cittadino di altro Paese dell’Unione europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- cittadino titolare dello status di protezione internazionale.
Inoltre il richiedente deve essere residente in Italia da almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo. Ma non è tutto perché il nucleo familiare del richiedente deve soddisfare, all'atto di presentazione della domanda e per la durata del beneficio, i seguenti requisiti reddituali e patrimoniali:
- un valore ISEE, in corso di validità, non superiore a 9.360 euro;
- un valore del reddito familiare inferiore a una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza dell’ADI. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la misura dell'ADI può arrivare a 7.560 euro annui, sempre moltiplicati per la scala di equivalenza. Nel calcolo della soglia di reddito non si tiene conto del Reddito di Cittadinanza né di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà;
- un valore del patrimonio immobiliare non superiore a 30.000 euro (è esclusa la prima casa fino a un valore massimo di 150.000 euro);
- un valore del patrimonio mobiliare (ad esempio, depositi, conti correnti, ecc.) non superiore a:
- 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente;
- 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti;
- 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo).
La verifica del possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali avviene mediante l’attestazione ISEE.
Assegno di inclusione: a quanto ammonta
L'assegno di inclusione sociale è calcolato su base annua, a integrazione del reddito familiare ed è composto da:
- una quota A, fino alla soglia di 6.000 euro o di 7.560 euro annui;
- una quota B quale integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto regolarmente registrato, per un importo, pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, come dichiarato ai fini dell’ISEE, in corso di validità, fino ad un massimo di 3.360 euro annui, o di 1.800 euro annui se il nucleo è composto da persone tutte di età superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.
Il beneficio economico è erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato “Carta di inclusione” (o anche Carta Adi).
Assegno di inclusione: come fare domanda
Per ricevere l'ADI occorre innanzitutto presentare domanda all’INPS, utilizzando l’apposita procedura telematica resa disponibile sul sito INPS. L'indirizzo è il seguente:
- www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.schede-servizio-strumento.schede-servizi.assegno-di-inclusione-(adi).html
Per avviare la procedura occorre naturalmente essere in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS. In alternativa occorre recarsi presso un patronato o un Caf. Come detto la domanda può essere presentata dal 18 dicembre 2023.
Ma non è tutto perché ai fini del riconoscimento dell'ADI è necessario che il richiedente si iscrivi alla piattaforma digitale SIISL (Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa) e sottoscriva un Patto di Attivazione Digitale (PAD).
Attraverso il PAD il richiedente:
- indica i contatti (telefono e email) da utilizzare per la convocazione da parte dei servizi sociali. C'è da dire comunque che la convocazione avviene anche per il tramite della piattaforma e assume valore legale in assenza di contatti validi forniti dal richiedente;
- autorizza la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro;
- si impegna a presentarsi al primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale, al fine di identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.
L'erogazione del beneficio decorre dal mese successivo alla sottoscrizione del PAD.
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