Il SIA è sostituito dal Reddito di Inclusione
SIA è un acronimo che sta per Sostegno per l’Inclusione Attiva, un sussidio che veniva concesso a tutti quei nuclei familiari che versavano in condizioni di povertà, col fine di contrastarla, incentivando il reinserimento dei componenti nella società e nel mondo del lavoro. Il sussisdio veniva erogato attraverso l'attribuzione una social card, ossia di una carta di pagamento elettronica - distinta dalla carta acquisti ordinaria - che poteva essere utilizzata per l’acquisto di beni di prima necessità. La social card veniva attribuita agli aventi diritto solo dopo la stipula di un progetto di inclusione sociale e lavorativa, predisposto con la collaborazione del proprio Comune di residenza.
Abbiamo utilizzato verbi al passato non a caso. Già perchè con il decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 si è provveduto a riordinare le prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà. Così a partire dal 1° gennaio 2018, il SIA non è più riconosciuto. Tuttavia coloro che hanno già presentato domanda e stanno ancora percependo il SIA, hanno la possibilità di presentare la domanda di ReI, altro acronimo che sta per Reddito di Inclusione, e quindi chiedere la trasformazione del SIA in REI. In questo caso la durata del beneficio economico del ReI si ridurrà del numero di mesi per i quali si è percepito il SIA. L'alternativa consiste nel rinviare la richiesta del ReI al termine della percezione del SIA.
Ciò premesso vogliamo comunque approfittarne per parlarti di questo importante strumento: requisiti, importi, modalità di presentazione della domanda e di erogazione delle somme.
Social Card SIA: per chi era pensato
La Social Card SIA era un sussidio nato per contrastare la situazione di precarietà di tutti quei nuclei familiari residenti in Italia in cui siano presenti figli minori, disabili o donne in accertato stato di gravidanza. Le famiglie interessate dovevano aderire ad un progetto di riattivazione sociale e lavorativa personalizzata, basato su diverse tipologie di interventi, i quali erano gestiti dai Comuni, dalle scuole, dai Centri per l’Impiego, dai servizi sociali e così via. Nel progetto venivano coinvolti tutti i componenti della famiglia, i quali dovevano assumersi le proprie responsabilità ed i propri impegni, al fine di svolgere in maniera sistematica ed efficiente le diverse attività: la ricerca attiva di lavoro, l’adesione a programmi di formazione, la frequenza e l’impegno scolastico, la prevenzione e la tutela della salute.
Tutte le attività appena citate non facevano altro che sostenere la famiglia durante il percorso che l'avrebbe portata ad uscire dalla situazione di marginalità e a riconquistare autonomia e benessere.
Social Card SIA: requisiti per accedere
Il Decreto 2017 aveva esteso la platea dei potenziali beneficiari del SIA. In particolare potevano richiedere la Social Card SIA solo i nuclei familiari in grado di dimostrare di:
- possedere la cittadinanza italiana (da almeno 2 anni) o comunitaria, oppure stranieri con permesso di soggiorno a lungo periodo;
- avere in famiglia un minorenne o un figlio disabile, oppure una donna in stato di gravidanza accertata (allegare alla domanda una certificazione medica rilasciata da una struttura pubblica che attesti la gravidanza e il parto in data non superiore ai 4 mesi);
- essere in possesso di un ISEE inferiore o uguale a 3mila euro;
- non beneficiare, in presenza di una persona non autosufficiente, di trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale rilevanti, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre amministrazioni, che abbiano una valore superiore a 900 euro mensili (il precedente limite era di 600 euro);
- non beneficiare di bonus disoccupazione, come la NASPI o la Dis Coll;
- non possedere autoveicoli immatricolati nei 12 precedenti alla richiesta, di cilindrata superiore a 1300 o motoveicoli immatricolati nei 3 anni precedenti alla presentazione della domanda, con cilindrata superiore a 250. Tale condizione non ricorreva nel caso in cui per gli stessi veicoli fosse prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità (novità introdotta dal Decreto 2017).
Inoltre il Decreto 2017 aveva eliminato l'obbligo di dichiarare lo stato di disoccupazione da parte di persone non autosufficienti, inabili al lavoro, studenti.
In questo articolo la nostra redazione aveva reso disponibili alcune risposte ai quesiti più ricorrenti posti dai cittadini e dai comuni in merito all'attuazione della Socia Card SIA.
Social Card SIA: importi ed erogazione
Come si è detto questo sussidio economico veniva concesso agli aventi diritto mediante una carta di pagamento elettronica, chiamata Social Card SIA o Carta SIA, che veniva dispensata e caricata bimestralmente da Poste Italiane e con la quale era possibile acquistare in tutti i supermercati, alimentari, farmacie e parafarmacie abilitate al circuito Mastercard.
Con la Social Card era possibile pagare le bollette di luce e gas direttamente negli uffici postali, in più dava diritto alla tariffa elettrica agevolata, previa compilazione dell’apposita sezione presente nel modulo di domanda.
Utilizzando la Social Card SIA si otteneva uno sconto del 5% sugli acquisti effettuati nei negozi e nelle farmacie convenzionate, ad eccezione di farmaci e del pagamento di ticket. La carta poteva essere utilizzata solo dal titolare, che non poteva prelevare contanti, ma poteva controllarne il saldo agli sportelli ATM Postamat. Chiaramente per l’utilizzo della carta occorreva disporre di un codice personale (PIN) inviato dallo stesso ufficio postale.
Gli importi accreditati sulla Social Card SIA variavano in base alla composizione del nucleo familiare: le famiglie composte da un solo soggetto ricevevano 80 euro al mese, le famiglie con 2 soggetti ne ricevevano 160, le famiglie con 3 componenti 240 euro, mentre quelle con 4 componenti ne ricevevano 320 e quelle con 5 componenti ben 400 euro al mese. Da questi importi venivano detratti eventuali somme erogate attraverso altre misure di sostegno al reddito (carta acquisti ordinaria, bonus bebè, ecc.).
In questo caso la novità introdotta dal Decreto 2017 riguardava i nuclei familiari composti esclusivamente da un solo genitore e da figli minorenni, come definito ai fini ISEE e risultante nella DSU: ad essi veniva riconosciuto un aumento di 80 euro mensili. Questo aumento veniva automaticamente riconosciuto a partire dal 30 Aprile 2017 - data di entrata in vigore del Decreto - anche a coloro che già percepivano il SIA.
La Carta SIA veniva dispensata ai titolari già caricata con le prime due mensilità.
Entro la fine del bimestre successivo a quello di presentazione della domanda, e non più entro 60 giorni dalla comunicazione dell’avvenuto accreditamento del primo bimestre, era necessario predisporre il progetto di reinserimento sociale e lavorativo della famiglia che i comuni e i servizi sociali redigevano insieme al nucleo familiare, tenendo conto delle indicazioni operative nazionali, stabilite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con le Regioni.
Social Card SIA: durata
Era possibile godere del beneficio anche per una durata superiore ai 12 mesi, tuttavia la nuova domanda poteva essere presentata solo una volta che erano trascorsi almeno tre bimestri dall’ultimo beneficio percepito. Tale criterio si applicava anche nei casi di revoca del beneficio, per i quali era comunque necessario che intercorressero almeno tre bimestri tra la revoca e l’eventuale nuova richiesta.
Social Card SIA: modulistica per la presentazione della domanda
In virtù delle modifiche apportate dal Decreto 2017, si era provveduto ad aggiornare anche la relativa modulistica. In pratica chi, avendone i requisiti, intendeva presentare la richiesta di ottenimento della Social Card SIA, non doveva far altro che scaricare il Modulo di domanda SIA - Sostegno all'Inclusione Attiva (Inps). Una volta compilato, il modello andava presentato all’ufficio Servizi Sociali del proprio comune di residenza.
Le domande raccolte dai Comuni venivano, dopo un primo controllo, trasmesse all’Inps che provvedeva ad attribuire a ciascuna di esse un punteggio sulla base dei carichi familiari, della situazione economica, della situazione lavorativa, ecc. Quindi l’Inps trasmetteva l'elenco dei beneficiari ai comuni e forniva alle Poste italiane le disposizioni per l'effettiva erogazione del beneficio.
Era stato inoltre predisposto il modello SIA-com, che andava utilizzato nel caso in cui ci fosse stata la necessità di comunicare all'Inps, nel corso del periodo di erogazione del beneficio, tutte le eventuali variazioni della situazione lavorativa e reddituale dei componenti il nucleo familiare, rispetto alla situazione originaria, ossia quella emersa nella dichiarazione ISEE in corso di validità alla data di presentazione della domanda per il SIA.
Tale modello doveva essere compilato entro 30 giorni dall’inizio della attività lavorativa, con l’indicazione del reddito annuo previsto.
Il modello SIA-com doveva essere utilizzato all’atto della richiesta del beneficio, qualora uno o più componenti del nucleo stava percependo redditi da lavoro che tuttavia non erano stati inseriti nell’attestazione ISEE in corso di validità al momento della domanda.