SIA: chiariti i dubbi degli italiani
Il SIA - Sostegno per l’Inclusione Attiva, è un sussidio erogato dall’Inps con lo scopo di aiutare tutti quei nuclei familiari residenti in Italia che al momento si trovano in una situazione di disagio economico e precarietà. Moduli.it ha presentato il SIA nell’articolo “Novità Inps: arriva il SIA, il bonus per famiglie svantaggiate” dedicando particolare attenzione ai requisiti che danno diritto al bonus e all’importo caricato sulla Carta Sia sulla base della composizione del nucleo familiare.
In più abbiamo incluso nell’articolo anche la modulistica utile per richiedere il bonus, ovvero il modulo di domanda SIA che è possibile scaricare gratuitamente ed in qualsiasi momento da questo portale. Recentemente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha raccolto e pubblicato le risposte ai quesiti più rilevanti che i cittadini hanno formulato rispetto all’erogazione del Bonus Sia. Nel prossimo paragrafo riproporremo quelle ritenute da noi più significative semplificandone quanto più possibile il contenuto, così da renderlo comprensibile al maggior numero possibile di persone.
Bonus famiglie SIA: il Ministero del Lavoro risponde ai dubbi dei richiedenti
Domanda inerente lo stato di disoccupazione dei componenti familiari: il richiedente deve essere disoccupato e non percepire nessun ammortizzatore sociale? Anche altri componenti il nucleo familiare maggiorenni devono essere disoccupati?
Risposta: per l’ottenimento del Sia Inps, la condizione lavorativa è molto importante, in quanto influisce sull’attribuzione del punteggio per la valutazione multidimensionale del bisogno. L’articolo 4, comma 3, lettera C del decreto Sia stabilisce che al nucleo familiare con tutti i componenti (in età attiva) in stato di disoccupazione debbano essere attribuiti 10 punti. In più il nucleo familiare che richiede il Bonus Sia non deve beneficiare di trattamenti economici che si traducono in entrate uguali o superiori a 600 euro mensili, comprese le indennità di disoccupazione NASPI e ASDI e Social Card.
Domanda inerente al cambiamento della situazione lavorativa e reddito: quali sono le modalità previste dall’art. 4, comma 3, lettera b), punto in merito al cambiamento di situazione lavorativa? Nel secondo punto del QUADRO H del modello di domanda per il sostegno all’inclusione attiva si parla di redditi da lavoro non rilevati nell’ISEE. Cosa si intende?
Risposta: se la situazione lavorativa di uno o più componenti del nucleo familiare cambia dopo l’accoglimento della richiesta per l’ottenimento SIA, è necessario comunicare entro 30 giorni il reddito annuo previsto dall’inizio dell’attività all’INPS, pena la decadenza del bonus. Questa regola è valida sia in caso di attività lavorativa autonoma sia in caso si attività lavorativa subordinata. La stessa comunicazione va redatta ed inviata all’INPS qualora il nucleo familiare maturasse dei redditi non rilevati nell’ISEE in corso di validità.
Domande inerenti il nucleo familiare:
1 - la persona disabile (presente nel nucleo familiare) può essere maggiorenne e/o minorenne e quindi può essere anche il richiedente stesso, il coniuge, un figlio o altro componente presente nel nucleo familiare es. i nonni, i genitori, i nipoti, etc.?
Risposta: secondo quanto riportato dal decreto SIA nell’articolo 4 comma 3 lettera A la persona con disabilità presente nel nucleo familiare deve essere presente insieme ad un suo genitore. Questa precisazione è contenuta anche nel modulo di domanda. Detto ciò il disabile può essere maggiorenne o minorenne, sposato o celibe/nubile ecc. Per far valere il requisito relativo alla valutazione multidimensionale del bisogno, non occorre che la persona disabile sia per forza uno dei figli del soggetto che compila il modulo di domanda, bensì è necessario che nel nucleo vi sia almeno uno dei suoi genitori.
2 - Se il soggetto che fa domanda per l’ottenimento del Sia riceve l'Assegno per nucleo familiare con almeno tre figli minori cosa succede? Nello specifico si chiede se la riduzione del SIA viene applicata a prescindere dall’effettiva richiesta di attribuzione della misura fatta dal nucleo a causa dell'automatica erogazione dell'assegno.
Risposta: il Ministero chiarisce che “l’importo dell’Assegno per nucleo familiare con almeno tre figli minori viene dedotto dall’ammontare del beneficio connesso al SIA a prescindere dall’effettiva presentazione della richiesta e dal percepimento dell’assegno”.
3 - Nel caso in cui il beneficiario sia una donna con figli minori che si trovano affidati presso una comunità o una famiglia affidataria, a seguito di limitazione delle competenze genitoriali stabilite dall’Autorità Giudiziaria, non essenso previsto un rientro dei minori nell’arco temporale di validità del progetto, è corretto richiedere la misura SIA?
Risposta: no, non è possibile chiedere l’ottenimento del Bonus se il minore o i minori non fanno parte del nucleo familiare.
Domanda inerente l’affidamento di minori: possono fare domanda SIA i nuclei con minori (tutti) in affidamento temporaneo ex art. 184/83?
Risposta: certo, purché i minori in affido temporaneo siano inclusi nel nucleo familiare anche al momento della redazione dell’Isee. Il Regolamento Isee attesta, infatti, che “Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a se' stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare.”
Domande inerenti il possesso di autovetture:
1 - Un utente che ha presentato domanda di sostegno per l’inclusione attiva in data 12 settembre 2016, dalle verifiche effettuate, risulta essere possessore di un autovettura immatricolata in data 03 settembre 2015, l’utente ha i requisiti per poter aderire al progetto SIA?
Risposta: l'utente può aderire al progetto ed ottenere il sussidio Sia se l’automobile immatricolata nei 12 mesi precedenti possiede una cilindrata inferiore a 1300 cc. In caso contrario egli dovrà attendere il decorso dei 12 mesi successivi all’acquisto prima di poter inviare la domanda di ottenimento Sia.
2 - Gli accertamenti per il possesso di autoveicoli e motoveicoli sono in capo al Comune: è sufficiente un'autocertificazione del richiedente o è necessaria una certificazione prodotta dagli uffici ACI/motorizzazione civile?
Risposta: il Comune si occupa di verificare i requisiti di competenza, effettuando i dovuti controlli entro i 15 giorni successivi al ricevimento della domanda per ottenimento del Sia. Qualora il possesso dei requisiti non venga verificato in questo arco di tempo, esso può essere soggetto a controlli a campione in un momento successivo. In questo specifico caso è necessario che si mantengano inalterati nel tempo i requisiti contenuti nell’autodichiarazione. È bene ricordare che, sottoscrivendo il modulo di domanda SIA, il soggetto che richiede l’accesso al beneficio dichiara di essere pienamente consapevole delle responsabilità penali derivanti da eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Domanda inerente l’adesione al progetto di Inclusione Attiva:
1 - Se il Servizio verifica che il beneficiario non aderisce a quanto previsto dal progetto e considerate le disposizioni previste in caso di reiterata violazione, di cui all’art. 7 c. 4 del Decreto del 26 maggio 2016, il contributo erogato deve essere restituito? Se si a chi e con quali modalità?
Risposta: l'Inps attiverà i flussi informativi che garantiranno la comunicazione tra l’Istituto e i Comuni, di modo da verificare immediatamente la presenza delle condizioni che causano la decurtazione o l’interruzione del beneficio. Ai sensi dell’articolo 38 del D.L. 78/2015, è possibile accertare che la restituzione della somma ricevuta sotto forma di Sia, avviene solo nel caso in cui vengano rese delle dichiarazioni false circa il possesso dei requisiti necessari per l’ottenimento del beneficio.
Domanda inerenti i controlli su residenza, cittadinanza e contributi economici locali: essi vanno fatti sul nucleo anagrafico o sul nucleo ISEE?
Risposta: i controlli su residenza e cittadinanza vanno fatti sul richiedente mentre i controlli inerenti i trattamenti economici locali vanno fatti sul nucleo ISEE. Il mantenimento dei requisiti per l’adesione al Sia, soprattutto quelli di natura economica, vengono controllati periodicamente anche dopo l’avvio dell’erogazione del bonus. Se il Comune accerta la perdita dei requisiti è tenuto a comunicarla all’Inps il prima possibile, di modo da sospendere gli accrediti sulla Carta Sia già dal successivo bimestre.
Domanda su validità e valore dell'ISEE, durante i 12 mesi di erogazione: vengono verificati in automatico da INPS prima degli accrediti bimestrali? Se il cittadino “dimentica” di rinnovarlo che accade al SIA?
Risposta: prima di ogni accredito l’Inps esegue tutte le verifiche di competenza. Se il beneficiario del Sia si dimentica di rinnovare l’Isee, la somministrazione del bonus viene sospesa.
Domanda inerente le lettere d’esito e di riesame della domanda di accesso al SIA: chi provvede?
Risposta: questo lavoro è affidato ai Comuni. Il Ministero informa che “Per quanto concerne il riesame delle domande si fa presente che il Comune interpellato nel caso in cui non sia in grado di fornire una risposta al cittadino, potrà inviare una richiesta di ulteriore approfondimento alla Direzione provinciale o alle Strutture INPS competenti territorialmente, utilizzando obbligatoriamente la posta elettronica certificata (canale PEC)”. L’Inps dovrà fornire un riscontro nel minor tempo possibile, utilizzando sempre la casella di posta elettronica certificata, di modo da garantire che la posizione del richiedente venga aggiornata con maggiore facilità attraverso un unico canale. Se l’utente decide di rivolgersi direttamente agli uffici dell’Inps, dovrà comunicare con il Contact Center Multicanale (CCM) o con il servizio “Inps Risponde” disponibile sul sito www.inps.it.
Domanda inerente l’interruzione del bonus SIA: se un beneficiario percepisce il 1° bimestre e successivamente non aderisce al progetto, la somma già erogata va restituita?
Risposta: assolutamente no. Se le condizioni che danno diritto all’ottenimento del sussidio familiare SIA Italia cambiano, le somme ricevute sotto forma di bonus non vanno restituite.
Domanda relativa al blocco dell’erogazione: chi è il soggetto deputato a irrogare le sanzioni di cui all’art.7 comma 4 del Decreto?
Risposta: il soggetto deputato a sanzionare, bloccare o sospendere l’erogazione del beneficio è l’Inps, che viene informato direttamente dai Comuni. Le decurtazioni previste saranno applicate a partire dal bimestre successivo a quello in cui è stato effettuato il controllo.
Domande inerenti i contributi:
1 - Nella valutazione del limite di € 600,00 per i contributi percepiti, vanno conteggiati solo quelli percepiti nel mese precedente alla presentazione della domanda o vanno considerati anche i contributi “una tantum” precedentemente percepiti e divisi per le mensilità di erogazione? Nello specifico quali sono i contributi che costituiscono il tetto dei 600 euro?
Risposta: il Ministero rende noto che “Nella valutazione del limite di € 600,00 vanno considerati anche quegli importi percepiti in periodi precedenti che ricadono nel periodo che include quello considerato per la verifica del requisito.” Le prestazioni percepite una tantum, riferite ad un arco temporale che include anche il mese antecedente a quello in cui si fa richiesta del bonus Sia, vanno considerate in proporzione alle mensilità che comprendono. Il decreto 26 maggio 2016, all’articolo 4, comma 3, lettera B attesta che il tetto dei 600 euro viene costituito da trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, concessi dallo Stato o dalle PA ai componenti del nucleo familiare. Non rientrano in questa categoria gli assegni corrisposti come borse di studio o formazione professionale, ai sensi dell’articolo 4: “Non costituiscono trattamenti le eventuali esenzioni e/o agevolazioni per il pagamento di tributi, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché le erogazioni di buoni servizio e/o voucher che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Non entrano altresì nel computo dei trattamenti, le erogazioni relative ad assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale ovvero altre misure di sostegno previste nell’ambito del progetto personalizzato.
2 - Cosa si intende per “arretrati” da non conteggiare nei 600€ di contributi percepiti mensilmente? Calcolo in 12°?
Risposta: gli arretrati a cui si fa riferimento nella domanda sono tutti gli importi che il beneficiario ha ricevuto durante il periodo rilevante ai fini del possesso dei requisiti di accesso al bonus, ma che sono riferiti ad un periodo precedente. Il Ministero del Lavoro illustra la situazione con un esempio: “Nel caso in cui un cittadino con riferimento al mese di maggio, oltre alla prestazione spettante per quel mese, da considerare nel calcolo ai fini del rispetto della soglia dei 600,00 euro, ricevesse in un’unica soluzione anche le prestazioni spettanti per alcuni mesi precedenti, di queste ultime non si deve tenere conto”.