Autocertificazione attestante luogo e data di nascita: fac simile e guida
Descrizione
Da questa scheda si possono scaricare alcuni fac simile di autocertificazione di nascita, una dichiarazione ai sensi dell'art. 46 - lettera a) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con la quale il cittadino attesta di essere nato in un certo luogo e ad una determinata data. Tutti i moduli sono aggiornati ai sensi della Legge n. 120/2020.
Modelli di autocertificazione nascita
In questa scheda sono presenti fac simile nei seguenti formati
- PDF: può essere scaricato, stampato e compilato a penna;
- DOC: può essere scaricato, compilato a video e poi stampato;
- PDF Interattivo: può essere compilato a video, reso in PDF (basta premere sul pulsante "Crea modulo") e poi scaricato e stampato.
La firma del dichiarante è obbligatoria, tuttavia non va autenticata né deve essere apposta in presenza di un impiegato dell'Ente che la richiede.
Se il dichiarante trasmette l'autocertificazione attraverso mezzi come posta, fax o e-mail dovrà allegare una fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità.
Autocertificazione di nascita con maternità e paternità
In questa stessa scheda è disponibile anche un fac simile di dichiarazione sostitutiva dell’estratto di nascita completo di maternità e paternità.
In buona sostanza oltre a luogo e data di nascita, l’autocertificazione in questione riporta anche il nome, cognome, luogo e data di nascita e cittadinanza di padre e madre.
Autocertificazione di nascita e residenza
Sempre in questa scheda rendiamo disponibile per il download un fac simile di autocertificazione di nascita e residenza, che si distingue dagli altri modelli per il semplice fatto di contenere anche informazioni rispetto alla residenza e alla cittadinanza del dichiarante.
Quando si può utilizzare l'autocertificazione di nascita
L’autocertificazione di nascita sostituisce a tutti gli effetti il certificato originale rilasciato dall'ufficio anagrafe del Comune. Ciò a partire dal 2012, quando ha trovato attuazione la norma secondo cui le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono chiedere ai privati certificazioni relative ad informazioni già in loro possesso (Legge 183/2011).
Ma c'è di più perché a partire dal 15 settembre 2020 anche i privati sono tenuti ad accettare l'autocertificazione di nascita. Ciò per effetto dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (noto come Decreto Semplificazioni).
Infatti mentre prima le autocertificazioni erano possibili solo verso i privati che vi acconsentivano, oggi all'art. 2 del DPR n. 445/2000 non è più prevista la condizione del consenso dei privati destinatari dei documenti, con la conseguenza che tutti - indistintamente - sono obbligati ad accettare le autocertificazioni.
E non è tutto perché i privati che intendono verificare la veridicità di quanto dichiarato, non hanno più l’obbligo di definire appositi accordi con le amministrazioni interessate (art. 71, comma 4 DPR n. 445/2000). In pratica il Comune è tenuto a rilasciare una copia del certificato di nascita a patto che la richieta sia corredata dal consenso del dichiarante.
In definitiva il certificato di nascita rilasciato dall'ufficio anagrafe del comune è valido e utilizzabile dal privato soltanto nei rapporti con un altro privato. Sul certificato è posta una dicitura che precisa questo vincolo ("Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"). Il rilascio del certificato prevede il pagamento di marca da bollo da 16 euro.
La falsità nell'autocertificazione di nascita
Nel presentare l’autocertificazione di nascita, il dichiarante si assume tutte le responsabilità, civili e penali, di quanto dichiarato, così come sancito dall'art. 76 del DPR 445/2000.
Gli enti che la ricevono possono effettuare riscontri sulla veridicità di quanto autocertificato. In caso di dichiarazioni false saranno applicate sanzioni penali. Inoltre, il soggetto dichiarante il falso decadrà dai benefici ottenuti con il provvedimento per il quale si è dichiarato il falso.