Come tutelarsi in caso di inadempimento contrattuale
Nella stipulazione di un qualsiasi contratto ci si può tutelare contro l’inadempimento della controparte inserendo la c.d. “clausola risolutiva espressa”. Si tratta, in sostanza, di una pattuizione, disciplinata dall’art. 1456 Codice Civile, con cui le parti prevedono che il contratto dovrà considerarsi risolto se una o più obbligazioni determinate non siano adempiute o siano adempiute secondo modalità diverse da quelle pattuite.
Affinché possa validamente configurarsi come “clausola risolutiva espressa” è necessario che la clausola si riferisca ad una specifica obbligazione contrattuale e non genericamente a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto. Dunque è necessario che il suo contenuto sia sufficientemente preciso.
Vi offriamo alcuni esempi di clausola risolutiva, da inserire in un contratto in generale, in un preliminare di compravendita immobiliare o in un preliminare di compravendita di porzione di edificio da costruire.
C’è da dire, tuttavia, che pur in presenza di una clausola risolutiva, la risoluzione non consegue automaticamente all'inadempimento, ma si verifica solo qualora la parte interessata (non inadempiente) dichiara e comunica all'altra nelle forme opportune (ad es. con raccomandata AR o PEC), che intende avvalersi della clausola risolutiva. Questo il
da compilare ed inviare alla controparte mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.