Caparra penitenziale e confirmatoria: quali differenze
La differenza tra caparra confirmatoria e penitenziale sta nel fatto che mentre la caparra confirmatoria costituisce un anticipo sul risarcimento in caso di inadempimento contrattuale, la caparra penitenziale è il corrispettivo del recesso, cioè il prezzo che una parte deve corrispondere per esercitare un diritto.
L'acconto
Nel caso si tratti di acconto, la somma versata ad esempio per l'acquisto di un mobile viene sottratta dal prezzo pattuito e l'acquirente si limiterà a versare la differenza a saldo al momento del ritiro. Se il venditore dovesse per un qualsiasi motivo rifiutarsi di vendere il mobile, risultando in questo modo inadempiente, allora dovrà restituire l'acconto all'acquirente, il quale potrà anche richiedere l'eventuale risarcimento dei danni. Se inadempiente è invece l'acquirente l'acconto potrà essere trattenuto dal venditore che potrà eventualmente chiedere all'acquirente un ulteriore risarcimento se l'entità del danno supera l'acconto ricevuto.
Un discorso a parte merita la caparra. Si distinguono due tipi di caparre: la confirmatoria e la penitenziale. Vediamo in cosa consistono e come si scrivono.
La caparra confirmatoria
La caparra confirmatoria, disposta nell'art.1385 c.c., è una somma di danaro (o una quantità di cose fungibili) che, al momento della conclusione del contratto (ad es. di compravendita) il Sig. Rossi - che ad esempio acquista un locale - dà al Sig. Bianchi, quale conferma dell'adempimento.
Se il contratto viene adempiuto, la caparra deve essere restituita dal Sig. Bianchi o decurtata dal prezzo pattuito. Invece, in caso di inadempimento, la caparra serve come risarcimento del danno.
In particolare se inadempiente è il Sig. Rossi - la parte che ha dato la caparra - il Sig. Bianchi può recedere dal contratto trattenendo la caparra; se inadempiente invece il Sig. Bianchi - la parte che l'ha ricevuta - l'altra (Sig. Rossi) può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.
In entrambi i casi il Sig. Rossi e il Sig. Bianchi non devono provare di aver subito danni. La parte interessata può comunque insistere per l'adempimento e richiedere un risarcimento integrale qualora ritenesse di aver subito danni per un ammontare superiore a quello della caparra. Riportiamo di seguito il
da inserire in contratto.
Di norma nella proposta o nel contratto preliminare di vendita (compromesso), se non specificato diversamente, la caparra si intende confirmatoria.
La caparra penitenziale
Diversa dalla caparra confirmatoria è la caparra penitenziale disciplinata all’art.1386 del Codice civile. In questo caso, infatti, la somma che una parte dà all’altra, non rappresenta come nel caso della caparra confirmatoria una cautela contro l'inadempimento, ma è il corrispettivo per l’attribuzione ad una delle parti della facoltà di recesso dal rapporto contrattuale, senza che vi sia il consenso della controparte. In altre parola si usa la caparra penitenziale quando le parti hanno l'interesse di mantenersi liberi di annullare il contratto sapendo già a priori quanto costerà ad ognuno di loro il fatto di cambiare idea.
Il meccanismo di funzionamento della caparra penitenziale è simile a quello della caparra confirmatoria. Il Sig. Rossi (acquirente) stipula con il Sig. Bianchi (venditore) un contratto per la compravendita di un immobile, il quale prevede che il Sig. Rossi, versando una caparra, abbia la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto entro una certa data.
A questo punto se il Sig. Rossi (acquirente) non esercita il diritto di recesso, il Sig. Bianchi (venditore) restituisce la caparra al Sig. Rossi oppure l'importo della caparra viene decurtato dal prezzo pattuito. Se invece il Sig. Rossi esercita il diritto di recesso, il Sig. Bianchi trattiene la caparra. Se al contrario è il Sig. Bianchi a recedere, allora il Sig. Rossi potrà pretendere la restituzione del doppio della caparra. Riportiamo di seguito il
da inserire in contratto.
A differenza di quanto accade con la caparra confirmatoria, in questo caso la parte adempiente non può richiedere né il maggior danno né l'esecuzione del contratto.
La clausola penale
Indipendentemente dalla presenza di un acconto o di una caparra, si può anche prevedere l'inserimento in contratto di una clausola penale, spesso chiamata semplicemente "penale" (art. 1382 C.C.). Si tratta di una somma che una parte deve pagare all'altra a titolo di penale, appunto, in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento (per esempio: se la consegna del mobile slitta di oltre un mese rispetto alla data fissata, il venditore è tenuto al pagamento di una penale di Euro 100).
Il creditore è esonerato dalla prova del danno, ma deve comunque dimostrare l'inadempimento del debitore.
La presenza di una clausola penale pregiudica la possibilita' di chiedere un rimborso maggiore, a meno che contrattualmente non sia stata convenuta la possibilità, in caso di danno maggiore, di chiedere una somma integrativa. In tal caso il principio dell'onere della prova per tale danno ulteriore deve essere dimostrato dal creditore. Riportiamo di seguito alcuni
da inserire in contratto. Questo invece il