Rimborso IVA TR: entro il 31 Luglio la presentazione del modello

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 30/07/2015

Fissata al 31 Luglio la scadenza per la presentazione delle domande da parte di quei contribuenti che intendono ottenere il rimborso o la compensazione di un credito IVA infrannuale, nel caso specifico del credito relativo al secondo trimestre 2015.

Chi può richiederlo

Possono fruire di questa opportunità quei contribuenti che versano l’IVA trimestralmente, che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza oppure intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi. Il contribuente deve inoltre rispettare i requisiti indicati dall’art. 30 del D.P.R. n. 633/1972.

Nel caso in cui il contribuente opti per la compensazione del credito IVA, va utilizzato il modello F24 riportando il codice tributo “6037″. Gli importi devono essere indicati in centesimi di euro arrotondando l’ammontare alla seconda cifra decimale per eccesso se la terza cifra è uguale o superiore a 5, per difetto se la stessa è inferiore a 5.

Visto che parliamo di compensazioni, ne approfittiamo per ricordare che dallo scorso anno non è più possibile effettuare online versamenti con il modello F24 che, per effetto delle compensazioni, hanno un saldo finale di importo pari a zero.

Ricordiamo che per la domanda di rimborso si rende necessaria la garanzia solo nelle ipotesi di situazioni "a rischio" in cui il contribuente richiede un rimborso superiore ai 15.000 euro (il precedente limite era di 5.164,57).

Le situazioni cosiddette a rischio possono essere legate ad esempio ad un soggetto che esercita l'attività di impresa da meno di due anni, da soggetti ai quali nei due anni precedenti sono stati notificati avvisi di accertamento e così via.

Se invece non ricorrono situazioni di rischio, la richiesta di rimborso, anche se di importo superiore a 15.000 euro, può essere fatta senza prestazione della garanzia, presentando l’istanza munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali

Il modello da utilizzare

Il modello predisposto dall'Agenzia delle Entrate è il Modello IVA TR.

Il modello è costituito da:

  • un frontespizio composto di due facciate;
  • un modulo, composto dai quadri TA, TB, TC e TD, che va compilato da tutti i soggetti per l’indicazione dei dati contabili;
  • un prospetto riepilogativo, composto dal quadro TE, riservato all’ente o società controllante per la richiesta di rimborso o l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale del gruppo.

Il contribuente deve indicare in particolare i seguenti dati:

  • se persona fisica, il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla della provincia. In caso di nascita all’estero, nello spazio riservato all’indicazione del comune va riportato solo lo Stato estero di nascita;
  • se soggetto diverso dalle persone fisiche, la denominazione o la ragione sociale risultante dall’atto costitutivo. La denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni, ad eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma contratta (esempio: S.a.s. per Società accomandita semplice).

L’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica, del numero di telefono o cellulare e del fax è facoltativa, tuttavia riportandoli sul modello si potranno ricevere gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Subito dopo il riquadro riservato ai "dati del contribuente", vi è quello riservato al "dichiarante diverso dal contribuente", che deve essere appunto compilato con l’indicazione dei dati relativi al soggetto che sottoscrive il presente modello nell’ipotesi in cui questo sia diverso dal contribuente istante (rappresentante, curatore fallimentare, erede ecc.). Occorre in particolare indicare il codice fiscale della persona fisica che sottoscrive il modello, il codice di carica corrispondente nonché i dati anagrafici richiesti.

Qualora il modello sia presentato da una società per conto di un altro contribuente, deve essere compilato anche il campo denominato “Codice fiscale società dichiarante”, indicando, in tal caso, nell’apposito campo, il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società dichiarante e il contribuente.

Quando e come deve essere presentato

Il modello deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati. Qualora il termine sopra indicato scada di sabato o in un giorno festivo lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo. Per il credito IVA relativo al secondo trimestre 2015 resta confermata la scadenza del 31 luglio 2015.

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto solo dall’intermediario che trasmette l’istanza. L’intermediario deve riportare:

  • il proprio codice fiscale;
  • la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell’impegno a trasmettere l’istanza.

Inoltre, nella casella relativa al soggetto che ha predisposto l’istanza, deve essere indicato il codice 1 se la stessa è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice 2 se predisposta da chi effettua l’invio.

La comunicazione dell’Agenzia delle entrate attestante l’avvenuta presentazione dell’istanza per via telematica, è trasmessa telematicamente all’utente che ha effettuato l’invio. Tale comunicazione è anche consultabile nella Sezione “Ricevute” del sito telematici.agenziaentrate.gov.it.

Pubblicato il 30/07/2015
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