Variazione PEC Registro Imprese: modalità di comunicazione e sanzioni
Il titolo "Comunicazione PEC Registro Imprese" rende chiaro l'obiettivo di questo breve post: fornire le istruzioni necessarie per comunicare al registro informatico gestito dalle Camere di Commercio, attraverso la rete informatica e telematica di Infocamere, la casella di posta elettronica certificata (PEC) di imprese e società.
Come conoscere la PEC di imprese e PA
La PEC (Posta Elettronica Certificata) è un sistema che consente di inviare e ricevere messaggi e documenti con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno (DPR 11 Febbraio 2005 n. 68).
In pratica rispetto alla posta elettronica ordinaria, la PEC garantisce la certezza dell'invio e della consegna e l'identificazione sicura della casella mittente.
Tutti i cittadini possono munirsi di una PEC, tuttavia per società, ditte individuali, associazioni, liberi professionisti e Pubbliche Amministrazioni vige un vero e proprio obbligo.
Per conoscere la casella PEC di un'impresa basta recarsi su questa pagina www.registroimprese.it/ricerca-libera-e-acquisto, digitare il nome dell'impresa e premere sul pulsante "Cerca". Nella pagina che segue è sufficiente fare clic sulla parola "MOSTRA" per visualizzare la casella di posta.
Chiaramente il servizio fornisce esclusivamente informazioni in ordine alla presenza degli indirizzi PEC iscritti nel Registro Imprese, declinando ogni responsabilità in merito alla correttezza e validità di detti indirizzi.
In alternativa è possibile interrogare la banca dati INI-PEC (www.inipec.gov.it), l'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico. INI-PEC raccoglie in pratica tutti gli indirizzi di PEC delle Imprese e dei Professionisti presenti sul territorio italiano.
Infine per conoscere gli indirizzi PEC delle pubbliche amministrazioni è a disposizione l’Indice delle Pubbliche Amministrazioni - IPA (www.indicepa.gov.it).
Obbligo comunicazione PEC Registro Imprese
Società e ditte individuali hanno l'obbligo non solo di possedere una PEC, ma anche quello di comunicare il proprio domicilio digitale al Registro delle Imprese.
Stesso dicasi per i professionisti iscritti in albi ed elenchi, i quali sono tenuti a comunicarlo ai rispettivi ordini o collegi.
In tal senso l'art. 37 del c.d. decreto Semplificazione, D.L. n. 76/2020 aveva fissato come termine ultimo il 1° ottobre 2020.
Sono obbligati a comunicare al Registro delle Imprese il proprio indirizzo PEC anche:
- il curatore, il commissario giudiziale nominati dal Tribunale nell'ambito delle procedure di fallimento e delle procedure concorsuali;
- il commissario liquidatore e il commissario giudiziale nominati con sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.
In questi casi la comunicazione va effettuata entro 10 giorni dalla nomina.
Comunicazione PEC Registro Imprese: come farla
Il modo più semplice per il titolare di una ditta individuale o per il legale rappresentante di una società è quello di ricorrere alla procedura “Pratica semplice”. Il servizio disponibile all'indirizzo ipec-registroimprese.infocamere.it/ richiede l'utilizzo della firma digitale, ma non prevede alcun onere in diritti, bolli e tariffe.
Dopo aver selezionato Imprea Individuale / Società e aver fatto clic sul pulsante "Inizia" non occorre far altro che inserire
- Codice Fiscale del dichiarante
- Codice Fiscale dell'impresa
- Codice di sicurezza
Giunto al pannello di riepilogo dei dati che identificano l'impresa, non resta che digitare l'indirizzo PEC (eventualmente il nuovo se nel frattempo è mutato). E' possibile anche indicare un ulteriore indirizzo e-mail al quale inviare le comunicazioni relative alla richiesta.
Il sistema genererà un documento in formato PDF che occorrerà firma digitalmente e caricare in piattaforma. A questo punto non resta che attendere la comunicazione di presa in carico della richiesta. In particolare il sistema, a seguito dell'inoltro della pratica al Registro delle Imprese, provvederà ad inviare in automatico un messaggio unicamente per verificare la validità dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata dichiarato.
Per qualsiasi necessità è possibile rivolgersi al Servizi Assistenza (www.registroimprese.it/assistenza) o all'URP della Camera di Commercio di riferimento.
L'alternativa a “Pratica semplice” è la procedura "Comunica Starweb" (starweb.infocamere.it/), un servizio gratuito on-line che permette di compilare e trasmettere direttamente le pratiche indirizzate al Registro Imprese, all'Albo Imprese Artigiane, all'INPS, all'INAIL, all'Agenzia delle Entrate e allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).
Aggiungiamo che dal 9 settembre 2020 è disponibile la nuova piattaforma DIRE per comunicare al Registro Imprese il domicilio digitale PEC: https://login.infocamere.it/eacologin/login.action.
L'ultima possibilità è rappresentata dall'utilizzo di uno dei tanti software che consentono la compilazione e l'invio delle pratiche telematiche: Passepartout, Osra, Italsoft, Buffetti, Team System, Zucchetti, ecc.
Se si ha poca dimestichezza con gli strumenti informatici o più in generale se si ritiene di essere poco avvezzi alla gestione di certe pratiche, ci si può rivolgere ad un intermediario, come la l'organizzazione di categoria o il commercialista.
Mancata comunicazione PEC Registro Imprese
Chi non ottempera all'obbligo previsto dalla legge, rischia una sanzione amministrativa pecuniaria e l’assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale.
La sanzione va da un minimo di 206 euro ad un massimo di 2.064 euro per le società e da un minimo di 30 euro ad un massimo di 1.548 euro per le imprese individuali.