Contratto di pegno tra privati fac simile

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 16/02/2023
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Descrizione

Un modello di contratto di credito su pegno, una forma di finanziamento che può essere concessa sia dalle finanziarie che dalle banche e che risulta garantita da un pegno su un bene.

Cos'è il finanziamento su pegno

Quando si parla di credito o finanziamento su pegno ci si intende riferire a quei prestiti di modesto importo garantiti da un pegno su un bene. In buona sostanza il consumatore consegna al soggetto finanziario - previa stima - un oggetto (gioielli, oro, orologi di marca, diamanti, argenteria, quadri preziosi, pellicce, tappeti, ecc.) in cambio di denaro.

Il valore dell’oggetto dato in pegno viene stimato da un perito, fermo restando che la sovvenzione non potrà superare i 4/5 del valore nel caso in cui l'oggetto presentato in pegno sia un prezioso (gioielli, oro, ecc.), ovvero i 2/3 nel caso di altri beni (pellicce, borse, quadri, ecc.).

Il proprietario dell'oggetto può chiaramente rientrare in possesso del bene impegnato alla scadenza del prestito restituendo la somma ricevuta maggiorata degli interessi ed oneri pattuiti.

Naturalmente egli è libero di riscattare anticipatamente il bene, anche prima della scadenza prevista dal contratto di pegno, corrispon­dendo il denaro ricevuto e gli interessi maturati ed ogni altro compenso concordato. 

Il pegno è un diritto reale la cui funzione è quella di garantire la soddisfazione di un credito.

Il pegno è una causa legittima di prelazione perché consente al creditore garantito di potersi soddisfare sul bene oggetto del pegno con preferenza rispetto ad altri creditori.

Il diritto di pegno presenta i seguenti caratteri:

  • immediatezza, in quanto si esercita senza l'intervento di alcuno;
  • assolutezza, cioè è opponibile erga omnes;
  • diritto di sequela, poiché il creditore ha il potere di soddisfarsi sul bene anche se la proprietà di esso è passata ad altri;
  • accessorietà, perché esiste solo in quanto e fintantoché esista il credito garantito;
  • specialità, in quanto può costituirsi solo su beni specifici e determinati;
  • indivisibilità, giacchè si estende all'intero bene e ad ogni sua parte e garantisce l'intero credito e ogni sua parte.

Contratto di pegno

Il pegno si costituisce con contratto reale, in virtù del quale la cosa oggetto della garanzia viene trasferita al creditore o a un terzo designato dalle parti, con la conseguenza che il debitore ne perde temporaneamente il possesso.

Il creditore ha l'obbligo di custodire la cosa e di restituirla, quando il credito sia stato interamente soddisfatto. In sede di esecuzione forzata il creditore può anche chiedere l'assegnazione in pagamento della cosa ricevuta in pegno, fino a concorrenza delle somme dovutegli art. 2798 e 2804 c.c.

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