Accordo divorzio fac simile: modelli editabili
Descrizione
In questa scheda rendiamo disponibili due fac simile divorzio congiunto: l'uno raggiunto a seguito di negoziazione assistita (art. 6 Legge n. 162/2014) e l'altro da sottoporre all'ufficiale di stato civile del comune (art. 12). L'accordo divorzio fac simile è disponibile in entrambi i casi in formato WORD.
Accordo di divorzio Comune
L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile o al Sindaco del Comune, anche senza l'assistenza di un legale, per concludere un accordo di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni. Le alternative sono rappresentate dalla negoziazione assistita da avvocati e dal ricorso in Tribunale.
L'accordo di divorzio, al di la che sia raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati o sottoscritto innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile, sono equiparati ai provvedimenti giudiziali.
E' possibile procedere alla sottoscrizione di un accordo di divorzio davanti all'Ufficiale di Stato Civile solo quando non vi sono figli minori, figli incapaci, portatori di handicap grave o figli maggiorenni economicamente non autosufficienti.
Inoltre l’accordo NON potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, divisione di denaro o pagamento di somme "una tantum", beni mobili, immobili, ecc.). In questi casi infatti è necessario l'intervento di un legale.
Tuttavia nell'accordo potrà essere inserito un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico.
Sulle modalità, sui costi e sulla documentazione da presentare rimandiamo al post che abbiamo dedicato al tema del divorzio in Comune.
Accordo di divorzio a seguito di negoziazione assistita
L'articolo 6 della Legge 162/2014 prevede la possibilità che i coniugi possano concludere un accordo di divorzio attraverso l'istituto della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati.
Generalmente si ricorre a questo strumento quando l'accordo di divorzio deve terne conto
- della presenza di figli minori o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti;
- del trasferimento di diritti patrimoniali (economici e finanziari) tra i coniugi.
Anche in questo caso rimandiamo al post dedicato al divorzio con negoziazione assistita per approfondimenti sulle condizioni, sui costi e sulla corretta procedura da seguire.
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