Lettera rinuncia a testimoniare: fac simile editabile

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 01/05/2024
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Da questa scheda si può scaricare un fac simile lettera legittimo impedimento testimone, un modello cioè che la persona chiamata a testimoniare nell'ambito di un processo può utilizzare per comunicare al Giudice che non potrà essere presente all'udienza. 

Obbligo di testimoniare

Il cittadino chiamato a testimoniare nell'ambito di un processo, ha l'obbligo di presentarsi, di attenersi alle prescrizioni fornite dal Giudice e di rispondere secondo verità alle domande chi verranno poste. Ciò anche nel caso in cui egli ritenga di non avere particolari rilevazioni da fare sul caso specifico. Ricordiamo che l'art. 372 c.p. punisce il testimone che si rifiuta di rispondere, che afferma il falso ovvero non dice ciò di cui è a conoscenza.

Da precisare che la legge prevede il diritto per il testimone ad ottenere il pagamento di una indennità e, in caso di residenza in un comune diverso da quello in cui si celebra il processo, il rimborso delle spese di viaggio sostenute seguendo il tragitto più breve, per andata e ritorno. Questo il 

Può capitare, tuttavia, che si verifichi una circostanza che rende impossibile la presenza in udienza:

  • il testimone ha in programma una visita medica;
  • il testimone ha in programma un viaggio prenotato da tempo;
  • il testimone deve partecipare ad una conferenza di lavoro;
  • il testimone deve partecipare al matrimonio di un amico;
  • il testimone viene colpito da una malattia o da un lutto familiare;
  • ecc.

In questi casi il testimone deve avvisare prontamente l'autorità giudiziaria o lo studio legale che ha trasmesso la citazione, specificando le ragioni dell'impedimento. A tal fine è possibile prendere spunto dal fac simile disponibile in questa scheda.

Se il giudice riterrà fondato l’impedimento, verrà disposta una nuova citazione per una successiva udienza.

Il testimone che non compare in udienza, ma senza addurre un legittimo impedimento, potrà

  • essere accompagnato in maniera coattiva in Tribunale;
  • essere condannato al pagamento di una sanzione da 51,00 a 516,00 euro, nonché delle spese relative alla mancata comparizione in aula (art. 133 c.p.p.). In caso di procedimento civile la sanzione pecuniaria varia da 100,00 a 1.000,00 euro.

Permesso di lavoro

Il testimone lavoratore dipendente, ha il diritto ad un permesso per l'assenza dal luogo di lavoro. Al riguardo il consiglio è di comunicare in anticipo al datore di lavoro il fatto di essere stati citati come teste.

Il datore di lavoro, dunque, non può impedire al proprio lavoratore dipendente di andare a testimoniare. Nel caso sia necessario, il cancelliere presso il tribunale potrà rilasciare al testimone un apposito certificato per giustificare l'assenza.

Fac simile lettera legittimo impedimento testimone: cosa specificare

Lettera rinuncia a testimoniare deve specificare:

  • tribunale e sezione;
  • nome del testimone;
  • numero di registro relativo al processo penale/civile;
  • nome del giudice (se conosciuto);
  • data dell'udienza;
  • (eventualmente) nome dell'imputato;
  • il motivo dell'impedimento.

Alle lettera è possibile allegare una fotocopia della citazione ricevuta.

Chi può non utilizzare la lettera rinuncia a testimoniare

Vi sono alcuni soggetti che possono astenersi dal testimoniare anche senza utilizzare il fac simile lettera legittimo impedimento testimone disponibile in questa scheda. Ci riferiamo in particolare:

  • ai congiunti prossimi dell'imputato (art. 307, c. 4 c.p.) che hanno la facoltà e non l'obbligo di testimone salvi i casi disposti dall' art. 199, c. 1 c.p.p.;
  • agli ecclesiastici cattolici e ai ministri delle confessioni i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria (art. 200 c.p.p.);
  • agli avvocati, ai notai, ai medici e tutte quelle categorie tenute ad osservare il segreto d'ufficio, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria (art. 200 c.p.p.);
  • ai pubblici ufficiali sulle materie coperte dal segreto d'ufficio salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria (art. 201 c.p.p.), politico o militare.
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