Risposta contestazione disciplinare fac simile PDF
Descrizione
La lettera di risposta alla contestazione disciplinare mossa dal datore di lavoro va inviata dal dipendente nel termine (minimo) di 5 giorni indicato dalla legge.
Lettera risposta contestazione disciplinare: cosa deve contenere
Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Questa la
che può essere trasmessa al lavoratore nel caso in cui il datore riscontri, ad esempio, ritardi frequenti sul posto di lavoro, assenze non giustificate da certificati, utilizzo smartphone e computer per fini personali, partecipazione a zuffe sul luogo di lavoro, furto o danneggiamento di attrezzature aziendali, ecc.
Tale lettera può essere consegnata nelle mani del lavoratore oppure recapitata tramite raccomanda a/r al suo domicilio.
Dal momento in cui il lavoratore riceve la comunicazione, ha 5 giorni a disposizione per fornire una risposta verbale o scritta al proprio datore. Lo può fare in autonomia oppure con l’assistenza di un rappresentante sindacale o di un avvocato esperto in diritto del lavoro.
In particolare con la lettera di risposta contestazione disciplinare il lavoratore può respingere ogni addebito fornendo il proprio punto di vista sul comportamento imputatogli dal datore, oppure può ammettere ogni responsabilità chiedendo scusa per la condotta avuta. Chiaramente nel primo caso il lavoratore deve fornire degli elementi di prova inconfutabili a sostegno della propria tesi.
Dal canto suo il datore di lavoro che riceve la lettera di risposta contestazione disciplinare può adottare due diversi comportamenti:
- accettare l'ammissione di colpa e le scuse del lavoratore;
- applicare le sanzioni indicate nella lettera di richiamo (richiamo scritto, multa, sospensione dal lavoro, licenziamento per giustificato motivo soggettivo o licenziamento per giusta causa).
E' bene precisare che i provvedimenti disciplinari non possono comportare mutamenti definitivi del rapporto di lavoro, ossia mutamenti di mansioni e/o trasferimenti.
Se nel termine nel termine di termine di 10/15 giorni dalla ricezione della lettera, il datore non comunica alcunché, il lavoratore può dormire sonni tranquilli perché probabilmente si è deciso di non procedere oltre e quindi di non applicare alcuna sanzione disciplinare.
Il lavoratore, invece, che riceve una sanzione disciplinare può adire l'autorità giudiziaria oppure può promuovere, nei 20 giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione sindacale, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. Tutto questo fatto salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro.
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