Agenzia delle Entrate accesso agli atti online

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 30/05/2022
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PDF   costi per l'accesso agli atti dell'Agenzia delle Entrate
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Modello in formato DOC e PDF con cui presentare una istanza di accesso agli atti Agenzia Entrate, vale a dire un modulo con il contribuente chiede la visione, ed eventualmente il rilascio di una copia, di quei documenti amministrativi indispensabili per la tutela di una propria situazione giuridicamente rilevante.

Istanza accesso agli atti Agenzia Entrate: a cosa serve

Come detto si tratta di un modello con il quale un contribuente può richiedere all'Agenzia delle Entrate

  • di prendere visione;
  • il rilascio parziale/integrale di copia semplice;
  • il rilascio parziale/integrale in bollo;
  • il rilascio su supporto elettronico, in formato non modificabile;
di atti e documenti amministrativi detenuti dall'ente.

Nella richiesta va riportato lo specifico interesse personale, concreto e attuale in relazione all'accesso.

Diversamente, se l’obiettivo è semplicemente quello di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza dover dimostrare un interesse legittimo, basta presentare una istanza di

ai sensi del D.Lgs. 33/2013, art. 5 , comma 2.

Come presentare l'istanza accesso agli atti Agenzia Entrate

Diciamo innanzitutto che l'istanza può essere presentata dal contribuente in qualità di:

  • diretto interessato;
  • legale rappresentante (in questo caso occorre allegare idonea documentazione, o autocertificazione, che attesti la carica ricoperta, la funzione svolta e i relativi poteri);
  • per conto di un terzo (in questo caso allegare la delega, accompagnata dal documento di chi la rilascia).

L'istanza va inoltrata all'Ufficio/Direzione dell'Agenzia delle Entrate che detiene i dati, le informazioni o i documenti. In particolare può essere presentata

  • tramite raccomandata
  • via e-mail
  • tramite consegna a mano

agli indirizzi e/o recapiti di posta elettronica reperibili nel sito web all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it/portale/trova-ufficio.

C'è da dire che l'istanza può essere formulata anche informalmente, ad esempio attraverso una semplice richiesta verbale, ma in questo caso è importante che non vi siano dubbi sull’ammissibilità della richiesta e soprattutto che non risultino persone controinteressate.

All'istanza occorre allegare la fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Tuttavia il documento non va trasmesso se la richiesta è sottoscritta con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata o con firma elettronica avanzata e se inoltrata dal domicilio digitale (PEC-ID). Il documento di identità deve essere allegato anche in caso di trasmissione dell’istanza a mezzo posta elettronica certificata (Art. 65 del d.lgs. 82/2005).

Nel momento in cui rilascia copia dei documenti in proprio possesso, l'Agenzia delle Entrate provvede ad oscurare i dati personali di soggetti terzi eventualmente visibili o rintracciabili.

Costo accesso agli atti Agenzia delle Entrate

Il contribuente è tenuto al rimborso delle spese di ricerca e visura e delle spese di riproduzione secondo gli importi indicati nella tabella scaricabile da questa stessa scheda.

Nel caso di richiesta di rilascio di copia conforme, si applica l’imposta di bollo nella misura prevista dalla Tariffa allegato A al D.P.R. n. 642 del 1973. Al pagamento dell’imposta dovuta sull’istanza e sulla copia rilasciata provvede direttamente il richiedente.

Il versamento delle spese va effettuato sul conto di tesoreria dell’Agenzia, presso Banca d’Italia indicando il seguente codice IBAN “IT59R0100003228000000000621” e come causale: “241 – Somme riversate per accesso agli atti”.

Cosa fare se l'istanza non viene accolta

Se l'Agenzia delle Entrate si rifiuta di accogliere l'istanza, il contribuente può proporre ricorso alla Commissione per l'accesso istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro 30 giorni, trasmettendo il ricorso anche agli eventuali controinteressati e all’amministrazione.

Nei confronti del diniego può essere inoltre proposto ricorso al TAR competente, sempre entro 30 giorni, notificando il ricorso, oltre che all’amministrazione, agli eventuali controinteressati.

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