NASpI 2024: domanda online
L'importo netto mensile della NASpI 2024 è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile percepita dal lavoratore negli ultimi 4 anni, se la stessa è inferiore ad un importo fissato dalla legge e rivalutato ogni anno dall'Istat. La NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione.
In questo post approfondiremo le caratteristiche di questa prestazione, nonché i requisiti necessari per richiederla godere della NASpI 2024, i criteri di calcolo, la durata dell'indennità, la procedura da compiere per farne richiesta e la compatibilità con il lavoro subordinato e/o autonomo o con altri strumenti di sostegno economico come il reddito di cittadinanza.
NASpI 2024 requisiti
La NASpI, acronimo che sta per Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, è una prestazione economica che l'Inps garantisce a tutti coloro che si trovano in uno stato di disoccupazione involontaria. Per ricevere l'indennità di disoccupazione è necessario che siano soddisfatti i seguenti requisiti:
LAVORO DIPENDENTE
Il lavoratore deve essere stato assunto con un contratto di lavoratore dipendente, a tempo determinato o indeterminato. Restano esclusi i dipendenti della pubblica amministrazione con contratto a tempo indeterminato. Per i lavoratori agricoli con contratto a tempo indeterminato, invece, la Legge di Bilancio ha introdotto con decorrenza 1° Gennaio 2022 una importante novità.
STATO DI DISCOCCUPAZIONE INVOLONTARIO
Il dipendente deve aver perso involontariamente il posto di lavoro (per licenziamento, scadenza del contratto, ecc.). A tal proposito va precisato che può beneficiare del sussidio anche il lavoratore che abbia rassegnato le dimissioni per giusta causa: mancato pagamento della retribuzione o versamento della contribuzione, mobbing, modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative, spostamento del lavoratore da una sede aziendale ad un'altra, senza che sussistano le "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, ecc.
Ha diritto alla NASpI anche colui che abbia affrontato una risoluzione consensuale del contratto durante la procedura di conciliazione obbligatoria presso la Direzione Territoriale del Lavoro.
Resta, invece, escluso il lavoratore che abbia presentato dimissioni spontanee, ma non durante il periodo tutelato di maternità.
C'è da dire, infine, che la risoluzione consensuale non impedisce il riconoscimento della prestazione se questa avviene a seguito del rifiuto del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti con mezzi di trasporto pubblici.
CONTRIBUZIONE
Il lavoratore deve aver maturato 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Va precisato che possono entrare nel computo solo le settimane per le quali si percepisce materialmente una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali.
Questo significa che non rientrano nel calcolo le settimane durante le quali si fruisce ad esempio di permessi per l'assistenza disabili oppure della cassa integrazione ordinaria o straordinaria a zero ore. Sono utili ai fini del calcolo, invece, i contributi figurativi accreditati per la maternità obbligatoria.
PERIODO DI LAVORO EFFETTIVO (novità)
In precedenza occorreva che il lavoratore avesse accumulato almeno 30 giorni di lavoro effettivo, ossia di reale presenza sul posto di lavoro (a prescindere dall'orario prestato), nei 12 mesi che precedevano la perdita del lavoro. Con la Legge di Bilancio 2022 tale requisito non è più previsto.
ISCRIZIONE AL CENTRO PER L'IMPIEGO
Il lavoratore deve rendere al Centro per l’Impiego la propria dichiarazione immediata disponibilità al lavoro e partecipare a misure di politica attiva del lavoro. Nel prossimo paragrafo vedremo esattamente in che cosa consiste e cosa comporta la violazione di determinati obblighi posti a carico del lavoratore disoccupato.
Chi sono i beneficiari della NASpI
Ribadito che la condizione necessaria perché si possa beneficiare della NASpI 2024 è che la perdita del lavoro sia avvenuta involontariamente, ecco quali sono i soggetti che possono richiedere l’indennità:
- i lavoratori dipendenti;
- gli apprendisti;
- i soci di cooperativa (a condizione di aver instaurato anche un rapporto subordinato);
- il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.
Dal 1° gennaio 2022, la NASpI è stata estesa anche agli operai agricoli assunti con contratto a tempo indeterminato presso cooperative e consorzi di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge n. 240 del 1984.
Invece non possono fruire della NASpI:
- i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
- gli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato (eccezion fatta per i soggetti appena citati dipendenti di cooperative e loro consorzi);
- i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale.
Necessaria l'iscrizione al Centro per l'Impiego
Per godere dell'indennità di disoccupazione NASpI, il lavoratore deve iscriversi ad un Centro per l’Impiego, essere profilato e sottoscrivere il "Patto di servizio personalizzato" con cui sostanzialmente si impegna a:
- partecipare a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro;
- partecipare ai corsi di riqualificazione e formazione professionale proposti dai Centri per l'Impiego, che hanno l’importante finalità di favorire il rientro nel mondo del lavoro;
- accettare congrue offerte di lavoro.
Sulla congruità dell'offerta di lavoro incidono molteplici fattori, a cominciare dalla durata della disoccupazione e dal settore economico-professionale di riferimento. Poi hanno il loro peso la durata del nuovo contratto (per definirsi congrua essa deve essere almeno pari a due mesi) e il livello retributivo che non può essere inferiore del 20 per cento rispetto all’importo lordo dell’indennità cui ha diritto.
Ma cosa accade se il disoccupato viola le disposizioni di cui sopra?
Con il D.Lgs. n. 185 del 2016 l'Inps ha inteso individuare una serie di misure sanzionatorie nei confronti di quei percettori Naspi che - senza un giustificato motivo - violano gli obblighi assunti con la sottoscrizione del patto di servizio. Vediamo nel dettaglio quali sono queste sanzioni. Se il disoccupato senza un giustificato motivo:
- non si presenta al Centro per l’Impiego per la profilazione e la stipula del patto di servizio personalizzato, subisce una decurtazione pari ad un quarto di una mensilità, corrispondente a 8 giorni di prestazione. Se non si presenta neppure in seconda convocazione, la decurtazione diventa di una mensilità, mentre in caso di ulteriore mancata presentazione perde il diritto alla Naspi e decade dallo stato di disoccupazione;
- non partecipa a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro, subisce le stesse sanzioni previste al precedente punto;
- non partecipa a corsi di riqualificazione e formazione professionale, subisce la decurtazione di una mensilità, corrispondente a 30 giorni di prestazione, alla prima mancata partecipazione. In caso di una ulteriore mancata presentazione, perde il diritto alla NASpI e decade dallo stato di disoccupazione;
- non accetta un’offerta di lavoro congrua, decade dalla NASpI e dallo stato di disoccupazione.
Le sanzioni di cui sopra sono applicate dall’INPS su comunicazione dei Centri per l’Impiego. Tuttavia prima di applicarle, l'Inps è tenuto ad informare il lavoratore disoccupato, indicandogli con apposita missiva la violazione commessa e la conseguente sanzione applicata. Normalmente tali sanzioni decorrono dal giorno successivo a quello in cui si è verificato il comportamento del disoccupato che ha originato la violazione.
Contro i provvedimenti adottati dal Centro per l'Impiego e dall'Inps, il lavoratore può proporre ricorso all’Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro (ANPAL).
NASpI 2024: importo netto mensile
Cominciamo col dire che l’importo del sussidio non può superare una soglia che viene annualmente rivalutata sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo: nel 2023 tale importo era di 1.470,99 euro (non ancora fissato nel 2024).
Ciò detto determinare l'importo dell'indennità di disoccupazione spettante a ciascun lavoratore è operazione tutt'altro che semplice. Nel prosieguo cercheremo di fornire delle indicazioni di massima per la sua determinazione, sapendo che il sussidio viene calcolato in base alla retribuzione imponibile percepita dal lavoratore nel corso degli ultimi quattro anni.
Questo valore deve essere diviso per il numero di settimane di contribuzione e il risultato va moltiplicato per 4,33.
Se questa non supera una certa soglia stabilita dalla legge e rivalutata annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT (nel 2023 tale soglia era pari a 1.352,19 euro), l’indennità sarà pari al 75% dell'importo così determinato.
Diversamente, se l’importo della retribuzione mensile supera la soglia stabilita dalla legge, al 75% sopra descritto, occorre aggiungere un importo pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.
Esempio calcolo indennità di disoccupazione
Facciamo un esempio per capire meglio come si calcola l'indennità di disoccupazione.
Supponiamo che il lavoratore abbia percepito negli ultimi quattro anni uno stipendio di 48.000 euro. In questo caso la sua retribuzione settimanale è stata di 230,76 euro (48.000 diviso il totale delle settimane di contribuzione, ossia 208). Questa cifra deve essere moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33. Il risultato che si ottiene è pari a 999,19 euro, dunque inferiore alla soglia prevista (1.352,19). Questo significa che il disoccupato percepirà una Naspi di importo pari al 75% di 999,19 euro, ossia 749 euro circa.
Supponiamo ora che il lavoratore abbia percepito negli ultimi quattro anni uno stipendio di 80.000 euro, significa che la sua retribuzione settimanale è stata di 288,46 euro che moltiplicato per il coefficiente 4,33 fornisce come risultato una cifra superiore alla soglia prevista, ossia 1.668,38 euro. In questo caso dunque, per calcolare l’importo della NASpI sarà necessario calcolare il 75% di 1.352,19 euro (1.014,14 euro) più il 25% della differenza tra 1.668,38 e 1.352,19 euro (79,05 euro).
Sommando le due cifre (1.014,14 + 79,05) si ottiene l’importo dell'indennità di disoccupazione (1.093,19).
Il sussidio così calcolato sarà corrisposto dall'Inps per una durata massima di 24 mesi.
Per gli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a far data dal 1° gennaio 2022, il valore dell’assegno viene progressivamente ridotto del 3% ogni mese, a partire dal sesto mese (151° giorno) o dall’ottavo mese (211° giorno) limitatamente ai beneficiari che abbiano compiuto i 55 anni di età.
Durata della NASpI
La NASpI, indipendentemente dall'età del lavoratore, viene erogata per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Questo significa che la durata massima è di 24 mesi.
Ai fini del calcolo non vengono presi in considerazione quei periodi che hanno già garantito l’erogazione delle prestazioni di disoccupazione.
La NASpI decorre dall'8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, o dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se inviata dopo l’ottavo giorno. Se si riscontra un periodo di malattia, maternità o infortunio, la NASpI decorre dall’ottavo giorno successivo al termine dell’evento se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda se presentata successivamente all’ottavo giorno, rispettando comunque i termini di legge.
NASpI 2024 domanda online
Per richiedere l'indennità è necessario presentare la domanda attraverso il sito ufficiale dell'Inps, sezione “Prestazioni e Servizi – NASpI: indennità mensile di disoccupazione”. Per far questo occorre, con l'addio al Pin Inps, essere necessariamente in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.
Sul nostro portale, oltre che su quello dell'Inps, è disponibile il tutorial per la compilazione del modulo NASpI.
Le altre opzioni consistono nel
- richiedere l'assistenza di un Patronato (che ricordiamo offre assistenza gratuita);
- comporre i numeri 803164 (gratuito) e 06164164 del Contact Center Inps.
La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Il modello SR163 non deve essere più compilato per ricevere prestazioni da parte dell’INPS (Circolare n. 48 del 29/03/2020). L'accertamento della coerenza dei dati identificativi del titolare delle prestazioni con quelli dell'intestatario/cointestatario dello strumento di riscossione avviene attraverso nuove procedure telematiche.
Per il riconoscimento dello status di disoccupato, il lavoratore - come detto - deve compilare e sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità - DID. A tal proposito ricordiamo che dal 1° dicembre 2017 la dichiarazione di immediata disponibilità può essere rilasciata solo online sul sito ANPAL.
Va precisato, tuttavia, che la stessa dichiarazione può essere rilasciata direttamente all'Inps all'atto di presentazione del modulo NASpI. In tal caso occorre indicare almeno un contatto telefonico per consentire al Centro per l'Impiego di contattare la persona per offerte di lavoro e di effettuare ogni verifica di propria competenza.
Nell'arco dei due mesi successivi alla presentazione della domanda, il lavoratore disoccupato sarà convocato dal Centro per l'Impiego per essere sottoposto ad un percorso di ricollocamento nel mondo del lavoro.
Verifiche online con MyInps
L'Inps rende noto ai propri utenti che per controllare lo stato di avanzamento di una domanda NASpI e - in caso di accoglimento - per conoscere la decorrenza, la durata prevista della prestazione e gli importi mensili dell’indennità spettante, non è più necessario rivolgersi a un Patronato o ad un professionista abilitato, ma è sufficiente accedere alla propria sezione “MyInps” e cliccare sulla voce “I tuoi avvisi”. In aggiunta è possibile anche installare sul proprio smartphone l'App INPS Mobile resa disponibile dall'Istituto di previdenza.
Chi ha fornito un numero di cellulare in fase di registrazione delle credenziali INPS, potrà ricevere anche avvisi tramite SMS. Gli avvisi e le informazioni potranno riguardare non solo l'accoglimento della domanda, ma anche l'eventuale rigetto della stessa con tanto di motivazioni o la richiesta di integrazioni.
Nel caso in cui la domanda venisse rigettata, sarebbe possibile proporre - a seconda dei casi - un ricorso o un riesame Inps.
NASpI e assegno di ricollocazione
Va detto che trascorsi 4 mesi di percezione della NASpI, la persona disoccupata può richiedere l'assegno di ricollocazione. Si tratta in buona sostanza di un voucher che la persona disoccupata può spendere presso il centro per l’impiego o altri enti e agenzie accreditate per farsi aiutare nella ricerca di una nuova occupazione.
Dunque non si tratta di un sussidio di disoccupazione aggiuntivo, ma di un contributo da utilizzare per potenziare le attività di supporto alla ricerca di occupazione. Il suo importo è variabile ed è strettamente correlato alla profilazione del candidato: più è qualificato, maggiore sono le possibilità di trovare un nuovo impiego e minore sarà l’importo dell’assegno di ricollocazione.
Decadenza indennità di disoccupazione
Come si è visto nei precedenti paragrafi, la NASpI viene sospesa, decurtata o addirittura revocata se il lavoratore non risponde alle convocazioni effettuate dal Centro per l’Impiego, non partecipa costantemente e regolarmente alle iniziative formative o di riqualificazione professionale proposti dal Centro per l'Impiego o rifiuta un’offerta di lavoro congrua.
Inoltre la NASpI decade nei casi in cui il lavoratore disoccupato:
- inizia un’attività lavorativa subordinata senza provvedere ad informare l’Inps;
- da avvio ad una attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale superando le soglie di reddito previste;
- raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- acquisisce il diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI.
NASpI in un'unica soluzione
L’indennità di disoccupazione NASpI viene erogata mensilmente dall’Inps, ma può anche essere corrisposta in un’unica soluzione se il sussidio è finalizzato all’avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
In questo caso il lavoratore deve presentare all'INPS un’apposita domanda di anticipazione NASpI in via telematica entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa (leggi in proposito il posto dedicato alla NASpI anticipata).
Qualora il lavoratore instaurasse un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI, sarebbe tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, a meno che il rapporto di lavoro subordinato non sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.
Compatibilità con lavoro subordinato e/o autonomo
Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instaura un rapporto di lavoro subordinato, apre uno studio professionale o avvia un'attività d'impresa, può - nel rispetto di determinati parametri - continuare a beneficiare della disoccupazione. In altre parole chi trova lavoro non perde la NASpI o quantomeno non sempre lo perde.
La NASpI è in ogni cao incompatibile con le seguenti prestazioni:
- pensione di vecchiaia o anticipata;
- assegno ordinario di invalidità;
- pensione di inabilità.
NASpI e Assegno Unico
In proposito l'Inps è stata molto chiaro: l'assegno unico universale spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori: non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito.
Dunque i lavoratori che hanno diritto alla prestazione di disoccupazione NASpI possono richiedere anche l'assegno unico per i figli.
La prestazione non è cumulabile con le seguenti indennità:
- indennità di maternità/paternità, malattia, trattamenti antitubercolari (IPS) o infortunio, CIG, mobilità;
- indennità di mancato preavviso (contratti a tempo indeterminato);
- indennità di malattia successiva allo sbarco, nel caso di lavoratori marittimi, ex Ipsema.
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