Recesso committente contratto d'opera: modello DOC
Descrizione
Da questa scheda si può scaricare un fac simile di recesso contratto prestazione d'opera, un modello cioè con cui il committente comunica al prestatore d'opera la propria volontà di scogliere unilateralmente il contratto, ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'opera, dichiarando la propria disponibilità a rimborsargli le spese sostenute e a pagargli il compenso per la prestazione eseguita fino a quel momento.
Recesso contratto prestazione d'opera: quando comunicarlo
Diciamo innanzitutto che quando parliamo di prestatore d’opera intendiamo riferirci ad un lavoratore (es. idraulico, elettricista, elettrotecnico, piastrellista, falegname, impresa di pulizie, ecc…) che stipula un contratto d’opera, in virtù del quale si obbliga a compiere un’opera o un servizio in favore di un altro soggetto (il committente), con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione.
Ora stando a quanto stabilisce l'art. 2237 del Codice Civile, il committente ha la possibilità di recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta. Si tratta di una facoltà che il cliente può esercitare in qualunque momento e senza fornire alcuna giustificazione. Chiaramente nulla vieta alle parti di escludere tale facoltà sino al termine del rapporto.
Se alla base ci sono ritardi nella conduzione dei lavori o lavorazioni non eseguite a regola d'arte, il committente prima di comunicare il proprio recesso dal contratto d'opera, potrebbe provare a ricomporre la situazione limitandosi a formalizzare una
Anche il lavoratore può recedere dal contratto, ma a condizione che ricorra una giusta causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (art. 2119 C.C.). In tal caso il prestatore d'opera ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per il lavoro svolto fino a quel momento, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente.
E' importante che il recesso del prestatore d'opera non determini danni e pregiudizi al cliente.
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