Prodotto difettoso: richiesta di risarcimento danni

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 25/03/2024
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Descrizione

Fac simile con cui il consumatore chiede al produttore (o eventualmente al commerciante) il risarcimento dei danni provocati da un prodotto difettoso acquistato di recente.

Prodotto difettoso e risarcimento danni

In presenza di un difetto di conformità, il consumatore ha diritto, a seconda dei casi, alla riparazione o sostituzione del bene difettoso da parte del venditore, senza che gli sia addebitata alcuna spesa; se queste non sono possibili ha comunque diritto al rimborso del prezzo pagato (o quantomeno di una parte di esso) a fronte della restituzione al venditore del prodotto difettoso. Questa la

Tuttavia non tutti sanno che il consumatore che ha sofferto un danno causato dal difetto di un prodotto acquistato ha diritto anche al risarcimento.

Un prodotto difettoso infatti può provocare morte o lesioni personali in chi ne fa uso (si pensi allo scoppio di una pentola a pressione ad esempio) oppure danni su altri prodotti (ad es. l'applicazione di uno smalto protettivo che danneggia il decoro effettuato su una parete).

Risarcimento danni prodotto difettoso: a chi chiederlo

L'art. 114 del D.Lgs 206/05 individua nel produttore il responsabile del danno cagionato dai difetti del suo prodotto. Il produttore non può escludere o limitare la sua responsabilità attraverso clausole contrattuali: esse sono considerate nulle dalla legge.

Quando il produttore o importatore non è stato individuato, il consumatore deve richiedere per iscritto al venditore di conoscere l’identità e il domicilio del produttore o di chi gli ha fornito il prodotto; se il venditore non comunica questi dati entro tre mesi, egli viene considerato responsabile del danno.

Il consumatore ha tempo 3 anni dal momento in cui è venuto a conoscenza del danno, del difetto del prodotto e dell’identità del responsabile per avanzare richiesta di risarcimento; in ogni caso il suo diritto si estingue dopo 10 anni dal giorno in cui il prodotto difettoso è stato commercializzato.

Chi deve fornire prova e causa del danno

L'onere della prova spetta al consumatore danneggiato, che deve provare

IL DANNO

Per essere risarcibile, esso deve riguardare: 

  • la morte o lesioni personali
  • la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché destinato all’uso privato del consumatore. Il danno a cose è risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di € 387,00.

IL DIFETTO DEL PRODOTTO

Un prodotto si considera difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente aspettare tenuto conto di tutte le circostanze, quali presentazione, caratteristiche, avvertenze, destinazione, momento della commercializzazione, sicurezza offerta da altri esemplari del medesimo bene. Il solo fatto che venga immesso in commercio un bene più perfezionato non rende difettoso un prodotto.

LA RELAZIONE CAUSALE TRA DIFETTO E DANNO

Il danneggiato oltre a provare il difetto e il danno, deve dimostrare la sussistenza di un nesso di causalità tra il primo e il secondo (art. 120, comma 1, Cod. Consumo).

Esclusione di responsabilità

Una volta che il consumatore ha provato i tre elementi ricordati, spetta al produttore dimostrare di non essere responsabile. Egli può farlo se ricade in una delle ipotesi previste dalla legge:

  • non ha messo in circolazione il prodotto; 
  • il difetto che ha causato il danno probabilmente non esisteva al momento della commercializzazione del bene. A questo proposito si ricorda che per la normativa vigente sulla sicurezza generale dei prodotti, un prodotto si considera sicuro quando conforme alle norme tecniche nazionali che recepiscono norme tecniche europee; 
  • il prodotto non era destinato alla vendita; 
  • il difetto è dovuto alla conformità del prodotto ad una legge o ad un provvedimento vincolante; 
  • le conoscenze tecnico-scientifiche al momento della commercializzazione non permettevano di considerare difettoso il prodotto.

Il risarcimento non è dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia volontariamente esposto.

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