Polizze dormienti rimborso 2021: requisiti e procedura
Così come accade per i cosiddetti "depositi dormienti", ossia quei depositi in denaro di importo superiore a 100 euro, sui quali per ben 10 anni non è stata compiuta alcuna operazione da parte del titolare o dei suoi delegati, anche per i contratti di assicurazione sulla vita (polizze vita), i beneficiari hanno l'opportunità di "riattivare" il rapporto prima che le relative somme vengano definitivamente perse. In questo post affronteremo il tema del rimborso polizze dormienti e in particolare delle procedure e delle tempistiche previste per questi specifici prodotti.
Polizze vita: come scoprirne l'esistenza
Prima di affrontare il tema della prescrizione e degli effetti che ne conseguono, va detto che in Italia ci sono milioni di polizze che giacciono da anni nei cassetti delle varie compagnie in attesa di poter essere liquidate. Infatti da un lato le imprese non sanno se l’assicurato è vivo o è deceduto, dall'altro i beneficiari molto spesso non si fanno avanti perché non sanno di esserlo. Il rischio a cui si fa incontro in questi casi è la prescrizione.
Ma c'è un modo per verificare se un familiare deceduto aveva stipulato in passato una polizza vita? La risposta è si: ne abbiamo parlato in maniera approfondita nell'articolo dedicato alla polizza vita scaduta.
Polizze dormienti prescrizione
Nel 2012 il termine di prescrizione delle polizze vita è stato portato da 2 a 10 anni. Questo significa che chi matura il diritto a riscuotere il capitale per effetto della morte dell'assicurato o per la semplice scadenza della polizza, ha 10 anni di tempo per esigerne il pagamento.
Per le polizze vita la prescrizione decorre:
- dal giorno della scadenza, per le polizze vita che hanno una scadenza prevista in contratto;
- dal giorno del decesso, nel caso si verifichi la morte dell'assicurato nel corso della durata contrattuale.
L'invio della richiesta di pagamento alla compagnia assicurativa, interrompe i termini per la prescrizione; da quel momento il beneficiario ha a disposizione altri 10 anni per entrare in possesso della somma che gli spetta.
Se invece dal giorno di decorrenza della prescrizione, il beneficiario non compie alcuna azione per un periodo ininterrotto di 10 anni, perchè ad esempio ignora l'esistenza di quella polizza fatta dai genitori o semplicemente se ne dimentica, perde il diritto alla riscossione del capitale. In questo caso la polizza vita si prescrive e viene girata al "Fondo rapporti dormienti": tecnicamente si parla di "polizza dormiente".
Ma tranquillo perchè nulla è perso. Infatti il beneficiario delle polizze scadute e già devolute al Fondo, ha la possibilità di chiedere che vengano "risvegliate", presentando un'apposita domanda. Nel paragrafo successivo ti diremo i requisiti da soddisfare, la modulistica da utilizzare e soprattutto la tempistica da rispettare.
Polizze dormienti rimborso: proroga al 29 Gennaio 2021
Il Ministero dello Sviluppo Economico, che ha affidato tutta la gestione a Consap, ha pubblicato nel corso di questi anni diversi avvisi con cui ha definito tempi e modalità di rimborso delle somme relative alle "polizze dormienti".
In particolare nel mesi di Giugno 2020 aveva pubblicato un 7° Avviso che prevedeva la possibilità di presentare nuove domande di rimborso polizze dormienti dal 15 giugno 2020 al 15 settembre 2020.
Successivamente, in considerazione della perdurante emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del Covid-19, si è deciso di prorogare il termine al 29 gennaio 2021. Ciò al fine di consentire agli utenti di completare utilmente l’acquisizione dei documenti necessari per la richiesta di rimborso.
Tuttavia, come vedremo meglio nel prossimo paragrafo, le polizze devono avere determinate caratteristiche e la somma totale che può essere chiesta a rimborso non può superare il 50% dell’importo della polizza devoluto dall’Intermediario al Fondo.
Rimborso polizze dormienti: oggetto e requisiti
Ai fini del rimborso polizze dormienti devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
- l’evento (morte/vita dell’assicurato) o la scadenza della polizza che hanno determinato il diritto a riscuotere il capitale assicurato, si è verificato dopo il 1° gennaio 2006;
- il diritto alla riscossione della polizza si è prescritto prima del 1° gennaio 2012;
- la compagnia assicurativa si è rifiutata di corrispondere la prestazione assicurativa a causa dell’intervenuta prescrizione e del conseguente trasferimento dell’importo della polizza al Fondo;
- i beneficiari non hanno ricevuto alcun importo, anche parziale, nell’ambito dei precedenti avvisi di presentazione delle domande di rimborso.
Ricordiamo che in caso di accoglimento della domanda, potrà essere corrisposto al massimo il 50% delle somme devolute al Fondo.
Come chiedere il rimborso delle polizze dormienti
La domanda deve essere inoltrata esclusivamente online, tramite il Portale Unico di Consap (accessibile all’indirizzo https://portale.consap.it), entro il 29 Gennaio 2021.
Chiaramente occorre prima registrarsi. La domanda va presentata con riferimento ad ogni singola polizza.
Fondamentale indicare nell'istanza l'IBAN intestato all’avente diritto (o agli aventi diritto) al rimborso sul quale dovranno essere bonificati gli importi spettanti.
Alla domanda occorre allegare:
- copia fronte/retro del documento di riconoscimento del soggetto che ha diritto al rimborso;
- copia del codice fiscale;
- copia della polizza vita. In mancanza (ad es. in caso di smarrimento) sarà necessaria la denuncia di smarrimento ed una dichiarazione dell’Intermediario con indicazione di contraente, assicurato e beneficiario della polizza;
- attestazione di devoluzione di somme al Fondo rilasciata dagli Intermediari (compagnie assicuratrici, banche o altri soggetti che esercitano l’assicurazione sulla vita, ecc.).
Se la domanda è presentata dall’erede del beneficiario occorre altresì presentare l'autocertificazione eredi attestante il decesso del beneficiario e la relativa data con i nominativi degli eredi (va specificato se trattasi di unici eredi).
Se, invece, la domanda è presentata dal tutore nell’interesse di un minore ovvero nell’interesse di un soggetto interdetto, agli allegati sopra indicati dovrà essere aggiunto il provvedimento di nomina nonché autorizzazione all’incasso del giudice tutelare.
Infine in caso di delega ad una terza persona occorre il modello di delega debitamente compilato e corredato del documento d’identità del delegante e del delegato.
Polizze dormienti: cosa accade dopo la presentazione della domanda
Le domande saranno istruite da Consap secondo l'ordine cronologico di presentazione. Nel termine di 60 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza prevista per la presentazione delle domande di rimborso, Consap può richiedere integrazioni all'istante.
Entro la data indicata, dovranno quindi pervenire tutti i documenti ritenuti utili all’accoglimento della domanda. Oltre questa data eventuali documenti integrativi non saranno presi in esame.
All’esito dell’istruttoria, Consap comunica l’accoglimento ovvero il rigetto motivato dell’istanza. Entro il 31 Marzo 2021 Consap comunica la somma che viene riconosciuta a titolo di rimborso. Entro i successivi 60 giorni, la stessa provvede a disporre i bonifici.
Se le somme stanziate non sono sufficienti a soddisfare tutti i richiedenti, Consap provvederà al rimborso in misura proporzionalmente ridotta.
Per eventuali informazioni/chiarimenti sono a disposizione i seguenti contatti:
- Sito web: https://www.consap.it/servizi-economia/fondo-polizze-dormienti/
- E-mail: polizzedormienti@consap.it (utilizzabile per chiarimenti sulla procedura di rimborso)
- PEC: consap@pec.consap.it
- Recapito postale: Consap S.p.A. – Polizze dormienti, via Yser 14 – 00198 - ROMA