Testimoni falsi incidenti stradali: ecco a cosa stare attenti
In caso di incidente stradale i problemi potrebbero sorgere solo se le parti non trovassero un accordo sulla dinamica e quindi sulla responsabilità del sinistro. In una simile circostanza sarebbe estremamente importante, specie per la parte lesa, acquisire le dichiarazioni o quantomeno le generalità di quelle persone che si mostrano disponibili ad offrire una testimonianza incidente stradale. Ma vediamo insieme come fare per non commettere errori.
- Testimonianza incidente stradale: non necessaria se c'è accordo fra le parti
- Testimoni incidenti stradali: se non ci sono chiama la polizia
- Come raccogliere una testimonianza incidente stradale
- Testimoni falsi incidenti stradali: le novità introdotte dalla legge
- Mancata indicazione dei testimoni: è possibile rimediare?
Testimonianza incidente stradale: non necessaria se c'è accordo fra le parti
Nel momento in cui si verifica un incidente stradale è buona cosa - se ci si trova d'accordo sulle responsabilità che lo hanno determinato - compilare il famoso modulo CAI per la “Constatazione Amichevole di Incidente” (o modulo CID).
Con questo modulo il soggetto che ha subito danni può presentare richiesta di risarcimento direttamente dalla propria compagnia (procedura di Indennizzo Diretto). Si tratta in definitiva di una modalità che consente di sveltire le pratiche relative ai risarcimenti e ridurre il più possibile i contenziosi.
Se il modulo CAI viene sottoscritto da entrambi i conducenti, si presume che - salvo prova contraria da parte della compagnia assicurativa - l'incidente si sia effettivamente svolto secondo le modalità indicate nel modulo stesso. Ciò detto è sempre possibile annotare su di esso il nome e i riferimenti di un testimone.
Se il danno è minimo (un piccolo graffio, la rottura di uno specchietto, ecc.), si può anche pensare di trovare un accordo privato con cui una delle parti si obbliga a risarcire la controparte per il danno provocato senza chiamare in causa le rispettive assicurazioni. E' del tutto evidente che una simile soluzione andrebbe messa nero su bianco.
In pratica il conducente danneggiato dovrebbe accettare per iscritto di ricevere una certa somma a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti e di non avere più nulla a che pretendere dal soggetto responsabile del sinistro. Se vuoi disporre di una bozza di scrittura privata, non devi far altro che scaricare dal nostro portale questo modello di transazione per risarcimento danni sinistro stradale.
In entrambi i casi vi è l'obbligo di rimuovere i veicoli dalla strada il prima possibile, in modo da non creare intralcio alla circolazione degli altri automobilisti.
Testimoni incidenti stradali: se non ci sono chiama la polizia
Ma cosa accade, invece, se tu - quale parte lesa - non riesci a raggiungere un accordo con la controparte sulla dinamica dell'incidente e quindi sui comportamenti alla guida che hanno determinato il sinistro stradale?
Se l'altro conducente non vuole ammettere la propria responsabilità nell'aver provocato il sinistro e non c'è possibilità di raccogliere una testimonianza incidente stradale, occorre essere lucidi, mantenere la calma e richiedere l'immediato intervento delle forze dell’ordine per la verbalizzazione dell’accaduto.
Ricorda che il loro intervento si rende particolarmente opportuno nel caso in cui ci siano feriti, oppure quando la ricostruzione della dinamica dell'incidente stradale è particolarmente complessa. Se il numero della Polizia Municipale non l'hai memorizzato nella tua rubrica, basta fare una veloce ricerca su Internet con il tuo smartphone oppure chiamare direttamente il 112 (Carabinieri).
Non c'è un tempo limite per l'intervento. Se impegnati in altro servizio o se ci sono interventi che hanno una diversa priorità, terminano quelli e poi vengono a rilevare l'incidente. E' chiaro che se l'incidente è avvenuto in un luogo lontano dai centri abitati e l'entità dei danni non è così rilevante (un banale faro rotto o una piccola rigatura), puoi rischiare di attendere anche molto. L'importante comunque è che in questo lasso di tempo i veicoli non vengano rimossi e che l'altro conducente non abbandoni il luogo dell'incidente.
La forze dell'ordine intervenute redigono un rapporto sull'accaduto e le parti interessate, o loro delegati, possono successivamente richiedere una copia dello stesso. Questo il fac simile di richiesta rapporto incidente stradale.
Come raccogliere una testimonianza incidente stradale
In caso di incidente stradale è bene non fidarsi mai né delle apparenze, né della immediata disponibilità della controparte ad assumersi ogni onere e responsabilità conseguente al suo operato.
Al contrario, dopo avere preso nota delle generalità del conducente, dei dati della patente, del numero di targa e degli estremi assicurativi, ti suggeriamo di scattare qualche foto con il tuo smartphone, magari da diverse angolazioni. Se hai modo e tempo scrivi anche una breve ricostruzione dell’incidente riportando particolari che magari in un momento successivo potrebbero sfuggirti.
Ma soprattutto ti consigliamo di raccogliere generalità, indirizzi e recapiti (quantomeno un numero di telefono) di eventuali testimoni dell'incidente stradale, potrebbero rivelarsi molto utili come prova nel caso in cui la controparte nei giorni a seguire dovesse cambiare versione dei fatti.
In caso di necessità puoi utilizzare questo fac simile di dichiarazione testimoniale sinistro. Visto che sul posto difficilmente potrai disporre di una stampante, ti consigliamo di averne sempre una copia a bordo. Diversamente puoi annotare quantomeno i loro nomi nel modulo CAI o nella lettera risarcimento danni sinistro stradale da consegnare alla compagnia.
Chiaramente raccogliere una o più testimonianze ha un senso se sul luogo del sinistro non vi è l'intervento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, perchè in caso contrario il verbale redatto da pubblici ufficiali prevarrebbe su ogni altra deposizione o ricostruzione sulla dinamica dell'incidente fatte da terze persone.
Testimoni falsi incidenti stradali: le novità introdotte dalla legge
La Legge n. 124 del 4.08.2017 al comma 15 aggiunge all’articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater. In particolare il comma 3-bis stabilisce che in caso di sinistri con soli danni a cose, dunque in assenza di feriti, l’identificazione di eventuali testimoni dell'incidente stradale deve risultare dalla denuncia di sinistro (o dal modulo CID) o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti della compagnia assicurativa.
Dunque per la legge i testimoni dell'incidente stradale vanno identificati nell'immediatezza del sinistro. Diversamente in caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non potrebbe ammettere le testimonianze che non risultassero acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-bis. O per essere più precisi il giudice potrebbe disporre l’audizione dei testimoni dell'incidente stradale che non sono stati indicati con le modalità innanzi indicate, nel solo caso in cui risultasse comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.
Mancata indicazione dei testimoni: è possibile rimediare?
Ma cosa accadrebbe se per il forte spavento, l'ansia o la confusione che si è determinata dopo l'incidente, ti dimenticassi di indicare le generalità dei testimoni sui moduli che ti abbiamo indicato? In questi casi - stabilisce sempre la Legge n. 124/2017, la compagnia assicurativa deve inviarti una richiesta con cui ti invita ad indicare le generalità di eventuali testimoni.
La richiesta, che deve contenere l'avviso delle conseguenze processuali in caso di mancata risposta (come detto se ci fosse una causa, il giudice non potrebbe accogliere eventuali testimonianze), va trasmessa dalla compagnia mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine 60 giorni dalla denuncia del sinistro.
Al ricevimento di questa richiesta, se effettivamente i testimoni dell'incidente stradale ci sono e sul tuo telefono o in un foglio di carta custodito nel portafoglio avevi annotato i loro recapiti, devi attivarti prontamente e metterti in contatto con loro per confermare la loro disponibilità ed eventualmente raccogliere la loro versione dei fatti.
L'importante è che tu risponda alla compagnia, fornendo generalità dei testimoni ed eventuali deposizioni, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della richiesta, naturalmente sempre a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Da parte sua la compagnia assicurativa deve procedere all’individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro lo stesso termine.
Le novità introdotte dalla Legge n. 124 del 4.08.2017 in tema di sinistri stradali e testimonianze, hanno come finalità quella di contrastare le frodi contro le compagnie di assicurazione: sinistri simulati, falsi testimoni, ecc.
Ma c'è di più. Le nuove disposizioni prevedono anche che, qualora negli ultimi 5 anni un cittadino abbia deposto la propria testimonianza in almeno 3 diverse cause nel settore di infortunistica stradale, il Giudice possa trasmettere un'informativa alla Procura della Repubblica competente affinché vengano eseguiti opportuni accertamenti tesi a verificare l’attendibilità del testimone.