Unioni civili e bonus ristrutturazione

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 16/09/2016

Il bonus ristrutturazione è stato prorogato dall’ultima Legge di Stabilità, per tutto il 2016; nell’articolo “Bonus ristrutturazioni, ecobonus e bonus mobili: proroga per tutto il 2016” viene descritta la natura di ciascuna agevolazione e le modalità di pagamento consentite. La novità, per quanto riguarda l’accesso al bonus ristrutturazione, proviene dalla legge 76/2016, che disciplina le unioni civili e le convivenze di fatto. L’Agenzia delle Entrate, a questo proposito, ha specificato che gli effetti della legge Cirinnà si estendono anche in ambito fiscale, permettendo anche ai conviventi more uxorio non proprietari dell’immobile destinato ad abitazione comune, di richiedere ed ottenere il bonus ristrutturazione 2016.

Bonus ristrutturazione: novità rispetto al passato

Il bonus ristrutturazione, così come il bonus mobili e il bonus per la riqualificazione energetica della propria abitazione hanno una storia relativamente recente, in quanto nascono per far fronte alle difficoltà delle famiglie italiane nell'affrontare l'ultima crisi economica. L’articolo 16 bis del Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) contemplava la fruizione del bonus ristrutturazione edilizia solo per il proprietario di casa, i suoi familiari (coniuge, i parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) e i conviventi non familiari del titolare dell’immobile, che sostenessero le spese per gli interventi in questione e che risultassero detentori dell’immobile in quanto titolari di un contratto di comodato. Sia i familiari, sia i conviventi non familiari, dovevano risultare conviventi con il proprietario di casa al momento di inizio dei lavori.

Con la Legge Cirinnà sulle unioni civili e le convivenze di fatto, appare evidente l’esistenza di un legame tra il convivente non proprietario dell’immobile destinato a dimora comune e l’immobile stesso. Nella legge 76/2016, infatti, vengono specificati i diritti morali e materiali dei conviventi, i quali riguardano anche l’abitazione comune, prima e dopo il decesso del proprietario di casa. Per effetto delle norme legislative contenute nella legge, dunque, l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato che i conviventi di fatto:
- non devono stipulare un contratto di comodato nell’abitazione condivisa;
- se partecipano finanziariamente alle spese di recupero del patrimonio edilizio dell’abitazione designata come dimora comune, hanno il diritto di fruire del bonus ristrutturazione.

Bonus ristrutturazione immobili: delucidazioni dall'Agenzia delle Entrate

Chi avesse bisogno di ulteriori informazioni sul Bonus ristrutturazione, può consultare l’articolo “Bonus mobili, ristrutturazioni ed ecobonus: domande e risposte” nel quale abbiamo raccolto le domande più frequenti e conseguenti risposte dell’Agenzia delle Entrate.

Pubblicato il 16/09/2016
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