Vaccini solo prenotati? Basterà l'autocertificazione per l'iscrizione a scuola

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 05/09/2017

L’inizio dell’anno scolastico 2017/18 ce lo ricorderemo, tra le altre cose, sicuramente per gli adempimenti sanitari previsti dalla legge in materia vaccini. Con il Decreto Legge 73/2017, infatti, i vaccini obbligatori per i bambini da 0 a 16 anni passano da 4 a 10 e chi non vorrà sottoporre i propri figli alle somministrazioni, non potrà nemmeno iscriverli a scuola. La normativa divulgata dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità ha generato diverse contestazioni, tuttavia chi non intende pagare le sanzioni previste dalla legge (l’importo varia da 100 a 500 euro) né tantomeno rispondere dell’inadempienza davanti alla Procura della Repubblica e al Tribunale per i Minorenni, dovrà eseguire i vaccini previsti dal Calendario Vaccinale Nazionale, che puoi scaricare gratuitamente sul sito ufficiale del Ministero della Salute www.salute.gov.it.

Cos’è cambiato rispetto al passato? Quali sono gli adempimenti obbligatori per legge? Tutte le novità inerenti i vaccini obbligatori sono state ampiamente trattate da tutte le testate giornalistiche nazionali, tuttavia ora che il tempo stringe e la scadenza dell'11 settembre sembra quanto mai perentoria, i dubbi sul da farsi per regolarizzare le vaccinazioni si moltiplicano, sia tra i genitori, sia sui social, tanto che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero della Salute hanno ritenuto opportuno intervenire con una circolare. Nei prossimi paragrafi ti illustreremo quali sono le indicazioni contenute nella circolare ufficiale, offrendoti la modulistica adeguata per diverse circostanze. Vediamo insieme quali sono.

Vaccini obbligatori scuola: le indicazioni contenute nella circolare del Ministero

Il 1° settembre il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero della Salute hanno pubblicato una circolare, con lo scopo di aiutare le famiglie italiane a capire come adempiere agli obblighi sanitari introdotti dal Decreto Legge 73/2017. Si parla, chiaramente, di vaccini e della loro importanza per garantire la tutela della salute pubblica, prevendendo il contagio di virus come la varicella, il morbillo e la rosolia, contrastando la ricomparsa di malattie che erano state praticamente debellate, come la poliomelite e la difterite, prima di ricomparire a sorpresa tra la popolazione italiana che ha scelto di non vaccinarsi.

Vaccini bambini 0/16 anni: i documenti da presentare a scuola

Nello specifico, la circolare contiene delle indicazioni pratiche per certificare l’avvenuta vaccinazione, l’impossibilità di procedere al vaccino o l’avvenuta prenotazione dei vaccini obbligatori, tramite documenti ufficiali o autocertificazioni. Ecco quali sono i documenti che puoi fornire all’Istituto Scolastico:

  • Idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste dalla legge in base all’età, sarebbe a dire una copia del libretto delle vaccinazioni, opportunamente vidimato con i timbri del presidio territorialmente competente. Se lo hai perso, puoi richiedere allo stesso presidio un certificato ufficiale nel quale si attesta che il minore è in regola con le vaccinazioni previste per la sua età;
  • Idonea documentazione comprovante l’avvenuta immunizzazione a seguito di una malattia naturale. Si tratta di un semplice certificato, che può essere rilasciato sia da un medico ASL sia dal pediatra o medico curante, il quale afferma che il minore è stato immunizzato naturalmente, in quanto ha già contratto la malattia;
  • Idonea documentazione sanitaria comprovante la sussistenza dei requisiti per l’omissione o il differimento delle vaccinazioni. In questo caso occorre che il medico di medicina generale o il pediatra appartenente al SSN certifichi che il soggetto non può sottoporsi alla vaccinazione per problemi di salute, in quanto rientra nei casi di eccezione previsti dalla legge;
  • Copia della formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente.

Vaccini bambini 0/16 anni: come prenotarli

Per agevolare le famiglie e permettere loro di effettuare tutti gli adempimenti necessari entro le date di scadenza previste per l’anno scolastico 2017/2018, la richiesta di vaccinazione può essere fatta presso le farmacie convenzionate aperte al pubblico, oppure al CUP, Centro Unificato di Prenotazione o alla ASL territorialmente competente, utilizzando uno dei canali messi a disposizione:

Vaccini bambini 0/16 anni: autocertificazione solo per a.s. 2017/2018

Se hai già prenotato i vaccini da somministrare a tuo figlio nella Asl territorialmente competente, puoi presentare, in alternativa alla copia della formale richiesta di vaccinazione, un’autocertificazione, nella quale dichiarare di aver già provveduto alla prenotazione delle dosi non ancora somministrate. Questo è il modello di

che puoi scaricare gratuitamente da questo portale, compilare in ogni sua parte, sottoscrivere tenendo conto delle conseguenze di una dichiarazione mendace e presentare o inviare all’Istituto Scolastico nel quale hai iscritto tuo figlio.

Ricorda che se intendi optare per la spedizione, la dichiarazione sostitutiva deve essere accompagnata da una copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità, altrimenti non potrà essere presa in considerazione. Attenzione: il ricorso all’autocertificazione è stato concesso ai genitori dei bambini da 0 a 16 anni solo ed esclusivamente per l’anno 2017/2018. Ciò vuol dire che la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sarà valida solo da Settembre 2017 a Giugno 2018.

Vaccini neonati, bambini e ragazzi fino a 16 anni: ecco le scadenze per l’anno scolastico 2017/18

Presentare uno dei documenti che abbiamo elencato nel paragrafo precedente è un requisito essenziale per accedere ai servizi educativi e scolastici. Cosa significa? È molto semplice: i genitori che produrranno in ritardo la documentazione comprovante l’avvenuta somministrazione dei vaccini, che non effettueranno la prenotazione degli stessi presso le ASL territorialmente competenti o non comunicheranno l’impossibilità di procedere alla vaccinazione, non potranno portare i bambini a scuola. L’iscrizione, comunque, non verrà annullata, dunque i bambini potranno tornare a frequentare le lezioni subito dopo aver presentato la certificazione prevista dal Decreto Legge. Vediamo, nello specifico, quali sono le scadenze da tenere a mente e da rispettare.

Vaccini obbligatori nella scuola e nei servizi educativi per l’infanzia

I genitori dei minori con età compresa tra 0 e 16 anni che frequentano scuole dell’infanzia (sia pubbliche, sia private, anche paritarie) o servizi educativi per l’infanzia devono presentare la documentazione richiesta, dunque uno dei certificati precedentemente elencati o l’autocertificazione entro e non oltre l’11 settembre 2017. Chi non si adeguerà agli obblighi previsti dal Decreto Legge non potrà accedere ai servizi educativi e scolastici per l’infanzia.

Qualora la prenotazione delle vaccinazioni previste dal Calendario Vaccinale Nazionale sia stata certificata mediante la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sappi che hai tempo fino al 10 marzo 2018 per presentare all’Istituto Scolastico la documentazione ufficiale che attesta l’avvenuta l’effettuazione delle vaccinazioni. Se i certificati ufficiali tardano ad arrivare, il minore non potrà più accedere ai servizi educativi e scolastici. Chiaramente rimarrà iscritto, ma non potrà frequentare fino a che la documentazione non verrà presentata a scuola. Questo vale sia nel caso in cui non venga rispettato il termine fissato al 11 settembre 2017, sia quello fissato al 10 marzo 2018.

Ricorda, inoltre, che se non presenti i certificati sanitari sulle vaccinazioni entro 10 giorni dalla data di scadenza prevista dal Decreto, l’Istituto scolastico dovrà segnalare il caso alla ASL territorialmente competente. Di conseguenza si attiverà la procedura finalizzata alla vaccinazione del minore, che se non avrà alcun esito positivo, porterà all’applicazione delle sanzioni previste per gli inadempienti.

Vaccini obbligatori nelle scuole del I e II ciclo

I genitori degli studenti iscritti nelle scuole del I e II ciclo o nei centri di formazione professionale regionale dovranno presentare la documentazione relativa ai vaccini entro il 31 ottobre 2017. Chi entro tale data presenterà l’autocertificazione che attesta l’avvenuta prenotazione delle vaccinazioni, dovrà poi presentare i certificati dell’avvenuta somministrazione entro il 10 marzo 2018.

In questo caso la presentazione dei certificati e delle autocertificazioni non è un vero e proprio requisito d’accesso, in quanto i minori potranno comunque continuare a frequentare regolarmente le lezioni, tuttavia ogni negligenza verrà segnalata ASL territorialmente competente, dal dirigente scolastico o dal responsabile del centro di formazione professionale regionale, entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine previsto dalla legge.

Anche in questo caso verrà attivata la procedura prevista per il recupero dell’inadempimento, che se avrà esito negativo comporterà l’addebito delle relative sanzioni.

Vaccini: precise disposizioni anche per gli operatori scolastici

Vista l’importanza di preservare l’ambiente scolastico dalle malattie autoimmuni e virus pericolosi per i soggetti in fase di crescita, il Ministero della Salute ha ritenuto opportuno effettuare una raccolta dati sulla situazione vaccinale degli operatori scolastici, sanitari e sociosanitari. Nello specifico gli operatori scolastici, sanitari e sociosanitari hanno l’obbligo di presentare presso gli istituti scolastici e alle aziende sanitarie nelle quali lavorano un’autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, nella quale fornire i dettagli circa la propria situazione vaccinale.

La presentazione di questo documento deve avvenire entro e non oltre il 16 novembre 2017 attraverso un apposito modello di autocertificazione sulle vaccinazioni da parte degli operatori scolastici che è possibile scaricare gratuitamente da questo portale e compilare in ogni sua parte per attestare di essersi sottoposto o meno alle seguenti vaccinazioni:

  • anti-poliomelitica
  • anti-difterica
  • anti-tetanica
  • anti-epatite B
  • anti-pertosse
  • anti-morbillo
  • anti-rosolia
  • anti-varicella
  • anti-parotite
  • anti-Haemophilus influenzae tipo b.

Anche in questo caso ricordiamo agli operatori scolastici che non intendono presentare personalmente l'autocertificazione all'istituto di appartenenza, ma preferiscono la spedizione per posta o via fax, la necessità di allegare una copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità al fine di garantirne la validità. La dichiarazione inviata per via telematica è valida se sottoscritta mediante la firma digitale o quando il dichiarante è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica.

Nella circolare del 16 agosto 2017, in merito alla verifica delle vaccinazioni eseguite dal personale scolastico, sanitario e sociosanitario, il Ministero della Salute ricorda “l'importanza della vaccinazione degli operatori sanitari e degli studenti dei corsi dell’area sanitaria, soprattutto quelli frequentanti i reparti a maggior rischio (quali ad esempio neonatologie, oncologie, geriatrie): a tale scopo è opportuno e necessario effettuare campagne di vaccinazione tra gli operatori sanitari e gli studenti frequentanti i reparti a maggior rischio, soprattutto per la promozione delle vaccinazioni per morbillo, parotite, rosolia, pertosse, varicella, epatite B e influenza, verificandone, laddove necessario, l’immunocompetenza. Si raccomanda di dare la massima diffusione alla presente nota presso tutte le strutture sanitarie e scolastiche e i servizi educativi per l’infanzia della regione”.

Pubblicato il 05/09/2017
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