Vendita sottocosto: definizione e modulistica

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 17/05/2021

Nel corso dell'anno gli esercizi commerciali, nel tentativo di risollevarsi da una crisi senza fine che solo nel 2016 ha portato alla chiusura di un negozio su dieci, fanno di tutto per richiamare l'attenzione e l'interesse dei propri clienti attraverso offerte speciali, vendite straordinarie, saldi di fine stagione e promozioni di vario tipo. A queste iniziative si aggiunge anche il sottocosto, un tipo di vendita regolato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 6 aprile 2001. Nel prosieguo vedremo esattamente cosa si intende per vendita sottocosto e in quali casi può essere effettuata. 

Vendita sottocosto: cos'è

Per vendita sottocosto s'intende "la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta del valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati".

Le vendite sottocosto rientrano nell'ambito delle vendite straordinarie, ossia di quelle vendite in cui l'esercente dettagliante offre alla propria clientela condizioni favorevoli di acquisto dei propri prodotti. Da precisare che quanto diremo da qui in avanti non si applica nel caso di:

  • vendite di liquidazione, che sono effettuate a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento di sede dell'azienda, trasformazione o rinnovo dei locali, trasformazione o rinnovo delle attrezzature;
  • vendite di fine stagione o saldi, che interessano invece i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento, qualora non vengano venduti entro un certo periodo di tempo.

Quanto diremo non troverà, inoltre, applicazione nel caso di vendite disposte dall’autorità giudiziaria nell’ambito di procedimenti di esecuzione forzata e nel corso di procedure concorsuali.

Infine la normativa sul sottocosto non si applica agli esercenti il commercio su aree pubbliche e agli esercenti il commercio all’ingrosso. Non si applica altresì a chi esercita le forme speciali di vendita quali: spacci interni, vendita per corrispondenza, su catalogo, televisione o altri sistemi di comunicazione, vendita tramite internet, vendita presso il domicilio dei consumatori e vendita tramite apparecchi automatici.

Vendita sottocosto: requisiti e condizioni

Premesso che i confini tra le vendite straordinarie appaiono sempre più labili visto che oggi i commercianti hanno la possibilità di praticare liberamente sconti tutto l’anno, senza essere vincolati a periodi predefiniti e senza dover rispettare prezzi minimi o massimi, vediamo di indicare i punti salienti che caratterizzano la vendita sottocosto così come previsto dalla disciplina normativa:

  • la vendita sottocosto non può essere effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al 50% della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l’esercizio, con riferimento al settore merceologico di appartenenza;
  • come vedremo meglio in seguito, prima di effettuare una vendita sottocosto è obbligatorio informare il Comune;
  • la vendita sottocosto può essere effettuata solo tre volte nel corso dell'anno. Ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni e tra una vendita e l’altra deve decorrere un periodo di almeno venti giorni, salvo che per la prima vendita sottocosto effettuata nell’anno. Il Ministero dell’Industria ha specificato che, ai fini del computo dei giorni, sono da escludersi i periodi di chiusura dell’esercizio commerciale (le domeniche, le festività e, ove previste dal Comune, le mezze giornate di chiusura infrasettimanale);
  • il numero dei prodotti oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta.

Vendita sottocosto: comunicazione preventiva

Mentre l'avvio delle vendite di fine stagione e delle vendite promozionali è libero da adempimenti burocratici, l'avvio di una vendita sottocosto (idem per una vendita di liquidazione) richiede una preventiva comunicazione al comune dove è ubicato l'esercizio commerciale. Tale comunicazione deve essere inoltrata almeno dieci giorni prima della data fissata per l'inizio della vendita sottocosto. Questo il

che puoi scaricare, compilare e trasmettere al Comune.

Vendita sottocosto: quali prodotti

È consentito effettuare la vendita sottocosto con riferimento alla seguente merce:

  • prodotti alimentari freschi e deperibili;
  • prodotti alimentari qualora manchino meno di tre giorni alla data di scadenza o meno di quindici giorni alla data del termine minimo di conservazione, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;
  • prodotti tipici delle festività tradizionali, qualora sia trascorsa la ricorrenza o la data della loro celebrazione;
  • prodotti il cui valore commerciale sia significativamente diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, ovvero a causa dell'introduzione di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione;
  • prodotti non alimentari difettati, dei quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, o che abbiano subito un parziale deterioramento imputabile a terzi, ovvero ad agenti naturali o a fatti accidentali nonché di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, siano stati concretamente utilizzati prima della vendita.

È altresì consentito effettuare la vendita sottocosto in caso di:

  • ricorrenza dell'apertura dell'esercizio commerciale o della partecipazione al gruppo del quale l'esercizio fa parte, con cadenza almeno quinquennale;
  • apertura di un nuovo esercizio commerciale;
  • avvenuta ristrutturazione totale dei locali anche qualora si sia proceduto, prima degli interventi, alla vendita di liquidazione;
  • modifica e integrazione dell'insegna tali da incidere sul carattere individuante della stessa.

Questa tipologia di vendite sottocosto non sono soggette ad alcuna preventiva comunicazione.

Vendita sottocosto: diritti del consumatore

Saldi, vendite promozionali, vendite di liquidazione, vendite sottocosto sono tutte formule che hanno un unico obiettivo: generare nel consumatore il desiderio di compiere acquisti. Ma tali operazioni offrono al consumatore le necessarie garanzie di trasparenza? A nostro avviso non sempre.

Nella guida ai saldi abbiamo visto le norme che regolano questa particolare vendita e come il consumatore, una volta che ha riscontrato una violazione di dette norme o una scorrettezza del commerciante, può tutelare i propri diritti.

E nel caso della vendita sottocosto cosa accade? Anche in questo caso, ai fini di una corretta informazione nei confronti del consumatore, la vendita sottocosto deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • specifica comunicazione presentata graficamente in modo non ingannevole per il consumatore, recante l’indicazione dei prodotti, del quantitativo disponibile per ciascun prodotto e del periodo temporale della vendita, le relative circostanze nel caso di vendita sottocosto di prodotti obsoleti o difettati;
  • inequivocabile identificazione dei prodotti in vendita sottocosto all'interno dell'esercizio commerciale.

Inoltre i prodotti esposti per la vendita al dettaglio, ovunque collocati, devono indicare in modo ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante la collocazione di un cartello o di altre modalita' idonee allo scopo. Qualora più prodotti identici dello stesso valore siano esposti insieme, si può utilizzare un unico cartello.

Se il commerciante non è in grado di rispettare, per l’intero periodo preannunciato, le condizioni indicate nella comunicazione al consumatore, ha l'obbligo di informare il consumatore - con gli stessi mezzi di comunicazione - della fine anticipata della vendita sottocosto.

Se invece il commerciante dichiara di effettuare una vendita sottocosto che poi non si rivela effettivamente tale, il consumatore può denunciare il comportamento scorretto ed ingannevole alle autorità preposte. Questo il

che Moduli.it mette a disposizione.

Le violazioni di tali disposizioni sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,46 a € 3.098,74. In caso di particolare gravità o di recidiva può essere disposta, quale sanzione amministrativa accessoria, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.
Pubblicato il 17/05/2021    11 Commenti
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57032 - Vincenzo
13/12/2021
Salve, da un po di tempo, stiamo esaminando i nostri competitor e abbiamo riscontrato che alcuni di essi acquistano palesemente dai nostri rivenditori europei e vendono a qualche punto percentuale in meno rispetto a loro, quindi in sottocosto. Abbiamo anche contattato i nostri rivenditori e inviato a loro le liste prezzi di questi competitor e ci hanno risposto che non capiscono come sia possibile visto che grazie al nostro volume di fatturato, a ci hanno riservato un listino migliore rispetto a quello che hanno fornito a loro. Non riusciamo a capire come sia possibile questo, quando poi ci sono costi di gestione (dipendenti, affitti, materiale di consumo, ecct.). Vorrei informazioni in merito per poter segnalare a chi di competenza questa concorrenza che sembra essere sleale.

50846 - Pietro
09/11/2017
Salve , ho letto il vostro articolo sul sottocosto e mi sono posto qualche domanda. Sto per aprire un negozio online tutto in regola con le norme previste dalla legge, ieri navigando su sito ebay ho notato alcuni venditori con prezzi più bassi di quanto li compro io dal rappresentante e anche con la dicitura sottocosto, con mia moglie davanti a questo fatto ci siamo chiesti se vale la pena aprire un negozio perché online non venderemmo niente, oppure fare una segnalazione per concorrenza sleale. Accetto tutti i vostri consigli e grazie per l’articolo comunicato con molta chiarezza Buon lavoro

34596 - Redazione
22/12/2014
Grazia, certamente tanto che le violazioni delle disposizioni in materia di vendita sottocosto sono punite con la sanzione amministrativa. Inoltri una segnalazione al Nucleo Polizia amministrativa ed annonaria del suo comune.

34585 - Grazia
21/12/2014
Riprendo un mio post del 10062013 per chiedere a chi compete la somministrazione delle sanzioni a chi non rispetta le regole della comunicazione e della durata della vendita sottocosto. Continuano infatti le vendite sottocosto dei carburanti i quali hanno oramai più listini uno dei quali è quello praticato durante gli orari e i giorni di chiusura, ben al di sotto del costo di acquisto. Non è mai stato un "breve periodo" ma è una costante. Può il comune chiedere ai Gestori di rispondere di comportamento illecito? Grazia, Gestore di un distributore di carburanti dissanguato dagli sconti.

28410 - silvia
14/01/2014
Perchè le regole e quindi il divieto del sottocosto senza regole non vengono assolutamente rispettate da aziende come i negozi maurys e/o risparmio casa? Perchè i piccoli devono rispettare le regole altrimenti le persone preposte si adoperano a far rispettare le regole mentre a questi "grandi" che non rispettano le regole nessuno gliele fa rispettare? Una cittadina

24423 - Redazione
10/06/2013
Grazia, il Comune in questo ambito non ha voce in capitolo.

24415 - Grazia
10/06/2013
Grazie. Pare che l'Antitrust la ritenga una nobile azione verso i consumatori. Ma secondo voi il Comune può sollecitare le petrolifere a comportarsi come chiederebbe a chiunque volesse promuovere un prodotto vendendolo sottocosto nel rispetto delle regole e dei limiti di tempo previsti dalla legge? Il Comune potrebbe sollecitare le petrolifere a rispettare la legge e in difetto potrebbe intervenire per sanzionare chi esercita tale azione illegittimamente anche fosse il Gestore?

24397 - Redazione
10/06/2013
Grazia, potrebbe in effetti trattarsi di una vendita “sottocosto” vista la selvaggia concorrenza presente nel settore. Premesso che fare vendite sotto costo per promozione per periodi brevi può ritenersi tutto sommato un’operazione lecita, si potrebbe eventualmente chiedere all’Antitrust, e non al Comune, di valutare la legittimità dell’iniziativa.

24392 - Grazia
09/06/2013
Le vendite effettuate durante gli orari di chiusura e nei giorni festivi da molti distributori di carburanti sono fatte con prezzi al pubblico di molto inferiori al prezzo di fatturazione al gestore e senza nessuna comunicazione alla municipalità. Sono vendite definibili "sottocosto"?

22194 - Redazione
11/03/2013
Anna, la normativa stabilisce unicamente che il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta, dove “referenza” deve essere inteso come sinonimo di prodotto, individuabile in relazione alla tipologia, alla quantità ed eventualmente alla marca del medesimo.


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