Vendita sottocosto: definizione e modulistica
Nel corso dell'anno gli esercizi commerciali, nel tentativo di risollevarsi da una crisi senza fine che solo nel 2016 ha portato alla chiusura di un negozio su dieci, fanno di tutto per richiamare l'attenzione e l'interesse dei propri clienti attraverso offerte speciali, vendite straordinarie, saldi di fine stagione e promozioni di vario tipo. A queste iniziative si aggiunge anche il sottocosto, un tipo di vendita regolato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 6 aprile 2001. Nel prosieguo vedremo esattamente cosa si intende per vendita sottocosto e in quali casi può essere effettuata.
Vendita sottocosto: cos'è
Per vendita sottocosto s'intende "la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta del valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati".
Le vendite sottocosto rientrano nell'ambito delle vendite straordinarie, ossia di quelle vendite in cui l'esercente dettagliante offre alla propria clientela condizioni favorevoli di acquisto dei propri prodotti. Da precisare che quanto diremo da qui in avanti non si applica nel caso di:
- vendite di liquidazione, che sono effettuate a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento di sede dell'azienda, trasformazione o rinnovo dei locali, trasformazione o rinnovo delle attrezzature;
- vendite di fine stagione o saldi, che interessano invece i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento, qualora non vengano venduti entro un certo periodo di tempo.
Quanto diremo non troverà, inoltre, applicazione nel caso di vendite disposte dall’autorità giudiziaria nell’ambito di procedimenti di esecuzione forzata e nel corso di procedure concorsuali.
Infine la normativa sul sottocosto non si applica agli esercenti il commercio su aree pubbliche e agli esercenti il commercio all’ingrosso. Non si applica altresì a chi esercita le forme speciali di vendita quali: spacci interni, vendita per corrispondenza, su catalogo, televisione o altri sistemi di comunicazione, vendita tramite internet, vendita presso il domicilio dei consumatori e vendita tramite apparecchi automatici.
Vendita sottocosto: requisiti e condizioni
Premesso che i confini tra le vendite straordinarie appaiono sempre più labili visto che oggi i commercianti hanno la possibilità di praticare liberamente sconti tutto l’anno, senza essere vincolati a periodi predefiniti e senza dover rispettare prezzi minimi o massimi, vediamo di indicare i punti salienti che caratterizzano la vendita sottocosto così come previsto dalla disciplina normativa:
- la vendita sottocosto non può essere effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al 50% della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l’esercizio, con riferimento al settore merceologico di appartenenza;
- come vedremo meglio in seguito, prima di effettuare una vendita sottocosto è obbligatorio informare il Comune;
- la vendita sottocosto può essere effettuata solo tre volte nel corso dell'anno. Ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni e tra una vendita e l’altra deve decorrere un periodo di almeno venti giorni, salvo che per la prima vendita sottocosto effettuata nell’anno. Il Ministero dell’Industria ha specificato che, ai fini del computo dei giorni, sono da escludersi i periodi di chiusura dell’esercizio commerciale (le domeniche, le festività e, ove previste dal Comune, le mezze giornate di chiusura infrasettimanale);
- il numero dei prodotti oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta.
Vendita sottocosto: comunicazione preventiva
Mentre l'avvio delle vendite di fine stagione e delle vendite promozionali è libero da adempimenti burocratici, l'avvio di una vendita sottocosto (idem per una vendita di liquidazione) richiede una preventiva comunicazione al comune dove è ubicato l'esercizio commerciale. Tale comunicazione deve essere inoltrata almeno dieci giorni prima della data fissata per l'inizio della vendita sottocosto. Questo il
che puoi scaricare, compilare e trasmettere al Comune.
Vendita sottocosto: quali prodotti
È consentito effettuare la vendita sottocosto con riferimento alla seguente merce:
- prodotti alimentari freschi e deperibili;
- prodotti alimentari qualora manchino meno di tre giorni alla data di scadenza o meno di quindici giorni alla data del termine minimo di conservazione, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;
- prodotti tipici delle festività tradizionali, qualora sia trascorsa la ricorrenza o la data della loro celebrazione;
- prodotti il cui valore commerciale sia significativamente diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, ovvero a causa dell'introduzione di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione;
- prodotti non alimentari difettati, dei quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, o che abbiano subito un parziale deterioramento imputabile a terzi, ovvero ad agenti naturali o a fatti accidentali nonché di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, siano stati concretamente utilizzati prima della vendita.
È altresì consentito effettuare la vendita sottocosto in caso di:
- ricorrenza dell'apertura dell'esercizio commerciale o della partecipazione al gruppo del quale l'esercizio fa parte, con cadenza almeno quinquennale;
- apertura di un nuovo esercizio commerciale;
- avvenuta ristrutturazione totale dei locali anche qualora si sia proceduto, prima degli interventi, alla vendita di liquidazione;
- modifica e integrazione dell'insegna tali da incidere sul carattere individuante della stessa.
Questa tipologia di vendite sottocosto non sono soggette ad alcuna preventiva comunicazione.
Vendita sottocosto: diritti del consumatore
Saldi, vendite promozionali, vendite di liquidazione, vendite sottocosto sono tutte formule che hanno un unico obiettivo: generare nel consumatore il desiderio di compiere acquisti. Ma tali operazioni offrono al consumatore le necessarie garanzie di trasparenza? A nostro avviso non sempre.
Nella guida ai saldi abbiamo visto le norme che regolano questa particolare vendita e come il consumatore, una volta che ha riscontrato una violazione di dette norme o una scorrettezza del commerciante, può tutelare i propri diritti.
E nel caso della vendita sottocosto cosa accade? Anche in questo caso, ai fini di una corretta informazione nei confronti del consumatore, la vendita sottocosto deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:
- specifica comunicazione presentata graficamente in modo non ingannevole per il consumatore, recante l’indicazione dei prodotti, del quantitativo disponibile per ciascun prodotto e del periodo temporale della vendita, le relative circostanze nel caso di vendita sottocosto di prodotti obsoleti o difettati;
- inequivocabile identificazione dei prodotti in vendita sottocosto all'interno dell'esercizio commerciale.
Inoltre i prodotti esposti per la vendita al dettaglio, ovunque collocati, devono indicare in modo ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante la collocazione di un cartello o di altre modalita' idonee allo scopo. Qualora più prodotti identici dello stesso valore siano esposti insieme, si può utilizzare un unico cartello.
Se il commerciante non è in grado di rispettare, per l’intero periodo preannunciato, le condizioni indicate nella comunicazione al consumatore, ha l'obbligo di informare il consumatore - con gli stessi mezzi di comunicazione - della fine anticipata della vendita sottocosto.
Se invece il commerciante dichiara di effettuare una vendita sottocosto che poi non si rivela effettivamente tale, il consumatore può denunciare il comportamento scorretto ed ingannevole alle autorità preposte. Questo il
che Moduli.it mette a disposizione.
Le violazioni di tali disposizioni sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,46 a € 3.098,74. In caso di particolare gravità o di recidiva può essere disposta, quale sanzione amministrativa accessoria, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.