Annullamento viaggio per impossibilità sopravvenuta: fac simile word

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 01/08/2024
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Il consumatore ha il diritto di chiedere l'annullamento del viaggio per causa di forza maggiore, senza che gli possano essere addebitati costi o penali, se dopo aver prenotato un viaggio si verificano nei pressi della località di soggiorno fatti non conosciuti o non prevedibili dal tour operator o dall'agenzia viaggi al momento della prenotazione, che di fatto impediscono o limitano il godimento della vacanza. Ma quali sono le situazioni che rientrano tra le cosiddette "cause di forza maggiore" e soprattutto con quale modalità il consumatore può far valere i suoi diritti?

Quali sono le cause di forza maggiore

Secondo la Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, recepito dal D.Lgs.62/2018, per cause di forza maggiore devono intendersi "circostanze inevitabili e straordinarie", in altri termini situazioni considerate fuori dal controllo delle parti (tour operator e viaggiatore) e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure:

  • conflitti armati;
  • gravi problemi di sicurezza quali atti terroristici, rivolte, sommosse popolari, ecc.;
  • rischi significativi per la salute umana (ad es. il focolaio di una grave malattia nel luogo di destinazione del viaggio);
  • calamità naturali come inondazioni, terremoti o condizioni meteorologiche che impediscono di viaggiare in modo sicuro verso la destinazione o di godere appieno dei servizi (alloggio, escursioni, ecc.).

Annullamento viaggio: motivi oggettivi e rilevanti

Da quanto appena scritto si evince chiaramente che per richiedere l'annullamento del viaggio devono sussistere motivazioni oggettive e rilevanti, chiaramente non imputabili al viaggiatore.

Questo per dire che il viaggiatore non può pretendere il rimborso di quanto versato dichiarando di voler rinunciare al viaggio perchè sul luogo scelto per la vacanza si prevedono forti temporali o perchè una settimana prima si è verificato un attentato terroristico. In questi casi se le strutture turistiche e ricettive risultano aperte e l’allarme non è stato diramato oppure è cessato, il viaggiatore si troverà con tutta probabilità a dover pagare le penali previste dal contratto se decide per l'annullamento del viaggio.

In particolare sarà tenuto al pagamento delle quote di iscrizione, degli eventuali premi assicurativi e di una quota parte della tariffa relativa al pacchetto turistico (è calcolata in funzione dei giorni che mancano alla partenza).

Gli avvisi della Farnesina

Il viaggiatore può senz'altro far valere il suo diritto all'annullamento viaggio per causa forza maggiore se c'è un esplicito avviso da parte del Ministero degli Esteri (Farnesina) di non recarsi in quelle determinate zone.

A tal proposito occorre ricordare che il Ministero degli Affari Esteri mette a disposizione dei cittadini, attraverso il sito "Viaggiare sicuri", informazioni di carattere generale sui Paesi stranieri e in particolare quelle relative alle condizioni ed agli eventuali rischi per l’incolumità di coloro che intraprendono viaggi all’estero.

Dunque prima di partire consigliamo di consultare questo sito per acquisire quante più informazioni possibile sul Paese che si intende visitare, anche e soprattutto sotto il profilo della sicurezza. Nel caso di organizzatori esteri è necessario inoltre osservare le informazioni fornite dai rispettivi ministeri degli esteri.

Quali sono i diritti del viaggiatore

In tutti questi casi il consumatore ha diritto all'annullamento del viaggio per una causa di forza maggiore, con conseguente rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, dunque senza l'applicazione di costi o penali.

In alternativa il consumatore può chiedere di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo (o qualitativamente inferiore, previa restituzione della differenza di prezzo).

Si ha diritto anche al risarcimento danni?

No. Di fronte a "circostanze inevitabili e straordinarie" come quelle sopra segnalate, il consumatore non ha diritto ad un risarcimento danni, specie se il tour operator e/o l'agenzia viaggi lo hanno informato senza indebito ritardo prima dell'inizio del pacchetto.

E se l'evento si verifica durante il soggiorno?

Se la causa di forza maggiore (l'alluvione, il terremoto, ecc.) si è avuta quando il viaggiatore era già sul posto, allora il tour operator deve sostenere i costi relativi al soggiorno del proprio cliente, ove possibile di categoria equivalente, per un periodo non superiore a tre notti.

Questa limitazione non si applica alle persone con mobilità ridotta, né ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, a patto però che il tour operator o l'agenzia viaggi abbiano avuto comunicazione delle loro condizioni ed esigenze almeno 48 ore prima dell'inizio del viaggio.

Modulo disdetta viaggio causa forza maggiore

Come detto trattandosi di una rinuncia non volontaria, ma dovuta ad una causa di forza maggiore, il consumatore ha diritto al rimborso integrale di quanto versato a titolo di acconto o di quota di partecipazione, senza l’applicazione di alcuna penale di recesso.

La somma di denaro, in particolare, dovrà essergli restituita entro 14 giorni dalla risoluzione del contratto. Oltre al modulo scaricabile da questa scheda, ti offriamo che questo 

Dal nostro portale è possibile altresì scaricare il

Il modulo una volta compilato va trasmesso possibilmente mediante raccomandata con avviso di ricevimento e/o posta elettronica certificata agli indirizzi del tour operator o dell’agenzia indicati sui siti ufficiali o sui documenti contrattuali.

E' importante allegare al modulo disdetta viaggio per cause di forza maggiore una copia fotostatica

  • del documento d’identità in corso di validità, del contratto viaggio,
  • della ricevuta di versamento effettuata a titolo di acconto e/o saldo ed eventualmente
  • dell'attestazione esito positivo test antigenico rapido/molecolare per Sars Cov-2, oppure dell’avviso trasmesso dal MINISTERO degli Esteri, ecc.

Come detto nulla sarà invece dovuto al consumatore dal tour operator o dall’agenzia viaggi a titolo di risarcimento danni.

Prima di concludere segnaliamo che sul tema sono disponibili sul nostro portale i seguenti fac simile:

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