Canone Rai: chi lo paga inquilino o proprietario?
Una delle domande che con più frequenza ci viene posta dai nostri utenti è questa: il canone Rai deve pagarlo l'inquilino o il proprietario? La risposta in teoria è molto semplice: paga il canone Rai chi detiene, dunque utilizza, l’apparecchio televisivo, quindi l’inquilino della casa in affitto. Ma vediamo di approfondire meglio la questione.
Canone Rai: chi paga, inquilino o proprietario?
L’inquilino che abita un immobile in affitto e detiene un televisore deve pagare il canone Rai, anche se l’apparecchio appartiene al proprietario della casa, che l’ha affittata già ammobiliata.
Stabilito ciò, resta da capire come l’inquilino debba corrispondere l’importo della tassa. Se egli è l’intestatario dell’utenza elettrica riceverà l'addebito del canone Rai in bolletta, esattamente come accade per tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale del nucleo familiare.
Nel caso in cui, invece, l’inquilino non abbia effettuato la voltura dell’utenza elettrica, che è rimasta intestata al proprietario dell’immobile, ma detenga in casa un apparecchio in grado di trasmettere i contenuti televisivi, è tenuto a pagare il canone attraverso il modello F24 canone Rai.
In questo caso l’inquilino, non essendo l’intestatario dell’utenza elettrica, non può ricevere l’addebito dell’imposta nella bolletta corrispondente, quindi dovrà pagare l’importo di 70 euro (fino al 2023 l'importo del canone era di 90 euro) in un'unica soluzione all’Agenzia delle Entrate entro e non oltre il 31 Gennaio di ciascun anno.
Casa in affitto e canone Rai: diritto all'esenzione se manca la TV
Abbiamo detto che l'inquilino di un appartamento che ha sottoscritto o volturato il contratto elettrico a suo nome, riceverà l’addebito del canone direttamente nella bolletta.
Nel caso in cui, però, egli non detenga alcun apparecchio televisivo in casa, ha il diritto di chiedere l’esenzione del Canone Rai attraverso la compilazione e l’invio del
Ha diritto all’esonero del canone Rai anche l’inquilino che ha il domicilio presso l'abitazione in affitto, risulta intestatario dell’utenza elettrica e possiede una Tv, a condizione però che faccia parte di una famiglia anagrafica che già paga il canone in un’altra abitazione; rientrano in questa categoria, ad esempio, tutti gli studenti fuori sede e i lavoratori che hanno la residenza anagrafica in una data città, ma devono affittare un appartamento altrove per motivi di studio, professionali o lavorativi.
Quando e come inviare la comunicazione di disdetta
Il termine ultimo per richiedere l’esenzione totale del Canone Rai per non possesso del televisiore scade il 31 Gennaio 2024.
Oltre questo termine, tuttavia, è ancora possibile correre ai ripari e chiedere l’esonero per le rate del canone relative al secondo semestre del 2024. In questo caso va compilato e trasmesso il
entro e non oltre il 30 Giugno 2024.
Il modulo può essere recapitato all'Agenzia attraverso una delle seguenti modalità:
- spedizione del modulo cartaceo mediante raccomandata senza busta all'indirizzo Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1 - S.A.T. Sportello abbonamenti TV Casella Postale 22 - 10121 Torino.
- inoltro alla posta elettronica certificata. L'indirizzo a cui trasmettere la richiesta è il seguente: cp22.canonetv@postacertificata.rai.it. Ricordiamo, in questo caso, che tu devi essere in possesso di una casella PEC e della firma digitale con cui firmare il modulo;
- utilizzo dell'applicazione web messa a disposizione dell'Agenzia delle Entrate;
- ricorso agli intermediari abilitati (Caf, professionisti, ecc.).
Casa in affitto e canone Rai: proprietari di un secondo immobile
Chi è in affitto in un appartamento e contestualmente possiede una seconda casa (in montagna, al mare, ecc.), non deve pagare il canone anche per essa, ma a condizione che abbia già provveduto al pagamento per l'abitazione principale.
Questo discorso si applica anche nel caso in cui uno dei due immobili, sia di proprietà dell'altro coniuge con utenza intestata a quest'ultimo. In una simile situazione per essere esentati dal pagamento occorre che uno dei due coniugi compili e trasmetta all'Agenzia delle Entrate questo
- modulo esenzione canone Rai seconda casa (Quadro B).
In caso di doppio addebito si può richiedere il rimborso direttamente attraverso questo