Denuncia di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per suggellamento

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 02/05/2023
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Descrizione

La disdetta del canone RAI per suggellamento del televisore non è più consentita dal 2016.

Il suggellamento consisteva nel rendere inutilizzabili, generalmente mediante chiusura in appositi involucri, gli apparecchi televisivi detenuti dal titolare e dagli appartenenti al suo nucleo familiare presso qualsiasi luogo di loro residenza o dimora.

Al modulo disdetta canone Rai per suggellamento del televisore si doveva allegare il libretto (se ancora in possesso) e la ricevuta originale di un vaglia postale di 5,16 euro intestato a: Ag. delle Entrate - DP I Uff. Terr. To 1 Casella Postale 22 - 10121 - Torino Vaglia e Risparmi.

Una volta compilato il modulo andava spedito in busta chiusa mediante raccomandata A.R., all'indirizzo:

Agenzia delle Entrate S.A.T.
Sportello Abbonamenti TV
Ufficio Torino 1
Casella postale 22
10121 Torino

Se il presente modulo veniva trasmesso entro il 31 dicembre, si veniva dispensati dal pagamento del canone Rai dal 1 gennaio dell’anno successivo. La trasmissione entro il 30 giugno, invece, dispensava dal pagamento dal primo luglio.

Ecco invece in quali casi è possibile non pagare il canone Rai.

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