Diffamazione su Facebook: cosa fare

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 24/08/2023

La diffamazione su Facebook, così come su altri social network, costituisce un reato sancito dall’articolo 595 del codice penale, in quanto offende la reputazione professionale, sociale o familiare di una persona davanti ad una moltitudine di utenti.

Quando si può parlare di diffamazione su Facebook

Lo scopo iniziale era quello di permettere alle persone di creare una rete di conoscenze per mantenere vivi i contatti con i compagni di scuola e di università, ma a diversi anni dalla sua nascita, Facebook si è trasformato in qualcosa di estremamente più grande, esteso e potente. Inutile dire che la vita di ciascun iscritto, a prescindere da quanti amici abbia o da quanto utilizzi il social network, è cambiata, seppur in minima parte. Entrando su Facebook è possibile apprendere notizie in tempo reale, indagare sulla vita privata degli iscritti, contattare gli amici, esprimere le proprie opinioni e molto altro ancora. La libertà di comunicare, condividendo pubblicamente i propri sentimenti o la propria posizione, talvolta può avere delle ripercussioni di diversa natura. La casistica è piuttosto ampia, tanto che volendo potremmo stare qui a scrivere un intero manuale, ma non è questo il nostro obiettivo: in questo articolo, infatti, vogliamo parlare della diffamazione su Facebook, un illecito sempre più diffuso e pericoloso, perché commesso con leggerezza e incoscienza.

Esprimere la propria opinione in rete, per molte persone, è più facile che farlo nella vita “reale”, fondamentalmente perché ci si sente protetti dallo schermo e agevolati dalla tastiera. Non ci si espone in prima persona e non si rischia di prendersi un pugno in faccia. Ma un conto è criticare una determinata persona, esprimere un proprio parere per quanto duro, aspro in merito ad una certa situazione, altro conto è offendere e denigrare una persona. Molti ritengono che in questi casi la probabilità di essere scoperti è estremamente inferiore rispetto alla vita reale, visto che ci si può nascondere e confondere nell’immensità della rete e del cyberspazio.

In realtà così non è. Molti pensano che aprire account su Facebook con nomi di fantasia (nickname), i cosiddetti profili fake, consente di mettersi al riparo da qualsiasi accusa di diffamazione. In realtà è del tutto inutile anche celarsi dietro ad un “profilo fake”, visto che in caso di querela la polizia postale e i vari periti nominati dal magistrato, avrebbero tutti gli strumenti necessari per risalire nell’arco di pochissime ore all’effettiva persona che si è macchiata del reato di diffamazione.

Insomma dal postare una foto dell'ultima vacanza o dal postare una barzelletta, a minacciare, offendere, vessare o prendersi gioco di una persona il passo è breve. Ecco perché molti utenti si sono ritrovati nei guai senza nemmeno rendersi conto della gravità delle proprie azioni. Già, perché la la diffamazione hanno la medesima valenza sia se fatta online che offline, per questo si rischiano conseguenze sia civili che penali. Non perdiamoci in chiacchiere dunque, ma andiamo subito a scoprire in quali casi è possibile considerarsi vittima di diffamazione su Facebook.

La diffamazione, reato punito dall’articolo 595 del Codice Penale, ha luogo quando un soggetto, parlando, scrivendo o più in generale “comunicando” con altre persone, offende la reputazione di una terza, che in quel momento è assente. Dunque sono tre i requisiti che identificano un reato di diffamazione: assenza della persona offesa, offesa della sua reputazione, comunicazione a più persone. La diffamazione è cosa diversa dall'ingiuria (art. 594 c.p.), che si ha quando si offende l’onore o il decoro di una persona presente, e dalla calunnia (art. 368 c.p.) che invece si consuma quando una persona incolpa falsamente di un reato un'altra davanti all'Autorità Giudiziaria, pur sapendo della sua innocenza.

La diffamazione su Facebook, LinkedIn, Instagram, Whatsapp o su un qualsiasi altro social network, invece, segue dei principi leggermente diversi, in quanto si presume che il messaggio offensivo e diffamatorio sia conosciuto dalle persone nel momento in cui lo stesso viene postato sul web, nel caso specifico sulla pagina di Facebook. C’è di più: la sentenza della Corte di Cassazione penale n. 24431/15 del 28.04.2015 stabilisce che qualora l’offesa avviene tramite social network si configura un reato di diffamazione aggravata, in quanto il post, la foto o il messaggio offensivo vengono recepiti da un numero di persone potenzialmente più esteso di quanto possa avvenire nella realtà e di conseguenza causare un danno maggiore.

Come determinare un reato di diffamazione a mezzo Facebook

Se nel paragrafo appena concluso ti abbiamo illustrato cos’è la diffamazione, da quali articoli viene disciplinata e come distinguerla da reati simili, in questo vogliamo darti alcune informazioni utili per riconoscere una diffamazione su Facebook o su un qualsiasi altro social network. Ecco quali sono gli elementi fondamentali:

1. Deve esserci un’offesa che leda la reputazione e il decoro di una persona;

2. La vittima di tale offesa deve essere assente. Nel caso specifico riferendoci ad Internet e quindi al mondo virtuale, l'assenza della persona offesa non va intesa come lontananza fisica, bensì come impossibilità di replica diretta;

3. L’offesa deve essere rivolta inequivocabilmente ad un soggetto di cui si menziona il nickname, nome e cognome o comunque ad una persona facilmente identificabile e rintracciabile. Tuttavia anche gli insulti e le offese indirette possono costituire un reato di diffamazione. Ad esempio scrivere che il proprietario di un locale notturno cittadino con la sua condotta favorisce o sfrutta la prostituzione, significa macchiarsi di diffamazione anche se il post non contiene l'esplicita indicazione del nome e cognome della persona. Eventuali frecciatine allusive, divergenze di opinione, accuse velate, non possono essere considerate una diffamazione. Non dimentichiamo che la nostra Costituzione riconosce che "tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione";

4. Il messaggio lesivo deve raggiungere più persone. Si tratta di un requisito che viene automaticamente soddisfatto nel momento in cui il messaggio diffamatorio viene postato sulla pagina Facebook, vista la sua capacità di raggiungere un numero ampio di persone. In tal senso la persona che offende non si può difendere sostenendo, ad esempio, che il proprio profilo è "chiuso" alla stretta cerchia dei propri contatti.

Esempi di diffamazione su Facebook

Facciamo degli esempi pratici: sei vittima di un reato di diffamazione quando l’ex fidanzato pubblica delle foto inappropriate sui social o associa una tua foto a delle frasi offensive sul tuo aspetto fisico o sulla tua moralità.

Così come sei vittima di un reato di diffamazione quando qualcuno scrive che la tua assunzione in azienda è frutto soltanto di una raccomandazione. Ma anche tu puoi essere accusato di diffamazione se pubblichi commenti volgari e insulti nei confronti del Sindaco della tua città; questo naturalmente non significa che tu non possa esprimere critiche anche forti sul suo operato.

In definitiva meglio evitare sempre di esprimere “giudizi” che ledono il diritto all’onore e alla reputazione di certe persone. Se vuoi mettere in cattiva luce un candidato alle prossime elezioni, nulla ti impedisce di scrivere che il Sig. Rossi è stato condannato a “x” anni per concussione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, ma sarebbe un errore scrivere che egli è un ladro ed un corrotto. In sintesi piena “libertà di espressione” anche su Facebook, ma occhio a cosa si scrive.

Diffamazione su Facebook: cosa si rischia

Dunque gli insulti e le offese pubblicate su Facebook al riparo di uno schermo, non sono privi di rilevanza, anzi sono azioni perseguibili sia penalmente (costituiscono reato) che civilmente (ai fini del risarcimento del danno).

L'art. 595 del Codice Penale dispone che la diffamazione è punita con la pena della reclusione fino ad 1 anno o con la multa fino a 1.032 euro. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto specifico, la pena della reclusione sale fino a 2 anni, oppure si applica la multa fino a 2.065 euro. Infine se l'offesa è arrecata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità - e in questo ambito rientra la diffamazione su Facebook - è prevista la pena della reclusione da sei mesi a tre anni oppure una multa non inferiore a euro 516. 

Come detto con la diffamazione su Facebook non ci sono solo conseguenze di carattere penale. Già perché nell'ambito del procedimento penale la parte offesa potrebbe costituirsi parte civile col fine di ottenere un risarcimento dei danni economici e morali sofferti a seguito della diffamazione oppure potrebbe – sempre assistito dal proprio avvocato - intraprendere un giudizio civile.

Tuttavia perché questi procedimenti civili e penali possano avere inizio, è necessario che la parte lesa presenti formale denuncia - querela presso il Comando dei Carabinieri o presso la Procura della Repubblica territorialmente competente. Nel prossimo paragrafo vedremo esattamente cosa deve fare chi ritiene di essere stato pubblicamente diffamato a mezzo Facebook.

Diffamazione su Facebook: segnalazione al social network

Quello della reputazione online è un argomento che Moduli.it ha già trattato in modo generale. In quel caso l’obiettivo era fornirti gli strumenti per controllare il buono stato della tua reputazione online, mentre in questo paragrafo ti spiegheremo qual è il primo passo da compiere qualora venissi a conoscenza di offese condivise pubblicamente su Facebook, rivolte alla tua persona.

Innanzitutto devi poter risalire al contenuto offensivo e all’utente che lo ha pubblicato e procurarti le prove che inchiodano il tuo diffamatore. Per fare ciò è importante che il post o il messaggio offensivo sia ancora online. In questo caso puoi stampare la pagina, fare uno screenshot (cattura l’immagine direttamente dallo schermo) della stessa oppure registrare un piccolo video. Trascrivi il suo contenuto, il nome dell’autore, il suo codice identificativo, la data e l’ora della pubblicazione, il testo di eventuali commenti, condivisioni e i like ricevuti. Segna anche i nomi di altri utenti che hanno visto il post e che potrebbero testimoniare a tuo favore. La raccolta degli elementi probatori e la relativa esposizione dei fatti avvenuti, sono elementi di grande importanza. Per dare valore alla stampa o allo screenshot della pagina Facebook è necessario che tu lo faccia autenticare dal notaio: in pratica quest'ultimo dovrà certificare che la stampa della pagina che hai prodotto è conforme all'originale. Se il post è stato rimosso, invece, non c'è modo di recuperarlo: in questo caso l'unica speranza è che qualcun'altro lo abbia salvato per te (ma considera che in questo caso non potrai certificarlo dal notaio) oppure che una o più persone siano disposte a testimoniare in tuo favore.

Dopo aver ottenuto le prove del reato, devi avvertire Facebook: puoi segnalare l’utente e inviare un messaggio di posta elettronica all’indirizzo predisposto per la segnalazione degli abusi. Per segnalare l’utente colpevole della diffamazione non devi far altro che cliccare sul suo profilo e poi sui tre puntini che trovi accanto al pulsante “Invia Un Messaggio”. Si aprirà un menu a tendina che riporta, tra le voci, quella relativa alla segnalazione. Cliccaci sopra e il gioco è fatto. Se, invece, vuoi segnalare l’abuso in maniera più specifica e consistente, ti invitiamo a inviare un email all’indirizzo abuse@facebook.com. Non dimenticare di inserire una descrizione dettagliata degli avvenimenti.

Diffamazione su Facebook: a chi denunciare

Se tutto sommato preferisci non adire le vie legali e il tuo unico obiettivo è quello di ottenere una immediata rimozione del post offensivo nei tuoi confronti, allora puoi limitarti ad inviare all'autore del messaggio questa

Da segnalare che dal nostro portale è possibile scaricare gratuitamente anche questa generica

Se questo tentativo diciamo "bonario", non sortisce alcun effetto, allora non ti resta che sporgere querela.

A tal proposito devi sapere che la diffamazione su Facebook non rientra tra le competenze del Giudice di Pace, ma in quelle del Tribunale, dunque se vuoi far valere i tuoi diritti, il passo successivo è quello di cercare un legale (questo il modello di preventivo e contratto tra avvocato e cliente) e denunciare i fatti alle autorità competenti. Nello specifico, puoi rivolgerti alla Polizia Postale, ai Carabinieri o alla Procura della Repubblica territorialmente competente. Sul nostro portale puoi scaricare gratuitamente questo fac simile di

Occhio anche ai tempi tecnici per la deposizione della denuncia, che deve avvenire formalmente entro 3 mesi dal giorno in cui sei venuto a sapere della diffamazione.

Se è tua intenzione chiedere anche un risarcimento, dovrai procurarti le prove relative al danno subito, sia dal punto di vista patrimoniale, sia dal punto di vista morale. Di cosa stiamo parlando? Se la tua professionalità è stata aspramente criticata su Facebook e in seguito alla diffamazione hai avuto un calo di clienti, è tuo dovere raccogliere le prove relative al danno subito. Se, invece, il danno relativo alla diffamazione ha peggiorato il tuo stato fisico o psichico, dovrai procurarti dei certificati medici che lo attestino. Se ci saranno tutti i presupposti e il tuo legale converrà con te, potresti costituirti come parte civile e chiedere il risarcimento del danno.

Pubblicato il 24/08/2023
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