Per le vittime di estorsione c’è un Fondo di solidarietà

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 12/04/2017

Il Ministero dell’Interno offre a tutte le vittime di estorsione (operatori economici, commercianti, artigiani e liberi professionisti) la possibilità di aderire al Fondo di solidarietà. Lo scopo è quello di incentivare la denuncia e ridurre sempre di più i casi di estorsione e violenza privata, registrati ogni anno in Italia. Chi può aderire al Fondo? Il Ministero dell’Interno sostiene che tutte le vittime di violenza, di ritorsioni o di intimidazione, anche ambientale, possono usufruire del Fondo di solidarietà. Vediamo insieme quando e come presentare la richiesta.

Estorsione: significato

Commettere un reato di estorsione significa costringere uno o più soggetti a compiere o non compiere una determinata azione, fornire oppure omettere una certa informazione, contro la loro volontà. L’obiettivo è quello di trarne ingiustamente un vantaggio o un profitto. Spesso e volentieri la vittima viene minacciata o ricattata, nei casi più gravi arriva a subire dei gravi danni alla propria persona o ai beni mobili e immobili. Un classico esempio di estorsione è il pizzo, una pratica utilizzata dalla malavita che consiste nel pretendere dall'operatore economico il pagamento di una percentuale sull'incasso o di una quota fissa mensile per avere assicurata la “protezione” del proprio esercizio commerciale. Ma compie un atto di estorsione anche il datore di lavoro che, con la minaccia del licenziamento, costringe i propri dipendenti a lavorare oltre l'orario normale senza prevedere un'adeguata retribuzione.

Chi viene dichiarato colpevole di estorsione dovrà scontare le pene previste dall’articolo 629 del Codice Penale: reclusione da cinque a dieci anni e multa da euro 1.000 a euro 4.000. La pena della reclusione passa da sei a venti anni e quella della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se l'estorsione è commessa ad esempio con armi o da più persone riunite, oppure da qualcuno che fa parte di un'associazione mafiosa, oppure all'interno di un mezzo di trasporto pubblico o nei confronti di una persona ultrasessantacinquenne.

Il Fondo di solidarietà nasce proprio con lo scopo di ristorare il danno subito dalla vittima, sia esso patrimoniale o non patrimoniale.

Estorsione: come richiedere l'accesso al Fondo di solidarietà

Dal 13 giugno 2016 la normativa riguardante l’accesso al Fondo di solidarietà per le vittime di estorsione tentata e consumata è cambiata e con essa sono state aggiornate anche le modalità di accesso al Fondo. Fino ad un anno fa le domande di accesso dovevano essere presentate al Prefetto della Provincia che ha ospitato l'evento lesivo, o per dirla in parole povere, dove si è consumato il reato.

Dal 13 giugno 2016, invece, tutte le istanze devono essere presentate mediante procedura telematica. Bisogna, quindi, prendere il computer, collegarsi a internet e aprire il portale per la compilazione e l'invio online delle istanze di accesso al Fondo di solidarietà, disponibile al questo indirizzo.

È possibile inoltrare la richiesta di accesso tutti i giorni, dalle ore 7:30 alle ore 22:00. Sulla parte sinistra del portale, sotto la voce “Documentazione” troverai due documenti: il "Manuale utente" e il "Manuale multimediale". Al loro interno troverai tutte le istruzioni utili alla trasmissione della domanda, ti consigliamo di seguirle alla lettera. Qualora ne avessi bisogno, inoltre, puoi consultare la normativa di riferimento, presente sempre sulla homepage del portale, nella colonna di sinistra.

Cliccando poi su “nuova Istanza” potrai iniziare a redigere il form online, inserendo i tuoi dati e la documentazione prevista dall’articolo 9 del D.P.R. 455/99. Nello specifico ti verranno richieste le generalità, il tipo di beneficio richiesto, la determinazione del danno, la destinazione della somma richiesta e la data nella quale hai presentato la denuncia alle autorità.

Chi può chiedere l’accesso al Fondo di Solidarietà per le vittime di estorsione

Il Fondo di solidarietà per le vittime di estorsione è stato pensato per offrire ausilio alla parte lesa, ovvero a colui che ha sporto denuncia presso le autorità competenti. Il Ministero stabilisce che rientrano in questa categoria tutti i soggetti che, a seguito del reato, “hanno subito danni e/o lesioni su beni mobili e immobili di loro proprietà o sui quali vantano un diritto reale di godimento”, siano essi esercenti (quindi commercianti e liberi professionisti) o meno.

Per riuscire a quantificare l’elargizione che la parte lesa può ricevere tramite l’adesione al Fondo, il Ministero tiene in considerazione solo il cosiddetto “danno emergente” (in altri termini la perdita che il patrimonio della vittima ha subito per effetto dell'estorsione), ovvero le lesioni personali subite dalla vittina (nel caso di perdita della vita). Se viene a mancare la vittima di violenza, l’elargizione può essere concessa a soggetti diversi, i quali dovranno comunque dimostrare di aver destinato l’importo concesso dal Fondo ad una professione, un’arte o un’attività economica. Tali soggetti sono, nell’ordine:

1. coniuge e figli;
2. genitori;
3. fratelli e sorelle;
4. convivente more uxorio e soggetti (diversi da quelli elencati nei punti 1, 2 e 3) conviventi col soggetto deceduto, nei tre anni precedenti al reato.

Chiaramente l’importo concesso dal Fondo è lo stesso, sia se è destinato alla vittima di estorsione, sia se viene destinata ai suoi familiari. In più, nel caso in cui l’attribuzione del beneficio spettasse a più soggetti, facenti parte delle categorie 1, 2 e 3 (entrambi i genitori, fratelli e sorelle, figli ecc.) verrebbero applicate le disposizioni del Codice Civile riguardanti la successione.

Chiunque benefici del Fondo è obbligato a giustificare la destinazione della somma ricevuta, dimostrando, mediante specifica documentazione, di aver investito il denaro in attività economiche e imprenditoriali.

Vittime di estorsione: ecco i requisiti per accedere al Fondo di solidarietà

Come hai potuto constatare nei paragrafi precedenti, l’attribuzione del beneficio economico concesso alle vittime o ai familiari delle vittime di estorsione, segue regole ben precise. Abbiamo già parlato di come effettuare la procedura di richiesta, di quali sono i soggetti beneficiari e quale deve essere la destinazione del credito elargito dal Fondo: ora invece ti elencheremo i requisiti essenziali per espletare la richiesta di adesione.

  • È necessario effettuare la richiesta entro 120 giorni dalla denuncia o dalla data in cui l'interessato viene a sapere, in base ad indagini preliminari in corso, che l'evento lesivo da lui subito può derivare da finalità di estorsione.
  • In caso di intimidazione ambientale, la domanda va presentata entro 1 anno dalla data in cui o sono cominciate le richieste di estorsione, o l'interessato è stato per la prima volta oggetto di violenza o minaccia. Questi termini sono sospesi qualora il Pubblico Ministero, sussistendo un pericolo di ritorsione, decida di garantire la riservatezza di chi dichiara di essere vittima del racket.

Estorsione: condizioni necessarie all’attribuzione del fondo

Il Fondo di solidarietà viene concesso a patto che l’istante dimostri di aver avuto una determinata condotta. Nello specifico è necessario che egli dimostri di:

- aver comunicato all'Autorità Giudiziaria tutti i particolari della vicenda;
- non aver aderito alle richieste estorsive oppure abbia cessato di accondiscendervi;
- non abbia partecipato in alcun modo al delitto o a reati con questo connessi ai sensi dell'art. 12 del c.p.p;
- non essere sottoposto a misure di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione né destinatario di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze;
- non essere stato condannato per un delitto al quale consegue l'inabilità all'esercizio dell'attività economica e/o professionale;
- chiedere l’adesione al Fondo per un reato verificatosi in data seguente al 1° gennaio 1990.

Estorsione: a quanto ammonta l'elargizione

I soggetti che hanno subito delle richieste estorsive e successivi danni a beni mobili e immobili e/o lesioni personali, possono beneficiare del Fondo di solidarietà istituito dal Ministero dell’interno. L'elargizione è pari all'intero ammontare del danno e, comunque, non superiore per ogni domanda ad € 1.549.370,70 (nel caso di più domande da parte dello stesso soggetto, l'importo complessivo non può superare € 3.098.741,39 in tre anni). Il contributo è esente dal versamento delle imposte sui redditi.

Se la persona che si dichiara vittima di estorsione in passato ha aderito a richieste estorsive, potrà ricevere il ristoro dei danni subiti a seguito della denuncia, nonché quelli relativi alla persona o ai beni mobili e immobili che sono stati accertati nei 6 mesi precedenti alla denuncia. Anche i soggetti facenti parte di organizzazioni e associazioni di solidarietà possono beneficiare del ristoro in seguito a lesioni personali e danni accertati a beni mobili ed immobili.

Come detto, qualora la vittima di estorsione decedesse, i suoi familiari (coniuge, figli, genitori, fratelli, sorelle, convivente more uxorio e altri soggetti con essa conviventi nei tre anni precedenti il reato) potrebbero ricevere il ristoro del danno subito. In tal caso l’elargizione del ristoro seguirebbe le medesime disposizioni sancite dal Ministero dell’Interno, che abbiamo riportato nel testo.

In quali casi è prevista la revoca dell'elargizione

Stando a quanto disposto dal Ministero, sono 4 i casi in cui l’elargizione concessa dal Fondo di Solidarietà per le vittime di estorsione può essere revocata:

  1. nel caso in cui la vittima non fornisca alcuna prova circa la destinazione della somma già corrisposta;
  2. qualora vengano a mancare le condizioni descritte nel paragrafo precedente o più in generale i presupposti per il ristoro del danno;
  3. se la vittima cede alle richieste estorsive nel triennio successivo al decreto di concessione del Fondo;
  4. se i familiari che hanno ricevuto il ristoro non documentano la destinazione della somma (punto 1) oppure cedono a richieste estorsive nel triennio successivo all’elargizione (punto 3).

Per ulteriori dettagli e per accedere alla normativa di riferimento, ti invitiamo a consultare il sito istituzionale del Ministero dell’Interno.

Pubblicato il 12/04/2017    1 Commenti
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51631 - Mario
24/02/2018
Buongiorno, sono vittima di estorsione, il procedimento penale è ancora in fase di indagine (reato commesso nell'anno 2014 - art. 629 c.p.), ho letto però che solo alcune categorie di persone possono accedere al fondo, non risultando esserci alcuna possibilità al predetto fondo per le persone fisiche (lavoratore dipendente) che come me, in relazione al suddetto delitto, hanno subito dei danni ai beni materiali nonché lesioni personali fisiche permanenti. Volevo chiedere se prevista, nel mio caso, qualche possibilità di accesso al suddetto fondo. Cordiali saluti. Mario


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