Ricorso Ombudsman bancario: fac simile editabile
Descrizione
Da questa scheda è possibile scaricare il modello di ricorso Ombudsman Bancario, ovvero la lettera con cui il cittadino può richiedere l'intervento di un organismo terzo in grado di risolvere la controversia insorta con la propria banca. Oggi l'Ombudsman Bancario non è più operativo.
Ombudsman bancario: esiste ancora?
L’Ombudsman Bancario era un organismo alternativo alla Magistratura ordinaria a cui ci si poteva rivolgere in caso di controversie sorte con la propria banca o con il proprio intermediario finanziario: problematiche con il conto corrente, con gli strumenti di pagamento (bancomat, carte di credito, ecc.), con i servizi di investimento e via discorrendo. In questo caso il valore della controversia non poteva avere un valore superiore a 100.000 euro.
Il ricorso all’Ombudsman Bancario, totalmente gratuito, poteva essere avanzato a condizione che il ricorrente avesse prima proposto un reclamo alla banca e che
- lo stesso non fosse stato accolto in tutto o in parte dalla banca (o intermediario finanziario);
- non avesse ricevuto alcuna risposta dalla banca (o intermediario finanziario) e fossero trascorsi i termini previsti dalla banca o dall’intermediario finanziario stesso dalla data di ricezione della comunicazione;
- non fosse stata data attuazione, nei termini indicati dall’intermediario, all’accoglimento del reclamo.
All'istanza di ricorso all'Ombudsman occorreva allegare:
- fotocopia della documentazione utile ai fini della decisione;
- fotocopia della corrispondenza intercorsa con l'Ufficio reclami della banca.
Nel 2017 l'Ombudsman Bancario ha cessato la propria attività ed è stato sostituito dall'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) gestito dalla Consob.
In particolare l'ACF fornisce a quei risparmiatori che hanno presentato senza successo un reclamo al proprio intermediario finanziario, un servizio di consulenza e assistenza finalizzata alla risoluzione della controversia, senza dover ricorrere alla magistratura ordinaria.
Le richieste di risarcimento dei danni non non possono superare l'importo di 500.000,00 euro. Il ricorso all'ACF è completamente gratuito.
E' opportuno precisare che possono rivolgersi all'ACF unicamente i risparmiatori “retail”, ovvero quei risparmiatori persone fisiche o anche imprese, società o enti, che non sono in possesso dell’esperienza, delle conoscenze e delle competenze necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti nonché per valutare correttamente i rischi a cui si va incontro.
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