Rinuncia prelazione agraria Word
Descrizione
Fac simile con cui l'affittuario o il confinante di un terreno agricolo posto in vendita dal proprietario rinuncia al diritto di prelazione sull'acquisto.
Rinuncia prelazione agraria
L'affittuario coltivatore diretto e il proprietario confinante godono della cosiddetta prelazione agraria, ossia del diritto di essere preferiti ad altri compratori nell’acquisto di un terreno agricolo posto in vendita. Tuttavia questi devono coltivare direttamente e abitualmente il fondo da almeno due anni.
Deve inoltre trattarsi di un terreno esclusivamente destinato alla coltivazione agricola. Può esserci anche un fabbricato rurale, l'importante è che questo sia considerato in rapporto di pertinenza rispetto al fondo.
In una situazione di questo tipo il proprietario che intende vendere il proprio terreno agricolo deve obbligatoriamente notificare tale sua intenzione all’avente diritto di prelazione. Questo il
da recapitare tramite raccomandata a.r. Alla lettera va allegato il contratto preliminare di compravendita del terreno che specifichi nome dell'acquirente, prezzo e tutte le altre condizioni di vendita.
Chi la riceve ha 30 giorni per poter esercitare il diritto di prelazione. Se non c'è interesse per l'affare o non si dispone delle risorse finanziarie necessarie, è sufficiente far decorrere il termine senza esprimere alcuna volontà. In alternativa si può inviare una esplicita comunicazione scritta di rinuncia al diritto di prelazione.
Se invece c'è interesse all'affare, l'avente diritto non solo deve manifestare per iscritto la propria intenzione di acquisto, ma deve anche nel termine di 6 mesi - se affittuario coltivatore diretto - o 3 mesi - se proprietario confinante - provvedere al pagamento del prezzo al venditore. Tali termini decorrono dal 30esimo giorno dall'avvenuta notifica della proposta di vendita.
Se lascia decorrere questi termini senza provvedere al pagamento, perde il diritto di prelazione.
E se il proprietario del fondo agricolo non notifica la propria intenzione all'avente diritto di prelazione e vende il terreno ad un terzo? In una simile ipotesi l'avente diritto di prelazione ha tempo un anno dall'avvenuta trascrizione del contratto definitivo di compravendita per esercitare il diritto di riscatto, pagando al proprietario la stessa cifra versata dal terzo acquirente. Se quest'ultimo dovesse manifestare la propria opposizione, all'avente diritto di prelazione non resterebbe che citarlo in giudizio.
Fac simile rinuncia diritto di prelazione terreno agricolo
Oggetto: rinuncia al diritto di prelazione agraria del confinante spettante ai sensi dell’art. 7 della legge 14 agosto 1971, n° 817
Il sottoscritto _____________________ nella sua qualità di coltivatore diretto proprietario di fondi confinanti con i terreni siti
in Comune di ______________________________
distinti in catasto: ___________________________________
di proprietà di: _________________________________________
DICHIARA
1) di essere stato regolarmente e dettagliatamente informato dell’intenzione del proprietario dei terreni di cui sopra, di vendere i suddetti terreni, per il corrispettivo di ____________________ da pagare con le seguenti modalità: _________________________
2) di avere ricevuto la notifica, in forma scritta, della proposta e del contratto preliminare contenente tutte le pattuizioni previste per la suddetta compravendita;
3) che non intende esercitare il diritto di prelazione sull’acquisto dei terreni di cui sopra, a lui spettante, ai sensi dell’art. 7 della legge 14 agosto 1971, n° 817 in quanto coltivatore diretto proprietario di fondi confinanti con i suddetti terreni;
4) di rinunziare pertanto espressamente e irrevocabilmente al diritto di prelazione sull’acquisto dei suddetti terreni, dichiarando di non avere alcun interesse al riguardo, neppure sotto il profilo dell’accorpamento.
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