Coronavirus e mutui prima casa: modulo richiesta sospensione

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 30/03/2020
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Modulo con cui è possibile, grazie al DL n. 18 del 17 Marzo 2020 ("Cura Italia") e al DM 25 Marzo 2020, chiedere alla banca la sospensione delle rate di mutuo per un periodo massimo di 18 mesi. E' bene precisare che il decreto fa riferimento solo ai mutui contratti per l’abitazione principale e non anche ai prestiti.

Sospensione mutuo per Coronavirus: a chi spetta

Possono accedere ai benefici del Fondo di solidarietà per i mutui prima casa (gestito dalla Consap):

  • lavoratori dipendenti, a tempo determinato o indeterminato;
  • lavoratori autonomi;
  • liberi professionisti.

In particolare i lavoratori autonomi e i liberi professionisti devono autocertificare di aver registrato, per effetto delle restrizioni imposte dal Governo per l'emergenza Coronavirus, un fatturato - riferito al trimestre successivo al 21 febbraio 2020 - in calo di oltre il 33% rispetto a quello relativo all’ultimo trimestre del 2019.  

Chiaramente si tratta di una autocertificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000. Questo significa che se si dichiara il falso non solo si perde il beneficio della sospensione, ma si va incontro anche a sanzioni penali. 

Cosa comporta la sospensione del mutuo

E' importante sottolineare che la sospensione del mutuo:

  • comporta il congelamento del pagamento delle rate in scadenza per il periodo di 18 mesi. Gli addebiti riprenderanno automaticamente al termine del periodo secondo il piano di ammortamento originario. Il Fondo paga il 50% dell’intera quota interessi di ogni rata sospesa. Questo significa che per le rate sospese, il cliente dovrà pagare la quota capitale e metà della quota interessi;
  • non comporta alcuna spesa per il debitore, nel senso che durante tale periodo non matureranno e quindi non saranno addebitati gli interessi previsti dal contratto;
  • può essere revocata dal mutuatario in qualsiasi momento;
  • non comporta alcuna segnalazione di insoluto alla Sistemi di Informazioni Creditizie e alla Centrale Rischi della Banca d'Italia.

Quali requisiti occorre soddisfare

In buona sostanza l'intestatario del mutuo deve dimostrare di attraversare una situazione di temporanea difficoltà, dovuta alla difficile situazione che si è registrata per effetto della pandemia da Covid 19

In pratica vi rientrano tutti coloro che hanno subito:

  • la cessazione del rapporto di lavoro subordinato (sia tempo indeterminato sia determinato);
  • la cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n. 3 del c.p.c.);
  • la morte o il riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%. In caso di mutuo cointestato, la domanda può essere presentata dal cointestatario del mutuo o dall'erede che subentra all’intestatario del mutuo;
  • la sospensione dal lavoro per un periodo di almeno 30 giorni;
  • la riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo;
  • hanno registrato un calo di fatturato nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019. Il riferimento in quest'ultimo caso è ai lavoratori autonomi e liberi professionisti. 

Per chi ha già usufruito di un’analoga sospensione in passato, i mesi dovranno essere in totale 18 al massimo.

E' richiesto l'ISEE? 

No. La presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è sospesa per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto. 

Quali mutui beneficiano della sospensione?

La sospensione può essere richiesta per i mutui:

  • di acquisto prima casa e surroga per un mutuo contratto per l’acquisto di abitazione principale;
  • con un importo erogato del mutuo non superiore a 250 mila euro;
  • in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda;
  • in cui l’immobile non sia classificato come "di lusso" (categorie catastali A1, A8 e A9).

Attenzione: colui che richiede la sospensione deve essere proprietario dell’immobile e titolare del mutuo stesso. Nel caso di un mutuo cointestato, basta che questa condizione valga anche solo per uno dei due intestatari.

Come presentare la domanda

Questi i passi da compiere

  • completare il modulo di adesione disponibile in questa scheda (oltre che sul sito Consap);
  • raccogliere tutta la documentazione necessaria. Questa varia in funzione della posizione ricoperta e dell'evento che si è verificato (ad es. lettera di licenziamento, copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito, sentenza o atto transattivo bilaterale in caso di dimissioni per giusta causa, ecc.) ed è indicata all'interno dello stesso modulo di domanda;
  • inviare il tutto alla propria banca. Attenzione perchè con l'emergenza Covid 19 molte banche ricevono solo su appuntamento. Verificare la possibilità di trasmettere il tutto tramite e-mail o PEC.

Il lavoratore autonomo e il libero professionista posono fare richiesta di sospensione entro 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto "Cura Italia". 

Cosa accade dopo la presentazione della domanda

Entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, la banca invia tutta la documentazione per via telematica a Consap, che a sua volta entro 15 giorni lavorativi comunica alla banca l’accettazione o il rifiuto della sospensione del mutuo. Ques'ultima provvederà a sua volta ad informare il cliente.

La domanda non sarà accolta se il mutuatario:

  • beneficia di altre misure per la sospensione del mutuo o di agevolazioni pubbliche oppure
  • gode di coperture assicurative oppure
  • ha accumulato un ritardo superiore ai 90 giorni consecutivi nel pagamento delle rate.
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