Moratoria mutui imprese: in cosa consiste e chi può beneficiarne
Considerato che l'emergenza conseguente alla diffusione dell’epidemia da Coronavirus sta producendo danni rilevanti alle imprese italiane che, in alcuni casi, hanno dovuto interrompere o ridurre la propria attività, si è deciso di prorogare la moratoria mutui per tutto il 2020, includendo i prestiti concessi fino al 31 gennaio scorso.
Moratoria mutui: in cosa consiste
L'intesa tra ABI e associazioni imprenditoriali contempla diverse iniziative e quella in tema di sospensione e allungamento dei finanziamenti prende il nome di "Imprese in Ripresa".
Si tratta di una iniziativa che prevede la possibilità per tutte le imprese di
- sospendere per 12 mesi la quota capitale delle rate di mutui e leasing immobiliari e mobiliari, anche agevolati o perfezionati con cambiali;
- allungare il piano di ammortamento dei mutui fino al 100% della durata residua dell’ammortamento. Per il credito a breve termine e il credito agrario di conduzione il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni.
L'obiettivo è evidente: sostenere ad ogni costo, anche finanziariamente, le imprese danneggiate dalla temporanea interruzione/riduzione dell’attività, al fine di evitare la perdita di capacità produttiva e relazioni commerciali.
Naturalmente le banche possono applicare misure di maggior favore per le imprese.
Chi può aderire
Possono aderire alla moratoria mutui le micro, piccole e medie imprese (PMI) operanti in Italia, così come definite dalla normativa comunitaria, appartenenti a tutti i settori.
La sospensione dei mutui sarà concessa a quelle imprese che, al momento della presentazione della domanda, non abbiano posizioni debitorie classificate dalla banca come sofferenze, inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorati (imprese “in bonis”).
Le rate possono essere già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente), ma da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda.
A quali finanziamenti si applica la moratoria
La sospensione è applicabile
- ai finanziamenti a medio lungo termine (mutui) anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie;
- alle operazioni di leasing, immobiliare ovvero mobiliare (in questo secondo caso la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing);
- alle operazioni di leasing finanziario.
L’allungamento è applicabile
- ai mutui
- ai finanziamenti a breve termine;
- al credito agrario di conduzione ex art. 43 del TUB.
Caratteristiche della moratoria mutui
Come già precisato, la sospensione riguarda il pagamento della sola quota capitale relativa alla rata. Questo significa che alle scadenze pattuite nel contratto originario di mutuo, l’impresa si troverà a pagare rate costituite unicamente dagli interessi e calcolate sul debito residuo in essere alla data di sospensione. Al termine del periodo di sospensione, riparte il piano di ammortamento con una scadenza che sarà prorogata per un periodo corrispondente a quello di sospensione e alle condizioni originariamente pattuite.
Alle operazioni di sospensione dei mutui si applica normalmente lo stesso tasso d’interesse previsto dal contratto originario, tuttavia in previsione di maggiori costi per la banca connessi alla realizzazione dell'operazione, il tasso di interesse può essere aumentato fino a un massimo di 60 punti base.
Anche le operazioni di allungamento dei mutui non possono prevedere una variazione del tasso d’interesse previsto dal contratto originario, ma affinchè ciò accada è necessario che nei 12 mesi successivi all’ottenimento dell’allungamento richiesto, l'impresa avvii:
- processi di effettivo rafforzamento patrimoniale, attraverso apporti dei soci ovvero di soggetti terzi; oppure
- processi di aggregazione, realizzati in qualsiasi forma, volti al rafforzamento del profilo economico e/o patrimoniale.
Il modulo richiesta moratoria mutui imprese
Per le operazioni di sospensione dei mutui e di allungamento delle scadenze del credito, le richieste di attivazione potranno essere presentate utilizzando il modulo predisposto dallo stesso istituto. Questo il
predisposto dall'ABI.
La domanda può essere presentata fino al 31 dicembre 2020.
E' importante sottolineare che ai fini della concessione delle agevolazioni previste da questa misura, la Banca potrà richiedere la presentazione di elementi che evidenzino prospettive di sviluppo o di continuità aziendale (ad esempio portafoglio ordini, business plan, piani di ristrutturazione aziendale ecc.).
Le banche si impegnano a fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda o dall’ottenimento delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalla banca al cliente.
C'è da dire che le banche che avevano già aderito alla vecchia misura “Imprese in Ripresa”, prevista nell’Accordo per il Credito 2015, rientrano automaticamente nella nuova, a meno che le stesse non intendano comunicarne la disdetta all’ABI (sg@abi.it). Invece le banche che non hanno mai aderito, possono farlo in qualunque momento trasmettendo all’ABI un modulo appositamente predisposto dall’associazione.