Costi disattivazione linea telefonica
Oggi tutti i gestori telefonici impongono in caso di recesso dal contratto, il pagamento dei cosiddetti "costi di disattivazione" o "contributi di disattivazione". Negli anni le associazioni dei consumatori hanno condotto vere e proprie battaglie contro compagnie, autorità di vigilanza e governo con l'unico obiettivo di ottenere l'abolizione dei costi di disattivazione. Purtroppo questi sforzi non hanno prodotto risultati apprezzabili. Quindi l'Agcom è intervenuta facendo un po' di chiarezza attraverso la definizione di apposite linee guida sulle modalità di dismissione e trasferimento dell'utenza nei contratti per adesione.
Cosa sono i costi di disattivazione
Le legge Bersani (n° 40/2007) aveva introdotto la facoltà per il consumatore di recedere in qualsiasi momento dal contratto (era sufficiente un preavviso di 30 giorni) senza per questo essere tenuto al pagamento di costi o penali. Dal nostro portale è possibile scaricare un generico
La stessa legge, tuttavia, aveva previsto la possibilità per le compagnie di richiedere al cliente che aveva deciso per la disattivazione del servizio o il passaggio ad un altro operatore, un rimborso di quelle spese tecniche ed amministrative che loro stesse sopportavano per disattivare la linea o perfezionare il passaggio.
E' così che i gestori telefonici hanno imposto il pagamento dei cosiddetti "costi di disattivazione" o "contributi di disattivazione", una sorta di penali mascherate.
Nel frattempo sono intervenuti diversi provvedimenti in materia, l'ultimo proprio da parte dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Delibera n° 487/18/CONS) che con riferimento ai contratti per adesione per la fornitura di servizi di telefonia, televisive e di comunicazione elettronica ha stabilito che:
- l'utente deve poter recedere dal contratto o richiedere il trasferimento presso altro operatore in qualsiasi momento con un preavviso che non può essere superiore a 30 giorni;
- l'operatore telefonico ha a disposizione 30 giorni per portare a compimento tutti gli adempimenti necessari alla definizione della pratica;
- le spese di recesso devono essere commisurate al valore del contratto e ai costi realmente sopportati dall’azienda per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio.
Agcom costi disattivazione: criteri per la determinazione
Si è detto che tali costi devono essere commisurati al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall’azienda per portare a termine l'operazione richiesta.
Ma cosa si intende esattamente per valore del contratto? L'AgCom lo definisce come il prezzo che risulta dalla media dei canoni che il gestore telefonico conta di riscuotere mensilmente dal cliente che non recede dal contratto (almeno fino alla prima scadenza contrattuale che, ricordiamolo, non può eccedere i 24 mesi).
Chiaramente questo prezzo è strettamente correlato al tipo di proposta formulata dall’operatore e, dunque, strettamente connesso alla tecnologia utilizzata, ai servizi offerti, ecc.
Fatte queste premesse, l'AgCom stabilisce che le spese di recesso non possono eccedere
- il valore minimo tra il prezzo dell’offerta, risultato appunto della media dei canoni, e
- i costi realmente sostenuti dall’operatore, anche se giustificati.
Sul nostro portale sono presenti alcuni post specifici sugli importi fissati dalle diverse compagnie telefoniche, come ad esempio:
Delibera Agcom recesso anticipato: cos'altro può essere addebitato
L'Agcom nelle linee guida chiarisce anche che tra le spese di recesso devono essere ricomprese anche le altre categorie di costi che il gestore telefonico si riserva di addebitare al cliente e più precisamente:
LA RESTITUZIONE DEGLI SCONTI
La restituzione totale o parziale degli sconti sui servizi e sui prodotti da parte del cliente deve essere equa e proporzionale al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta.
In particolare l'AgCom precisa che la restituzione dev'essere pari alla differenza tra la somma dei canoni che il gestore telefonico avrebbe riscosso qualora fosse stato applicato il canone medio e la somma dei canoni effettivamente riscossi dallo stesso fino al momento del recesso.
IL PAGAMENTO DELLE RATE RESIDUE
In merito al pagamento delle rate residue relative ai servizi (attivazione e configurazione della linea e/o dei dispositivi, assistenza tecnica, ecc.) e ai prodotti (telefono, tablet, smartphone, ecc.) offerti congiuntamente al servizio principale, l'AgCom ha stabilito che il gestore telefonico deve sempre concedere al proprio cliente che decide di recedere anticipatamente dal contratto, la facoltà di scegliere
- se mantenere il piano di rateizzazione o
- se pagare le rate residue in un’unica soluzione.
Solo in questo modo si può garantire una scelta libera e non condizioanata da parte del cliente.
Infine l'operatore che non ha addebitato al cliente i costi di attivazione, non può pensare di inserirli fra i costi richiesti per la disattivazione.
Costi di disattivazione: obblighi informativi e di comunicazione
Tutti i costi sopra espressi e relativi alla cessazione della linea o al trasferimento verso altro operatore devono essere rese note al cliente al momento della pubblicizzazione dell’offerta e in fase di sottoscrizione del contratto.
Le stesse informazioni devono essere
- pubblicate nella pagina “trasparenza tariffaria” del sito ufficiale della compagnia;
- contenute in una nota informativa da allegare al contratto
- comunicate annualmente all’Autorità.
Agcom costi disattivazione telefonia: quando reclamare
Nel momento in cui
- gli importi applicati dalla compagnia in termini di costi di disattivazione risultassero diversi da quelli pubblicati sul sito ufficiale o contenuti nella nota informativa allegata al contratto;
- l'importo relativo agli sconti non dovuti risultasse calcolato in maniera errata;
- la compagnia non concedesse una alternativa al pagamento delle rate residue
il cliente avrebbe tutto il diritto di reclamare nei confronti del proprio fornitore. A tal fine potrebbe utilizzare questa
Qualora non ottenesse alcuna risposta o questa non fosse ritenuta soddisfacente, il cliente dovrebbe - prima di appellarsi all'Autorità giudiziaria - tentare una risoluzione stragiudiziale della controversia. In tale ambito le opzioni sono sostanzialmente due:
- la conciliazione paritetica oppure
- il ricorso CoReCom.