Danneggiamento bagaglio? Ecco cosa fare se si è in nave
In caso di bagaglio danneggiato o smarrito durante un viaggio in nave, il passeggero può chiedere alla compagnia di navigazione il risarcimento dei danni subiti. Infatti gode delle tutele previste dalla legge non solo chi viaggia in aereo o in treno, ma anche chi naviga per mare, fiume o lago con una imbarcazione a motore (Regolamento UE 1177/2010). Ricordiamo che abbiamo già affrontato i temi del ritardo nave e delle cancellazioni, così come abbiamo parlato delle tutele riservate ai passeggeri dei voli aerei in caso di bagaglio smarrito.
Bagaglio danneggiato cosa fare
Nei viaggi con la nave il passeggero ha quasi sempre la disponibilità del bagaglio, dunque è lui che ne ha la responsabilità. Tuttavia nel caso in cui si dovessero verificare eventi dannosi imputabili a colpa o negligenza della compagnia di navigazione, il viaggiatore può chiedere un risarcimento bagaglio danneggiato o smarrito.
In questi casi come prima cosa va presentata una denuncia scritta alla compagnia di navigazione. In particolare se i danni sono visibili essa va presentata al momento dello sbarco (se si tratta di bagaglio a mano) o al momento della riconsegna. Se i danni non sono visibili (o in caso di perdita) la presentazione della denuncia deve avvenire entro 15 giorni dallo sbarco o dalla riconsegna.
Successivamente il passeggero potrà richiedere il risarcimento del danno. A tal fine è sufficiente inviare al vettore una lettera di messa in mora. Come dici, non sai esattamente cosa scrivere nella lettera? Niente paura, scarica questo
e personalizzalo sulla base delle tue specifiche esigenze. Si consiglia di tramettere la lettera mediante raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo del Servizio Clienti indicato su contratto o sul sito o, in alternativa, alla sede legale della compagnia di navigazione.
Risarcimento bagaglio danneggiato
Ma a quanto ammonta il risarcimento per un bagaglio danneggiato o smarrito? Ti diciamo subito che l’entità del risarcimento viene calcolata in DSP - Diritti Speciali di Prelievo. Si tratta di un particolare tipo di valuta, adottato dal Fondo Monetario Internazionale, il cui valore è ricavato da un paniere di valute nazionali, rispetto alle quali si calcola una sorta di comune denominatore. La conversione in euro è fatta con la quotazione della data pattuita dalle parti, o, in mancanza di accordo, della data della sentenza. Su questo sito si possono trovare le quotazioni in euro del DSP.
I tetti massimi di risarcimento, sono:
- per i bagagli a mano (custoditi in cabina) 2.250 DSP a passeggero;
- per il veicolo eventualmente trasportato (compresi i bagagli trasportati sopra o dentro di esso) 12.700 DSP a veicolo;
- per altri tipi di bagaglio 3.375 DSP a passeggero.
La compagnia di navigazione non è tenuta al risarcimento se prova che l’incidente non è avvenuto per colpa sua.
Va tenuto presente che in questi casi può essere concordata una franchigia la cui entità non può essere superiore a 330 DSP per i veicoli e a 149 DSP per i bagagli.
In caso di danni o perdita di oggetti di valore (denaro contante, gioielli, opere d’arte, ecc.) il passeggero ha diritto ad un risarcimento massimo di 3.375 DSP da parte della compagnia di navigazione, ma a condizione che tali oggetti siano stati affidati alla compagnia stessa per la custodia in luogo sicuro.
Il diritto al risarcimento bagaglio danneggiato o smarrito si prescrive in 2 anni, a decorrere dalla data di sbarco o da quando questo avrebbe dovuto avvenire (se posteriore).
Risarcimento per lesioni personali o morte
In caso di lesioni personali a seguito di un incidente marittimo (naufragio, esplosione o incendio a bordo, collisione, incaglio, ecc.), il passeggero ha diritto ad un risarcimento da parte della compagnia di navigazione o del suo assicuratore. In caso di decesso, la compensazione economica spetta ai suoi successori.
Il danno massimo risarcibile in questi casi è di 250.000 DSP, a meno che la compagnia non dimostri che l’incidente non sia avvenuto per cause a lei non imputabili (calamità naturali, guerre, insurrezioni, ecc.). Se il passeggero, invece, riesce a dimostrare la colpa o la negligenza della compagnia, il risarcimento può elevarsi ulteriormente, ma non può comunque superare i 400.000 DSP.
Puoi compilare e presentare questo modulo risarcimento danni per incidente nave presso il tribunale del paese in cui:
- la compagnia di navigazione ha la propria sede operativa principale o sede permanente, oppure
- si trova il luogo di partenza o di arrivo del passeggero, oppure
- risiede in via permanente il passeggero, se il vettore vi ha una sede operativa e se è soggetto alla giurisdizione di tale paese, oppure
- è stato stipulato il contratto di viaggio, se il vettore vi ha una sede operativa e se è soggetto alla giurisdizione di tale paese.
Anche in questo caso il diritto al risarcimento si prescrive in 2 anni. Tale termine decorre
- dalla data dello sbarco del passeggero in caso di lesioni personali;
- dalla data in cui il passeggero avrebbe dovuto essere sbarcato in caso di morte intervenuta durante il trasporto;
- dalla data della morte del passeggero in caso di lesioni personali intervenute nel corso del trasporto e che hanno causato la morte dopo il suo sbarco.
In ogni caso il termine di prescrizione non può superare i 3 anni dalla data dello sbarco. In casi particolari potrebbe risultare utile consultarsi con un legale.
Ricorso all'Autorità dei Trasporti
Ma cosa succede se dalla compagnia di navigazione non si ottengono le risposte auspicate? In questi casi è possibile rivolgersi all'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), un'autorità amministrativa indipendente a cui sono assegnate tutta una serie di funzioni, tra cui quella di stabilire e verificare i livelli di qualità minima dei servizi e il rispetto dei diritti degli utenti nei confronti dei gestori.
L’Autorità di regolazione dei trasporti ha quindi il compito di istruire e valutare i reclami presentati dai passeggeri, con l'obiettivo di accertare eventuali violazioni degli obblighi di cui al Regolamento (UE) n. 1177/2010 ed irrogare le relative sanzioni.
Per ricorrere all'Authority è necessario e che siano trascorsi 60 giorni dalla presentazione del reclamo al vettore. A tal fine si può utilizzare il sistema online (SiTe), rintracciabile a questo indirizzo http://www.autorita-trasporti.it/site/ oppure compilare questo
indicando tutti i dati e allegando la documentazione richiesta.
Il modulo una volta compilato può essere trasmesso via PEC all'indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it oppure via posta elettronica semplice all'indirizzo art@autorita-trasporti.it. In alternativa può essere spedito mediante raccomandata a.r. o consegnato a mano presso il protocollo dell'Autorità in Via Nizza, 230 10126 Torino.