Ritardo nave: come tutelarsi
Anche viaggiando in nave è possibile andare incontro a spiacevoli sorprese: ritardi, danni o smarrimento del bagaglio, intossicazioni, spese impreviste e così via. Chiaramente per tutelarsi al meglio è fondamentale conoscere quali sono i propri diritti. In questo articolo ci soffermeremo in modo particolare sul reclamo per ritardo nave: quando può essere formalizzato e con quali modalità e soprattutto a che cosa si ha diritto.
Biglietto nave
Il contratto di trasporto con una compagnia di navigazione si formalizza attraverso l'acquisto del biglietto. Quest’ultimo deve contenere una serie di informazioni tra cui la data, il luogo e l’orario di partenza, il nome, cognome e le generalità del passeggero o dei passeggeri, il tipo di servizio richiesto (passaggio ponte, posto auto, cabina, poltrona, etc.), il costo del biglietto e delle tasse portuali, il nome e i dati della compagnia di navigazione, ecc.
Il biglietto è personale, non è cedibile ed è valido solo per il trasporto in esso specificato. Al momento dell’imbarco il passeggero deve sempre esibire un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
Se ha l'auto al seguito deve portare con sé anche la documentazione relativa al mezzo i cui dati devono sempre essere corrispondenti a quelli indicati al momento della prenotazione.
Se il biglietto viene acquistato presso un’agenzia di viaggi, quest’ultima è tenuta a fornire, contestualmente all’emissione del biglietto, anche copia delle condizioni generali di contratto, che devono riportare ad esempio informazioni relative al check-in, alle modalità per il differente imbarco dei passeggeri a piedi e di quelli con auto al seguito, all’eventuale smarrimento/furto del biglietto, ecc.
Se il biglietto viene acquistato su Internet, tutte le informazioni anzidette devono essere chiaramente e facilmente accessibili per l’utente sui siti delle compagnie di navigazione.
Gli animali domestici di piccola taglia (cani, gatti….) saranno imbarcati solo se muniti di biglietto e di certificato veterinario attestante l’assenza di malattie. Dovranno, inoltre, portare la museruola ed essere tenuti al guinzaglio. Attenzione perchè quasi mai è possibile portare cani in cabina, per i quali vengono invece predisposte apposite aree e gabbie. Generalmente gli animali non sono ammessi sulle navi da crociera. In ogni caso è consigliabile informarsi prima sulla condizioni stabilite dalla compagnia di navigazione per gli amici a quattrozampe.
Reclamo per ritardo nave alla partenza
In caso di ritardo della partenza superiore a 90 minuti il passeggero ha diritto di scegliere tra:
- il trasporto alternativo verso la destinazione finale a condizioni simili, non appena possibile e senza alcun supplemento di prezzo;
- il rimborso del prezzo del biglietto e il ritorno gratuito al primo punto di partenza indicato nel contratto di trasporto. Il rimborso deve essere effettuato entro 7 giorni, con la modalità scelta dal passeggero (contanti, bonifico bancario o assegno). La compagnia può in alternativa concedere al passeggero sconti, abbuoni o altre forme di rimborso, ma prima di procedere in tal senso deve acquisire il consenso del passeggero stesso.
Sempre in caso di ritardo, la compagnia deve
- risarcire qualsiasi danno che ne sia conseguenza diretta (ad esempio, il pagamento di penali all’albergo per l’arrivo ritardato, il prezzo per un servizio di trasporto in coincidenza, ecc.),
- offrire pasti e bevande durante l’attesa e, qualora ce ne fosse la necessità,
- garantire anche una sistemazione alberghiera (massimo 3 notti per un ammontare massimo di € 80 a notte).
La compagnia, tuttavia, è sollevata da tali obblighi se prova che la cancellazione o il ritardo è provocato da circostanze straordinarie e inevitabili, ad esempio da avverse condizioni meteorologiche che mettono a rischio la navigazione.
Soppressione della partenza
Se la partenza della nave viene annullata la compagnia di navigazione è tenuta ad assicurare al passeggero il trasporto con altra nave di sua proprietà (con partenza successiva). Se questa soluzione non è possibile o non soddisfa il passeggero, la compagnia deve rimborsare il prezzo del biglietto.
In entrambi i casi il passeggero può chiedere anche il risarcimento dei danni.
Reclamo per ritardo nave all’arrivo
In caso di ritardo della nave o del traghetto all'arrivo a destinazione, il passeggero ha diritto ad una compensazione pecuniaria proporzionale al ritardo subito e che potrà variare dal 25% al 50% del costo del biglietto come da tabella sottostante:
Durata del servizio | Compensazione del 25% prezzo del biglietto | Compensazione del 50% del prezzo del biglietto |
Servizio di durata fino a 4 ore | Ritardo di 1 ora | Ritardo superiore a 2 ore |
Servizio di durata tra 4 e 8 ore | Ritardo di 2 ore | Ritardo superiore a 4 ore |
Servizio di durata tra 8 e 24 ore | Ritardo di 3 ore | Ritardo superiore a 6 ore |
Servizio di durata di oltre 24 ore | Ritardo di 6 ore | Ritardo superiore a 12 ore |
Impedimento del passeggero
Se, prima della partenza, si verifica la morte del passeggero, ovvero un suo impedimento a viaggiare per causa a lui non imputabile, si ha diritto al rimborso del biglietto con l'applicazione di una penale del 25%. Se l’evento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che dovevano viaggiare insieme, ciascuno dei passeggeri può chiedere la risoluzione del contratto e limitarsi a pagare un quarto del prezzo del biglietto (art. 400 Codice della Navigazione).
Attenzione perché occorre darne comunicazione alla compagnia prima della partenza, in caso contrario è dovuto l’intero prezzo del biglietto. Chiaramente occorre fornire la documentazione utile a dimostrare l'impedimento a partire (certificato di morte, certificato medico, ecc.)
Se, invece, il passeggero è costretto a interrompere il viaggio già iniziato per cause indipendenti dalla propria volontà (ad esempio a causa di un improvviso malessere), avrà diritto alla restituzione del prezzo del biglietto relativamente alla parte di viaggio non goduta.
Rinuncia al viaggio da parte del passeggero
Qualora il passeggero rinunci volontariamente alla partenza, e non ricorrano i motivi gravi, giustificati ed imprevedibili di cui si è detto in precedenza, avrà si diritto al rimborso del prezzo del biglietto, ma con l’applicazione di una penale la cui entità varia in relazione ai tempi entro i quali la rinuncia viene comunicata alla compagnia.
Questo l’ammontare delle penali in caso di disdetta:
- 10% fino a 30 giorni prima della partenza;
- 20% da 29 giorni fino a 48 ore prima della partenza;
- 50% da 48 ore fino a 4 ore prima della partenza;
- nessun rimborso se l’annullamento avviene meno di 4 ore prima della partenza.
Tali percentuali possono variare da compagnia a compagnia, per cui consigliamo di leggere sempre le condizioni generali di contratto prima di acquistare un biglietto navale. Ricordiamo anche che molte compagnie di navigazione non ammettono il rimborso dei biglietti acquistati in offerta ma solo di quelli a tariffa ordinaria.
La modulistica da utilizzare
Il passeggero che si trova ad affrontare una simile disavventura, deve inoltrare il prima possibile (e comunque non oltre due mesi dalla data in cui è stato prestato il servizio) alla compagnia di navigazione una richiesta di rimborso del biglietto nonché di compensazione pecuniaria, oltre che di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del ritardo accumulato dalla nave/traghetto durante il trasferimento da un luogo all'altro. Questo il
a cui ispirarsi.
La richiesta va inoltra mediante raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo del Servizio Clienti indicato su contratto o sul sito o, in alternativa, alla sede legale della compagnia di navigazione. Se la compagnia lo ha reso disponibile è possibile in alternativa utilizzare una PEC (Posta Elettronica Certificata). Questo invece il
con cui richiedere alla compagnia di navigazione il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'incidente/sinistro (collisione, incendio, naufragio ...) in cui è stata coinvolta la nave (o il traghetto) durante il viaggio.
Risarcimento per "vacanza rovinata"
Se il viaggio in nave fa parte di un pacchetto turistico "tutto compreso" (con trasferimenti, escursioni, ecc.), il viaggiatore in presenza di un ritardo o di una cancellazione del viaggio, può pretendere dal tour operator il risarcimento dei danni. Così come il passeggero può tutelarsi se durante il viaggio in nave si verificano delle condizioni che non consentono di fruire di certi servizi previsti dal pacchetto turistico: la palestra è inagibile, l’animazione per i bambini è assente e via discorrendo. In casi del genere è possibile tutelarsi inoltrando al tour operator, anche per il tramite dell’agenzia viaggi, questa
Se l'inadempimento da parte di quest'ultima non è di scarsa rilevanza, il passeggero può perfino pretendere il risarcimento danni da vacanza rovinata. Nel caso specifico consigliamo di utilizzare questo
Questa lettera va trasmessa prima possibile e comunque entro e non oltre 10 giorni dalla data del rientro. La richiesta di risarcimento si prescrive in un anno (3 anni in caso di danni alle persone).
Fondamentale in questi casi disporre di foto, filmati, depliant, ricevute che possano avvalorare la propria richiesta di risarcimento.
Come comportarsi se la compagnia non risponde
Se la compagnia di navigazione fa orecchie da mercante, prima di proporsi ad un Giudice si può tentare la carta della mediazione oppure ricorrere a Solvit, un servizio online messo a disposizione dalla Commissione europea che permette di risolvere controversie che riguardano la cattiva applicazione delle norme europee. A Solvit è possibile ricorrere a patto che non sia già stato avviato un procedimento giudiziario.
In alternativa ci si può appellare all'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), ma in questo caso è necessario che siano trascorsi almeno 60 giorni dalla presentazione del reclamo alla compagnia di navigazione. Si può fare il tutto attraverso il sistema online (SiTe), questo l'indirizzo http://www.autorita-trasporti.it/site/, oppure compilare questo
Se neppure questi strumenti producono i risultati sperati, allora non resta che rivolgersi al Giudice di Pace o al Tribunale ordinario qualora il danno superi i 5000 euro.