Quando non possono staccare la luce
In caso di bolletta non pagata entro i termini di scadenza, la luce non può essere staccata prima che siano trascorsi 3 giorni lavorativi dal termine ultimo per il pagamento indicato nella comunicazione di messa in mora e 40 giorni solari dalla data di notifica della medesima.
Cosa sapere sul pagamento delle bollette della luce
La bolletta della luce deve essere pagata entro il termine di scadenza indicato sulla fattura. Termine di scadenza che in ogni caso non può essere inferiore a 20 giorni rispetto alla data di emissione della fattura stessa.
Ricordiamo che le bollette sono emesse con cadenza
- bimestrale per i clienti domestici;
- mensile per i clienti non domestici connessi in bassa tensione e con potenza superiore a 16,5 kW;
- bimestrale per i clienti non domestici connessi in bassa tensione e con potenza inferiore a 16,5 kW.
Nel mercato libero il venditore può stabilire una diversa frequenza nella fatturazione dei consumi. Ecco cosa fare se non arriva la bolletta della luce.
Chiaramente se qualcosa non quadra negli importi riportati in fattura, dopo le opportune verifiche è possibile formalizzare un reclamo in forma scritta. Questa la
da scaricare e compilare.
Ricordiamo anche che, previa richiesta, i clienti possono rateizzare l'importo indicato in bolletta nel caso in cui questo risulti particolarmente elevato. Questo il
Infine per gli importi fatturati con eccessivo ritardo dalla compagnia energetica, il cliente può far valere il diritto alla prescrizione bollette luce.
In particolare per la fornitura di elettricità (ma lo stesso vale per gas e acqua), il termine oltre il quale il credito del venditore o gestore si prescrive è di due anni. La prescrizione vale sia in caso di importi che vengono fatturati per la prima volta, sia in caso di ricalcoli di importi già fatturati in precedenza.
Chiaramente la prescrizione non è automatica, ma deve essere fatta valere dal cliente con una comunicazione al proprio fornitore.
Cosa comporta pagare in ritardo le bollette della luce
Chi paga la bolletta della luce dopo la scadenza indicata, è tenuto a corrispondere al fornitore gli interessi di mora per i giorni di ritardo, ad un tasso pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) aumentato del 3,5%. Se il cliente ha pagato sempre con regolarità le bollette, per i primi 10 giorni di ritardo è tenuto a pagare solo il tasso di interesse legale.
Agli interessi di mora possono aggiungersi le eventuali spese di notifica delle comunicazioni di sollecito e le spese di riscossione, così come stabilite dal contratto.
Da sottolineare che le bollette pagate in parte si considerano insolute a tutti gli effetti. Dunque se il cliente ritiene che gli sia stato addebitato, ad esempio, un importo per un servizio non richiesto, non può stralciare tale cifra e pagare il resto della bolletta dal momento che verrà comunque considerato un moroso. Meglio in questi casi non pagare e contestare la fattura.
Bolletta non pagata: dopo quanto staccano la luce
E' sufficiente una sola bolletta non pagata per rischiare la sospensione della corrente elettrica. Tuttavia prima che si arrivi alla chiusura contatore luce per morosità è necessario che la società invii al cliente - per raccomandata o PEC - una comunicazione di messa in mora che specifichi:
- la data ultima per il saldo dell'importo a debito;
- l'ulteriore termine decorso il quale, se il debito non risulta pagato, il venditore chiederà all'impresa distributrice di sospendere la fornitura;
- le modalità con cui il cliente deve comunicare al venditore l'avvenuto pagamento;
- la possibilità che prima della sospensione della fornitura si proceda ad una riduzione della potenza ad un livello pari al 15%;
- il diritto del cliente a ricevere un indennizzo automatico, se la fornitura viene sospesa senza il rispetto dei termini indicati;
- la possibilità di eccepire la prescrizione se la costituzione in mora riguarda importi non pagati per consumi che risalgono a più di due anni.
Se il debito non viene comunque pagato entro il termine ultimo indicato nella comunicazione di messa in mora, il venditore può chiedere all'impresa distributrice la sospensione energia elettrica per morosità.
Questa richiesta non può essere fatta prima che siano trascorsi 3 giorni lavorativi dal termine ultimo per il pagamento e 40 giorni solari dalla data in cui il cliente ha ricevuto la notifica della costituzione in mora (raccomandata o PEC).
Se le condizioni tecniche del misuratore lo consentono, il termine di 40 giorni comprende un periodo di 15 giorni (dal 26esimo al 40esimo giorno) in cui la potenza è ridotta al 15% della potenza disponibile.
Ecco invece cosa succede se non pago una bolletta e cambio gestore.
Chiaramente lo stesso tema può essere affrontato anche rispetto alle altre forniture. In particolare ecco dopo quante bollette non pagate staccano il gas o l'acqua.
Quando non possono staccare la luce
Innanzitutto la corrente elettrica non può mai essere sospesa, neppure per morosità, per i clienti cosiddetti "non disalimentabili".
Ci riferiamo alle strutture pubbliche o private che svolgono un'attività riconosciuta di assistenza, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole, ma anche a quelle persone che ragioni di sopravvivenza sono connessi a macchine salvavita. Questa la
da compilare e trasmettere al proprio fornitore di energia.
Al di fuori di queste categorie, la fornitura elettrica non può essere sospesa:
- nei giorni di venerdì e sabato e nei giorni festivi e prefestivi;
- se al cliente non è stata inviata la comunicazione di messa in mora;
- se il pagamento della bolletta è già stato eseguito e regolarmente comunicato al venditore;
- se il venditore non ha fornito una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto presentato dal cliente, ad esempio con riferimento alla ricostruzione dei consumi di un certo periodo;
- se l'importo del mancato pagamento risulta inferiore o eguale all'ammontare del deposito cauzionale;
- se il cliente è connesso in bassa tensione e la morosità riguarda pagamenti non espressamente contemplati nei rispettivi contratti di vendita;
- se il mancato pagamento riguarda servizi diversi dalla fornitura di energia elettrica (nel mercato di maggior tutela).
Riattivazione fornitura elettrica sospesa per morosità
Per riattivare una fornitura sospesa per morosità, il cliente deve inviare al fornitore un'apposita richiesta scritta al venditore, allegando la documentazione dell'avvenuto pagamento, nei modi indicati nella comunicazione di messa in mora. Questo un
Il venditore deve quindi comunicarlo al distributore e questi procedere alla riattivazione della fornitura entro il giorno feriale successivo (un giorno lavorativo se il contatore è telegestito).
Se invece della disattivazione è stata effettuata una riduzione della potenza disponibile inferiore al 15%, la riattivazione deve avvenire entro un giorno lavorativo.
Se per responsabilità del distributore la fornitura viene riattivata oltre il tempo previsto, il cliente deve ricevere un indennizzo automatico di 35 € per riattivazioni eseguite entro il doppio del tempo previsto, di 70 € entro il triplo del tempo previsto e di 105 € se viene superato il triplo del tempo previsto.
Ma quanto costa riattivare una fornitura di energia elettrica sospesa per morosità?
Questi i costi previsti nel mercato di maggior tutela:
- un contributo fisso di 25,10 euro, ridotto del 50% quando è installato un contatore telegestito;
- un contributo per oneri amministrativi di 23 euro per la riduzione di potenza o per la sospensione della fornitura;
- un contributo fisso, per oneri amministrativi, di 23 euro per il ripristino di potenza o per la riattivazione della fornitura.
Se la sospensione della fornitura è preceduta dalla riduzione di potenza, il contributo fisso deve essere richiesto una sola volta.
Nel mercato libero, invece, i clienti devono pagare:
- un contributo fisso, per oneri amministrativi, di 25,10 euro, ridotto del 50% quando è installato un contatore telegestito;
- un eventuale addebito dei costi per la prestazione commerciale come indicato nei singoli contratti.