Bonus porte blindate 2024: requisiti e importi

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 16/02/2024

La detrazione porta blindata, rientrante nella più ampia categoria della detrazione antifurto, consiste nella possibilità di scaricare dalle tasse una parte dei costi sostenuti per l'acquisto e la posa in opera di una porta pedonale resistente all'effrazione. In questo post approfondimenti su requisiti, importi e adempimenti necessari per la fruizione.

Detrazione porta blindata 2024: in cosa consiste

Uno dei reati maggiormente temuti dalle famiglie italiane è il furto nella propria abitazione, un fenomeno purtroppo in costante aumento negli ultimi anni. Ciò nonostante sono ancora tante le famiglie che non fanno assolutamente nulla per prevenire il comportamento di atti illeciti (furti, aggressioni, ecc.), arrivando perfino ad ignorare, dopo tanti anni, l'esistenza di incentivi come appunto la detrazione porta blindata.

In questo caso l'agevolazione rientra nel più ampio concetto di "bonus sicurezza", ossia la detrazione fiscale al 50% previsto non solo per la posa in opera di porte blindate, ma anche per

  • l’installazione di cancelli;
  • l’installazione o la sostituzione di grate sulle finestre;
  • il rafforzamento, la sostituzione o l’installazione di cancellate o recinzioni negli edifici;
  • la sostituzione o nuova installazione di citofoni, videocitofoni e telecamere di sicurezza, comprese le opere murarie eventualmente occorrenti per eseguire il lavoro;
  • l’installazione o la sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;
  • l’installazione o la sostituzione di serrande;
  • l’installazione di tapparelle metalliche con bloccaggi (nuove installazioni o sostituzioni);
  • il montaggio di vetri antisfondamento;
  • l’installazione di casseforti a muro.

In particolare è possibile beneficiare di una detrazione pari al 50% in un arco temporale di 10 anni. Il tetto massimo di spesa su cui applicare la detrazione è di 96.000 euro per ogni immobile.

Possono essere detratte non solo le spese sostenute per l’acquisto dei materiali (la porta blindata), ma anche quelle sostenute per la progettazione degli interventi o per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti.

Ai fini della detrazione è possibile considerare anche

  • l’imposta sul valore aggiunto (IVA);
  • l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni;
  • le autorizzazioni;
  • le denunzie di inizio lavori.

Così se Antonio spende per la sua porta blindata la somma di 3.500 euro, avrà la possibilità di recuperare ogni anno l'importo di 175 euro (3.500 x 50% / 10).

Attenzione: non è prevista alcuna agevolazione per interventi che siano eseguiti su nuove costruzioni.

Per fruire del bonus sicurezza 2023 porta blindata non è necessario trasmettere la pratica ENEA.

Nel 2024 Antonio non può optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

Bonus porte blindate: Iva al 22 o al 10%?

E' possibile beneficiare dell'aliquota Iva al 10% sull'acquisto della porta blindata solo se quest'ultima viene ceduta nell'ambito di un contratto di appalto. In altri termini è necessario che tu abbia conferito mandato ad una ditta che si è occupata non solo della fornitura della porta, ma anche della sua posa in opera.

Tuttavia in questo caso l'Iva ridotta si applica soltanto sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e il costo sulla porta blindata ("bene significativo").

Facciamo un esempio: se il costo totale dell'intervento è di 5.200 euro, di cui costo della manodopera 800 euro e costo della porta 4.400 euro, l'Iva al 10% si applicherà sulla differenza 5.200 - 4.400 = 800. Sul valore residuo del bene (3.600) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 22%.

Chi può usufruire del bonus porte blindate

Possono usufruire di questa agevolazione fiscale, che ricordiamo è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo, tutte le persone fisiche e giuridiche che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento: proprietari, nudi proprietari, inquilini, comodatari, imprenditori individuali, società, cooperative, ecc.

Quali sono adempimenti per avere diritto alle detrazioni?

Va detto innanzitutto che per la stragrande maggioranza di questi interventi non occorre richiedere al Comune il rilascio di particolari autorizzazioni. Costituiscono infatti interventi edilizi minori e suddivisi, a seconda della loro tipologia, in edilizia libera, per cui non è necessario presentare la comunicazione di inizio dei lavori, interventi soggetti alla sola Comunicazione di Inizio dei Lavori (CIL) ed interventi soggetti a Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA). 

Ad ogni modo in questi casi consigliamo sempre di affidarsi alla consulenza di un professionista (geometra, architetto) o di informarsi preventivamente presso il proprio Comune di residenza. Se non è previsto il rilascio di permessi o autorizzazioni, il contribuente deve predisporre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui indica la data di inizio dei lavori e attesta che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili. La suddetta dichiarazione, a cui va attribuita data certa, non va presentata ad alcun ufficio, ma semplicemente conservata ed esibita a richiesta degli uffici finanziari.

Come effettuare i pagamenti

Per usufruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale, cosiddetto “bonifico parlante”, nella cui causale risulti "Lavori edilizi ai sensi dell'art. 16-Bis DPR 917-1986 - Pagamento fattura n° ... del ..... a favore della Ditta .......... P.IVA ................".

Ogni banca ha predisposto un apposito modulo di bonifico da compilare e conservare. Moduli.it vi offre questo modello a titolo esemplificativo. Si raccomanda di compilare tutti i campi con molta attenzione, visto che il riscontro di eventuali errori formali rischiano di far perdere il diritto alla detrazione.

Ricordiamo che all’atto del bonifico, la banca applica una ritenuta fiscale dell’8% a carico del beneficiario.

Pubblicato il 16/02/2024    9 Commenti
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57023 - leone65
09/12/2021
Buonasera, avrei necessità di una sua consulenza. Ho comprato e fatto installare dalla stessa azienda centro porte blindate Dierre con personale specializzato, la porta blindata dierre del mio appartamento all'interno di un condominio. Ho effettuato il bonifico parlante come ristrutturazione edilizia ai sensi del DPR 917-1986 TUIR art 16bis. Le chiedo ho diritto al BONUS MOBILI?

54572 - maria chiara
03/09/2020
bonus valido pure per porta corazzata oltre che blindata?

54453 - RICCARDO
17/07/2020
Dovrei cambiare una porta ingresso non blindata con una blindata. Il recupero del 50% è valido sia per porte classe 3 e 4 e per quanto riguarda aliquota iva è il 10%. Grazie

54140 - Salvo
14/05/2020
Salve, vorrei sostituire la porta di ingresso del mio appartamento con un portoncino blindato, vorrei chiedere se questo tipo ti intervento da diritto al bonus mobili e se è necessario che i lavori siano fatti da una ditta o posso farli io.

53042 - Cinzia
29/07/2019
Buongiorno, dovrei cambiare una porta ingresso non blindata con una blindata. Il recupero del 50% è valido sia per porte classe 3 e 4. Grazie

52618 - Redazione
08/04/2019
Gaetano, assolutamente si, nella misura del 50%.

52612 - gaetano
08/04/2019
Sto per acquistare un immobile come prima casa, devo sostituire la porta d'ingresso con una porta blindata, posso usufruire della detrazione 50% bonus mobili? Ringrazio e attendo risposta

50667 - Flavio
22/10/2017
Buongiorno, dovendo sostituire una porta esterna con una porta blindata, vorrei sapere se devo dare la comunicazione all'ASL e fare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Grazie

48402 - Ketty
14/02/2017
Aggiungo dettaglio comunicato dall'agenzia delle entrate: Tuttavia, il comma 982 della legge di Stabilità 2016 introduce un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito spettante alle persone fisiche che sostengono - non nell'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa - spese per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, nonché connesse a contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali rinviando ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione dei criteri e le procedure per l'accesso al beneficio e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro il limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2016. Al momento risulta pubblicato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 06/12/2016 (Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2016) che prevede specifici provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate nei quali saranno indicati i termini di presentazione dell'apposita istanza da inoltrare telematicamente ai fini di potere usufruire del credito d'imposta da utilizzare in compensazione nonché la percentuale massima del credito d'imposta spettante a ciascun soggetto. Appena verranno pubblicati i suindicati provvedimenti saranno disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate (http://www.agenziaentrate.gov.it) nella sezione: Home - Documentazione - Provvedimenti, circolari e risoluzioni - Provvedimenti


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