Bonus porte blindate 2024: requisiti e importi
La detrazione porta blindata, rientrante nella più ampia categoria della detrazione antifurto, consiste nella possibilità di scaricare dalle tasse una parte dei costi sostenuti per l'acquisto e la posa in opera di una porta pedonale resistente all'effrazione. In questo post approfondimenti su requisiti, importi e adempimenti necessari per la fruizione.
Detrazione porta blindata 2024: in cosa consiste
Uno dei reati maggiormente temuti dalle famiglie italiane è il furto nella propria abitazione, un fenomeno purtroppo in costante aumento negli ultimi anni. Ciò nonostante sono ancora tante le famiglie che non fanno assolutamente nulla per prevenire il comportamento di atti illeciti (furti, aggressioni, ecc.), arrivando perfino ad ignorare, dopo tanti anni, l'esistenza di incentivi come appunto la detrazione porta blindata.
In questo caso l'agevolazione rientra nel più ampio concetto di "bonus sicurezza", ossia la detrazione fiscale al 50% previsto non solo per la posa in opera di porte blindate, ma anche per
- l’installazione di cancelli;
- l’installazione o la sostituzione di grate sulle finestre;
- il rafforzamento, la sostituzione o l’installazione di cancellate o recinzioni negli edifici;
- la sostituzione o nuova installazione di citofoni, videocitofoni e telecamere di sicurezza, comprese le opere murarie eventualmente occorrenti per eseguire il lavoro;
- l’installazione o la sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;
- l’installazione o la sostituzione di serrande;
- l’installazione di tapparelle metalliche con bloccaggi (nuove installazioni o sostituzioni);
- il montaggio di vetri antisfondamento;
- l’installazione di casseforti a muro.
In particolare è possibile beneficiare di una detrazione pari al 50% in un arco temporale di 10 anni. Il tetto massimo di spesa su cui applicare la detrazione è di 96.000 euro per ogni immobile.
Possono essere detratte non solo le spese sostenute per l’acquisto dei materiali (la porta blindata), ma anche quelle sostenute per la progettazione degli interventi o per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti.
Ai fini della detrazione è possibile considerare anche
- l’imposta sul valore aggiunto (IVA);
- l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni;
- le autorizzazioni;
- le denunzie di inizio lavori.
Così se Antonio spende per la sua porta blindata la somma di 3.500 euro, avrà la possibilità di recuperare ogni anno l'importo di 175 euro (3.500 x 50% / 10).
Attenzione: non è prevista alcuna agevolazione per interventi che siano eseguiti su nuove costruzioni.
Per fruire del bonus sicurezza 2023 porta blindata non è necessario trasmettere la pratica ENEA.
Nel 2024 Antonio non può optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
Bonus porte blindate: Iva al 22 o al 10%?
E' possibile beneficiare dell'aliquota Iva al 10% sull'acquisto della porta blindata solo se quest'ultima viene ceduta nell'ambito di un contratto di appalto. In altri termini è necessario che tu abbia conferito mandato ad una ditta che si è occupata non solo della fornitura della porta, ma anche della sua posa in opera.
Tuttavia in questo caso l'Iva ridotta si applica soltanto sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e il costo sulla porta blindata ("bene significativo").
Facciamo un esempio: se il costo totale dell'intervento è di 5.200 euro, di cui costo della manodopera 800 euro e costo della porta 4.400 euro, l'Iva al 10% si applicherà sulla differenza 5.200 - 4.400 = 800. Sul valore residuo del bene (3.600) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 22%.
Chi può usufruire del bonus porte blindate
Possono usufruire di questa agevolazione fiscale, che ricordiamo è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo, tutte le persone fisiche e giuridiche che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento: proprietari, nudi proprietari, inquilini, comodatari, imprenditori individuali, società, cooperative, ecc.
Quali sono adempimenti per avere diritto alle detrazioni?
Va detto innanzitutto che per la stragrande maggioranza di questi interventi non occorre richiedere al Comune il rilascio di particolari autorizzazioni. Costituiscono infatti interventi edilizi minori e suddivisi, a seconda della loro tipologia, in edilizia libera, per cui non è necessario presentare la comunicazione di inizio dei lavori, interventi soggetti alla sola Comunicazione di Inizio dei Lavori (CIL) ed interventi soggetti a Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA).
Ad ogni modo in questi casi consigliamo sempre di affidarsi alla consulenza di un professionista (geometra, architetto) o di informarsi preventivamente presso il proprio Comune di residenza. Se non è previsto il rilascio di permessi o autorizzazioni, il contribuente deve predisporre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui indica la data di inizio dei lavori e attesta che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili. La suddetta dichiarazione, a cui va attribuita data certa, non va presentata ad alcun ufficio, ma semplicemente conservata ed esibita a richiesta degli uffici finanziari.
Come effettuare i pagamenti
Per usufruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale, cosiddetto “bonifico parlante”, nella cui causale risulti "Lavori edilizi ai sensi dell'art. 16-Bis DPR 917-1986 - Pagamento fattura n° ... del ..... a favore della Ditta .......... P.IVA ................".
Ogni banca ha predisposto un apposito modulo di bonifico da compilare e conservare. Moduli.it vi offre questo modello a titolo esemplificativo. Si raccomanda di compilare tutti i campi con molta attenzione, visto che il riscontro di eventuali errori formali rischiano di far perdere il diritto alla detrazione.
Ricordiamo che all’atto del bonifico, la banca applica una ritenuta fiscale dell’8% a carico del beneficiario.