Lettera amministratore per rumori condominio: fac simile PDF editabile
Esempio di lettera di richiamo per rumori molesti che l’amministratore di condominio può inoltrare al singolo condomino al fine di invitarlo ad essere maggiormente rispettoso nei confronti dei propri vicini, in particolar modo nelle fasce orarie notturne e in quelle diurne solitamente deputate al riposo.
Lettera di richiamo per rumori molesti: cosa fare prima di inviarla
Se l’amministratore viene informato da alcune famiglie che un certo condomino crea un eccessivo disturbo (stereo a tutto volume, utilizzo degli elettrodomestici durante la notte, ecc.), prima di inviare una lettera di richiamo per rumori molesti al diretto interessato, egli deve accertarsi che:
- i rumori superino la "normale tollerabilità" e siano prodotti per di più nelle fasce orarie notturne o deputate al riposo o comunque in orari in cui il regolamento condominiale impone maggior silenzio;
- le famiglie interessate dalle immissioni moleste abbiano già provveduto a chiedere verbalmente o per iscritto ai diretti interessati (mediante l’invio di una lettera di diffida per rumori molesti nel condominio) la cessazione di detti rumori;
- non si tratti di una semplice disputa tra due condomini, ma di una situazione di disagio diffusa tra diverse famiglie domiciliate presso il medesimo condominio.
Lettera di richiamo per rumori molesti: esempio
Gentile Condomino,
nella mia qualità di Amministratore del Condominio “_______________” sito in ____________, sono a comunicarLe che sono pervenute numerose segnalazioni da parte di altri condomini in merito a rumori molesti provenienti dal Suo appartamento.
In particolare, nelle fasce orarie ______________ dal suo appartamento provengono ____________ (specificare da cosa sono prodotti i rumori, ad esempio musica ad alto volume, urla, tacchi e trascinamento di mobili, uso di elettrodomestici, ecc.).
Tali comportamenti compromettono la quiete pubblica e il diritto alla tranquillità e al riposo dei condomini e costituiscono una chiara violazione dell'art. __ del Regolamento di Condominio che prescrive espressamente: “__________________”.
Per questo motivo La esorto a cessare immediatamente le attività rumorose oltre gli orari consentiti o in alternativa ad adottare ogni accorgimento utile a prevenire o ridurre il rumore (ad esempio isolante acustico, tappeto anticalpestio, cuffie per la TV/stereo, ecc.).
Confido nella Sua collaborazione per una serena convivenza all'interno dello stabile.
Distinti saluti.
Luogo e data
Firma
Come inoltrare la lettera di richiamo al condomino
Potrebbe essere sufficiente una telefonata al condòmino irrispettoso delle regole del vivere civile, tuttavia per essere più incisivi consigliamo di redigere questa lettera di richiamo per rumori molesti nella quale mettere nero su bianco l’oggetto della comunicazione e “l’invito” ad abbassare i decibel durante le fasce orarie in cui il regolamento di condominio o il buon costume impongono una maggior quiete.
Il facsimile di lettera presente su questo portale in formato PDF interattivo può essere compilato online (basterà inserire i dati del mittente e quelli del destinatario, specificare la fonte che produce rumore, indicare luogo e data in cui si redige la comunicazione) e poi scaricato sul proprio dispositivo in formato PDF, quindi stampata, firmata e spedita al diretto interessato, meglio se tramite posta raccomandata senza busta.
Nel caso in cui, dopo la ricezione della lettera di richiamo, i rumori molesti non cessassero e i condomini avessero richiesto la convocazione di un’assemblea per discutere della incresciosa situazione, l’amministratore non potrebbe far altro che indirla e approfittare di quella occasione per illustrare ai condomini la possibilità di risolvere la lite condominiale mediante il ricorso agli organismi di mediazione.
Rumori molesti dei vicini: quando ricorrere alla mediazione
Prima di rivolgersi al Giudice di Pace e fare causa al vicino di casa per rumori molesti in condominio e disturbo della quiete si può ricorrere alla mediazione, un istituto che permette ai cittadini di appianare le controversie con i vicini di casa in tempi brevi e con un notevole risparmio di denaro rispetto al giudizio civile in tribunale.
Tra l'altro la mediazione è un passaggio obbligato per le controversie riguardanti il condominio: il regolamento condominiale, i casi di morosità, uso di parti comuni e tutte le altre problematiche riguardanti il condominio in generale. Al contrario, non è obbligatorio ma pur sempre molto consigliato esperire un tentativo di mediazione per le liti condominiali, ovvero quelle riguardanti solo i rapporti tra i due vicini.
Come intraprendere la procedura di mediazione? È molto semplice: non devi far altro che recarti presso un organismo abilitato dal ministero della Giustizia (trovi l’elenco sul sito www.giustizia.it). Tale organismo deve trovarsi nella circoscrizione in cui abiti. Verrà indetta una sorta di udienza, nella quale il mediatore cercherà di appianare la divergenza aiutando le due parti a raggiungere un accordo. Molto spesso si arriva ad un compromesso, che deve essere chiaramente rispettato da entrambe le parti; mentre qualora l’esito dell’incontro sia negativo, potresti procedere per vie legali, facendo causa al vicino di casa.
Rumori molesti: ricorso al Giudice di Pace
Come abbiamo anticipato in precedenza, l’autorità competente nella stragrande maggioranza delle liti condominiali è il Giudice di Pace. Per essere precisi, è possibile rivolgersi al Giudice di Pace per le cause riguardanti l’uso dei servizi di condominio, piantamento di alberi e siepi, liti condominiali in materia di immissioni, come fumo, calore, esalazioni, rumori e così via.
Qualora la causa coinvolgesse l'intero condominio, le spese andrebbero ripartite in base ai millesimi, a meno che non venga stabilita un’altra modalità di ripartizione.
Inoltre, nelle controversie che non superano il valore di 1.100 euro, le parti in causa possono stare in giudizio senza avvocato.
E' possibile sfrattare l'inquilino rumoroso?
Stando a quanto stabilito dal Tribunale di Monza, nella sentenza n. 2395/2016 i rumori molesti in condominio possono essere la causa dello scioglimento del contratto di affitto. Ciò si traduce in due possibilità: la prima riguarda lo sfratto dell’inquilino rumoroso, la seconda riguarda la possibilità per la vittima di recedere liberamente e gratuitamente dal contratto di locazione qualora si avesse a che fare con un vicino irrispettoso. Vediamo, in pratica, cosa è possibile ottenere con lo scioglimento del contratto di affitto.
L’inquilino che subisce i rumori molesti dei vicini può chiedere la risoluzione del contratto d’affitto in qualsiasi momento, senza dover lasciare la caparra o pagare eventuali penali. In questi casi, dunque, ricorre uno dei gravi motivi che giustificano la disdetta contratto d'affitto da parte del conduttore.
L’unica accortezza è quella di comunicare le proprie intenzioni al proprietario di casa con un preavviso di almeno 6 mesi. Nel frattempo si potrà cercare un alloggio migliore senza arrendersi e subire i comportamenti irrispettosi dei vicini.
D’altro canto, il proprietario di casa nonché locatore dell’appartamento affittato al conduttore rumoroso e irrispettoso, può chiedere lo scioglimento del contratto d’affitto, liberandosene definitivamente.
Dal punto di vista burocratico, ha tutto il diritto di farlo, in quanto il contratto di locazione contiene una clausola nella quale viene chiesto al conduttore di rispettare il regolamento di condominio senza arrecare fastidio o danno agli altri condomini. In tal senso sarebbe opportuno che il proprietario di casa si recasse dai condomini per raccogliere delle prove contro l’inquilino rumoroso.
La raccolta delle testimonianze è indispensabile, del resto gli altri condomini, se realmente infastiditi dai rumori molesti prodotti dal vicino, non opporranno di certo resistenza.
Una volta aver raccolte le prove, il locatario deve recarsi da un avvocato e chiedere lo scioglimento del contratto per inadempimento contrattuale. L’inadempimento riguarda appunto il regolamento di condominio, che rappresenta un atto di fondamentale importanza, nonché il presupposto essenziale per lo scioglimento del contratto d’affitto.