Istanza di sospensione esecuzione rilascio immobile
Descrizione
L'istanza di sospensione sfratto è un fac simile con il quale l'affittuario, soggetto a procedura esecutiva di sfratto per finita locazione, chiede formalmente al Giudice la concessione di una sospensione per quanto riguarda l'esecuzione di rilascio dell'immobile.
Sospensione sfratto per finita locazione: chi ne ha diritto
Come detto il conduttore soggetto a procedura esecutiva di sfratto per finita locazione, può manifestare al Giudice la propria volontà di avvalersi della sospensione, prevista per legge, relativamente all’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile. Lo sfratto per finita locazione si distingue dallo sfratto per morosità, perché in quest'ultimo caso il rilascio dell'immobile è dovuto al mancato pagamento dei canoni pattuiti contrattualmente.
Il Giudice può disporre una poroga per un periodo che va da 6 a 18 mesi.
Questi i requisiti che occorre soddisfare per presentare l'istanza:
- reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a € 27.000,00;
- presenza nel nucleo familiare di persone ultrasessantacinquenni, figli a carico, malati terminali o portatori di handicap con invalidita superiore al 66%;
- non essere “in possesso” di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza.
Inoltre gli inquilini devo risiedere in:
- Comuni capoluogo di provincia;
- Comuni, confinanti con i capoluoghi di provincia, con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- Comuni ad alta tensione abitativa (Delibera Cipe n. 87/03).
Ai fini della presentazione della domanda occorre:
- presentare un documento di identità in corso di validita;
- pagare il contributo unificato da € 139,00 e una marca da € 27,00.
La documentazione va presentata presso la Cancelleria del Tribunale in cui si trova l'immobile. Non è necessaria l'assistenza di un avvocato.
Il deposito in Cancelleria è valido come autocertificazione per avere la proroga.
Il Tribunale provvede ad informare il proprietario dell'immobile, il quale può presentare eventuali deduzioni oppure opporsi alla richiesta di sospensione della procedura di esecuzione rilascio immobile. In quest'ultimo caso il giudice avvisa il conduttore e contemporaneamente dispone la comparizione delle parti.
Foto
Pixabay