Risoluzione controversie internazionali: ecco come fare
Grazie ai collegamenti sempre più frequenti e alle numerose offerte promosse da tour operator, hotel e compagnie aeree, viaggiare all’estero è sempre più naturale, semplice ed economico. Nella maggior parte dei casi fila tutto liscio e non si riscontrano particolari problemi, ma qualora dovessero sorgere delle controversie internazionali tra il turista e la struttura o l'operatore come bisogna comportarsi? A chi bisogna rivolgersi per far valere i propri diritti?
- Controversie internazionali: a cosa ci si riferisce
- Risoluzione controversie internazionali: in cosa consiste
- Quando non si applica il procedimento europeo per le controversie di modesta entità
- Come fare domanda
- Cosa fare se non ci si adegua alla sentenza
- Risoluzione controversie internazionali: quali costi
- Richiesta di riesame
- A chi rivolgersi per l'assistenza
Controversie internazionali: a cosa ci si riferisce
Con questo post intendiamo riferirci più precisamente alle controversie internazionali di modesta entità, vale a dire a quei contrasti che si trova ad affrontare una persona o un'impresa in un paese europeo diverso dal proprio, a seguito di una condotta non corretta assunta ad esempio da un'agenzia di autonoleggio, un ristorante, un albergo, una compagnia aerea o un negozio di vendita di prodotti tecnologici.
Le controversie possono avere natura civile o commerciale, ma per essere identificate “di modesta entità” non devono superare il valore massimo di 5.000 euro.
Risoluzione controversie internazionali: in cosa consiste
Al fine di evitare un'azione legale lunga e costosa e consentire al consumatore di risolvere la controversia in modo semplice, in tempi brevi e senza bisogno dell’assistenza di un legale, l’Unione Europea ha emanato il Regolamento (CE) 861/2007 (successivamente modificato dal Regolamento (UE) 2015/2421). Tale regolamento ha istituito di fatto un nuovo procedimento, grazie al quale ogni cittadino italiano può gestire e risolvere autonomamente i propri problemi rivolgendosi direttamente al Giudice di Pace competente nel proprio territorio anziché intentare una causa internazionale.
A differenza di quanto accade nelle cause civili “standard”, il Regolamento Europeo riconosce la validità della sentenza sia nello Stato dell’attore, sia nello Stato membro del convenuto. Ciò significa che non sarà necessario rivolgersi ad un ulteriore giudice estero per dichiarare esecutiva la sentenza, bensì questo processo avverrà in automatico.
Il procedimento può essere utilizzato per chiedere la sostituzione di un prodotto, per ottenere il rimborso di un servizio o per richiedere il risarcimento dei danni a seguito di una prestazione mal eseguita.
Ricordiamo, per concludere, che ci sono strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie. Ci riferiamo in particolare ai Centri europei per i consumatori, alle Organizzazioni dei consumatori, come pure alla piattaforma ODR (Online Despute Resolution).
Quando non si applica il procedimento europeo per le controversie di modesta entità
I mezzi di risoluzione delle controversie internazionali non si estondono
- alle questioni fiscali, doganali o amministrative
- ai diritti di famiglia derivanti da matrimonio (come gli alimenti), testamenti e successioni
- ai diritti previdenziali e occupazionali
- ai diritti riguardanti la privacy
- ai diritti sul lavoro
- alle responsabilità dello Stato.
Come fare domanda
Come detto il giudice competente a decidere nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è il Giudice di pace, a meno che la legge - per la particolare materia trattata - non ne affidi la competenza esclusiva al Tribunale ordinario.
Per il resto trovare una soluzione a controversie internazionali è più semplice di quanto si possa immaginare, basta seguire alla lettera la procedura prevista dall'Unione Europea. La prima cosa da fare è procurarsi la modulistica necessaria, disponibile gratuitamente anche sul nostro portale.
Per avviare il procedimento occorre compilare e trasmettere alla Cancelleria del Giudice di Pace competente nel territorio questo
altrimenti detto Modulo A, unitamente agli eventuali allegati.
Il Giudice di Pace può richiedere integrazioni e/o precisazioni attraverso il
Quindi il Giudice di Pace è tenuto ad informare la controparte nel termine massimo di 14 giorni, inviandole - oltre al modulo A - il
o modello di replica. La parte chiamata in causa ha 30 giorni per fornire la propria versione dei fatti.
Dalla replica fornita dal convenuto, il Giudice ha 30 giorni di tempo per emettere la sentenza, chiedere integrazioni o invitare le parti ad una udienza.
La parte soccombente si fa carico delle spese processuali.
Cosa fare se non ci si adegua alla sentenza
La decisione del tribunale è automaticamente riconosciuta negli altri paesi dell'UE. Ma cosa accade se il convenuto non rispetta la decisione del Giudice?
In questo caso l'attore ha la possibilità di contattare le autorità di esecuzione del suo paese, fornendo
- una copia originale della sentenza
- il certificato della sentenza (modulo D), di cui può essere richiesta la traduzione.
A questo punto le autorità preposte non faranno altro che applicare le disposizioni della sentenza secondo la normativa nazionale.
Risoluzione controversie internazionali: quali costi
Per quanto riguarda le spese di giudizio, è richiesto il pagamento del contributo unificato di 43 Euro per le cause di valore fino a 1.100 Euro e di 98 Euro per le cause di valore superiore a 1.100 e fino a 5.000 Euro.
Tale contributo può essere pagato presso gli uffici postali, le banche con il modello F23 o i rivenditori di valori bollati. Per le cause che eccedono il valore di 1.033 Euro, in aggiunta al contributo unificato, è dovuto anche il pagamento di 27 Euro a titolo di anticipazione forfettaria delle spese di giudizio (rimborso anticipato dei diritti, delle indennità di trasferta e delle spese di spedizione per la notifica).
L'impugnazione di una sentenza è possibile se è previsto dalla legge del paese dell’organo giurisdizionale adito.
Richiesta di riesame
Come si è visto, se nel corso della procedura non si incontrano grandi problemi, la sentenza viene emessa entro un tempo massimo di 3 mesi: una tempistica da record, se paragonata alle cause classiche.
Tuttavia il convenuto può chiedere il riesame della sentenza, nel caso in cui ci sia stato un impedimento di forza maggiore alla replica, oppure quando il modulo di domanda o la citazione a comparire siano stati notificati senza avviso di ricevimento o comunque non siano stati recapitati in tempo utile per consentire al convenuto di preparare la propria difesa.
Tutta la modulistica e i documenti necessari al corretto svolgimento della procedura devono essere redatti e compilati sia nella propria lingua, sia nella lingua del paese del convenuto. Qualora una delle due parti riceva un documento in lingua straniera, potrebbe richiederne una traduzione (a meno che non si tratti di un documento secondario, il quale non necessita a tutti i costi di essere tradotto).
A chi rivolgersi per l'assistenza
I cittadini e le imprese possono richiedere l'assistenza necessaria per l’individuazione del giudice competente e per la compilazione dei moduli direttamente al Centro Europeo Consumatori Italia, punto di contatto nazionale della rete europea ECC-Net, cofinanziato dalla Commissione Europea e dagli Stati Membri. Questo è il sito Internet www.ecc-netitalia.it, mentre questi sono i recapiti della sede di Roma:
Largo Alessandro Vessella, 31
Tel. +39 06 44238090
Fax. +39 06 44170285
Email. info@ecc-netitalia.it
Orari di apertura: Lun-Gio: 9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 - Ven: 9.00 - 13.00