Contratti falsi energia elettrica: fac simile WORD, PDF

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 16/10/2023
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Ci si può difendere dall'attivazione di un contratto di energia elettrica non richiesto chiedendo il disconoscimento dello stesso per pratica commerciale scorretta.

Attivazione contratto energia elettrica non richiesto

Si tratta purtroppo di un fenomeno abbastanza diffuso. Molte compagnie operanti nel mercato libero dell'energia si affidano a società esterne per la commercializzazione delle proprie offerte. Tra queste purtroppo ce ne sono alcune che adottano comportamenti non improntati al rispetto dei principi di correttezza, buona fede e trasparenza.

Il loro unico obiettivo è ottenere un contratto ad ogni costo, non importa se la tariffa è impossibile da praticare o se l'offerta non è conveniente per il consumatore. In taluni casi ci si spinge perfino oltre, arrivando a sottoscrivere veri e propri contratti falsi di energia elettrica.

Con piccoli stratagemmi il venditore acquisisce i dati dell'utente e in modo particolare il POD, ad esempio visionando una vecchia bolletta elettrica con la scusa di calcolare il risparmio ottenibile con la nuova tariffa. A quel punto basta una firma falsa sul modulo di offerta, nel caso di truffatori "porta a porta", o la registrazione telefonica, se la chiamata arriva da un call center, e il gioco è fatto.

Così qualche tempo dopo il consumatore si vede recapitare, a sua insaputa, la bolletta di un nuovo fornitore di energia elettrica spesso più alta delle precedenti.

C'è da dire che l'ARERA è intervenuta a più riprese per cercare di porre una soluzione al problema. In particolare considerato che la totalità di questi falsi contratti viene sottoscritta fuori dagli uffici commerciali del venditore oppure tramite telefono, l'ARERA ha previsto con un apposito provvedimento (Deliberazione 19 Aprile 2012 153/2012/R/COM) che il venditore è tenuto a fornire al cliente una conferma della conclusione del contratto, attraverso una lettera o una chiamata.

Lo scopo della lettera o della telefonata è quello appunto di confermare al cliente la conclusione del contratto, specificando tutta una serie di informazioni: nome del nuovo fornitore, indirizzo di fornitura, caratteristiche della nuova offerta, data di attivazione e via discorrendo.

E' importante rilevare che nel caso in cui il contratto sia stato stipulato a telefono, occorre necessariamente che il venditore trasmetta al cliente una lettera di conferma. Invece se il contratto è stato concluso al di fuori degli uffici commerciali, è sufficiente la chiamata di conferma. Se il cliente non risponde alla prima chiamata di conferma, il venditore è tenuto a fare almeno altri 4 tentativi.

Contratti falsi energia elettrica: come difendersi

Ma se la lettera non viene recapitata o viene inoltrata ad un vecchio indirizzo, oppure se il cliente per qual ragione non risponde alle chiamate di conferma come può difendersi da un contratto falso di energia elettrica?

Ricordiamo innanzitutto che per i contratti sottoscritti fuori dagli uffici commerciali del venditore, dunque a casa, per strada, negli stand pubblicitari, oppure a distanza, ossia tramite internet o telefono, il consumatore può esercitare, nel termine di 14 giorni, il diritto di ripensamento, chiedendo di fatto l'annullamento del contratto. A tal fine non deve fornire alcuna giustificazione e soprattutto non deve pagare penali e costi di disattivazione. Sul nostro portale sono disponibili questi fac simile: 

Superati i 14 giorni il consumatore che si ritrova con un nuovo fornitore di energia elettrica, può chiedere il disconoscimento del contratto attraverso il fac simile scaricabile da questa scheda.

La lettera deve essere trasmessa:

  • subito dopo aver avuto conoscenza del contratto luce non richiesto;
  • comunque non più tardi di 40 giorni solari dalla data indicata sulla lettera di conferma;
  • comunque non più di 30 giorni solari dal ricevimento della chiamata di conferma.

Se il venditore non ha inviato la lettera di conferma né effettuato la chiamata di conferma, i 30 giorni decorrono dalla data di scadenza della prima fattura emessa dal fornitore di energia elettrica non richiesto.

In alternativa il consumatore può utilizzare uno dei seguenti modelli:

all’agenzia o alla società fornitrice e poi eventualmente informando l'Autorità garante della concorrenza e del mercato. 

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