Il servizio di mediazione delle Camere di Commercio
La mediazione offre la possibilità di raggiungere la composizione delle controversie civili e commerciali tra due o più soggetti, tramite l’assistenza di un mediatore indipendente, imparziale e neutrale. La mediazione è una forma di risoluzione delle controversie caratterizzata dalla:
- rapidità, perché sono brevi i tempi che corrono tra la presentazione della domanda ed il primo incontro tra le parti e perché il procedimento deve concludersi entro tre mesi dal deposito della domanda;
- semplicità, perché il procedimento si svolge senza alcuna formalità. La norma richiede solamente che al primo incontro, agli incontri successivi e fino alla conclusione della mediazione le parti devono partecipare con l’assistenza di un avvocato;
- riservatezza, perché tutti coloro che intervengono nel procedimento sono tenuti alla riservatezza rispetto a quanto emerso; inoltre, tutte le dichiarazioni rese o le informazioni acquisiti nel corso della procedura non possono essere utilizzate, in alcun modo, nell’eventuale giudizio successivo, salvo il consenso della parte dichiarante o da cui provengono le informazioni;
- economicità, perché rispetto alle ordinarie procedure giudiziali i costi sono contenuti e comunque predeterminati.
La legge ha recentemente reintrodotto l'obbligatorietà della mediazione civile e commerciale in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, contratti bancari e finanziari, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità. Sono escluse invece quelle che interessano le responsabilità civili per circolazione di veicoli.
Tutte le Camere di Commercio italiane hanno istituito il servizio di Mediazione e rappresentano la sede privilegiata per la soluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori.
Come detto avviare una mediazione è molto semplice: basta compilare in ogni sua parte l'istanza di mediazione e farlo pervenire alla segreteria del Servizio di conciliazione della propria Camera di commercio. Da quel momento è la Camera di commercio che si occuperà di contattare l’altra parte e curare tutti gli aspetti organizzativi fino alla data dell’incontro e, nel caso raggiungano l’accordo, le parti potranno firmare un verbale che avrà la stessa efficacia di un contratto. Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, salvo quando le altre parti abbiano espressamente richiesto di riservarli esclusivamente al conciliatore.
Per risolvere una controversia occorrono circa 60 giorni dall’invio della richiesta e nella maggior parte dei casi è sufficiente un solo incontro di mediazione.