Ritardo liquidazione sinistro: come comportarsi

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 24/11/2022

In caso di mancata offerta da parte della compagnia di assicurazione o di ritardo nella liquidazione di un sinistro, è consigliabile proporre un ricorso ed eventualmente appellarsi all'Ivass, specie nel caso in cui la condotta da parte della compagnia non sia suffragata da specifici accertamenti.

Reclamo liquidazione sinistro: ecco quando reclamare all’Ivass

Qualche tempo fa l’Ivass, Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni, ha redatto una lettera al mercato, nella quale segnala alle assicurazioni un crescente numero di reclami per rifiuti non motivati alla liquidazione del sinistro. Le prime battute della presente, infatti, riportano quanto segue: “Nell’ambito dell’attività di gestione dei reclami verso le imprese di assicurazione, questo Istituto sta rilevando un numero ricorrente di casi in cui i danneggiati di sinistri r.c. auto che hanno presentato richiesta di risarcimento lamentano di aver ricevuto dall’impresa una comunicazione di diniego dell’offerta non adeguatamente motivata ovvero basata su motivazioni che, all’esito di successivi approfondimenti, non risultano suffragate da specifici accertamenti.

Tradotto significa che le compagnie assicurative si rifiutano in molti casi di liquidare il sinistro senza tuttavia fornire adeguate giustificazioni agli automobilisti.

Ma quali sono, nello specifico, le motivazioni fornite dall’assicurazione che non sei tenuto ad accettare, ma al contrario, danno diritto ad intraprendere la procedura di reclamo all’Istituto di vigilanza? Nella lettera ufficiale se ne elencano tre:

1. È possibile reclamare per rifiuto liquidazione sinistro quando l’impresa di assicurazione contesta genericamente “l’insussistenza di un nesso di causalità tra i danni lamentati e l’evento denunciato” ovvero “la incompatibilità tra i danni e la dinamica del sinistro”, senza fornire specifiche indicazioni tecniche né gli elementi di prova sui quali si fonda il diniego (perizie, accertamenti tecnici, testimonianze, risultanze delle rilevazioni tramite “scatola nera”, perizie medico/legali....); ciò accade sia per sinistri con danni a cose che a persone;

2. L’automobilista è invitato a tutelare i suoi diritti di consumatore quando l’assicurazione contesta “tout court” la responsabilità nel cagionare l’evento senza indicare gli elementi obiettivi e/o gli accertamenti istruttori che hanno portato a tale conclusione;

3. Infine, è possibile non accettare il rifiuto alla liquidazione quando l’impresa attesta l’impossibilità di eseguire la perizia sul veicolo per indisponibilità del mezzo, senza comprovare che il perito si sia attivato per eseguire l’accertamento peritale entro i tempi e le modalità previsti dalla legge e che il tentativo sia risultato infruttuoso per comportamento imputabile al danneggiato.

Liquidazione danno stradale: richiamo alla trasparenza

Con lo scopo di ridurre il numero di reclami redatti dagli automobilisti italiani, l’Ivass si rivolge alle imprese di assicurazione, spiegando loro che la carenza di riferimenti concreti e la mancanza di una reale giustificazione al diniego non fanno altro che accrescere il malcontento negli automobilisti. Questi ultimi, in quanto clienti, pagano periodicamente il premio dell’rc auto in relazione alle garanzie sottoscritte e dunque hanno il diritto di ricevere una motivazione al rifiuto liquidazione sinistro che sia completa, esaustiva e convincente. Negargliela non porta niente di buono: l’automobilista perde la fiducia nei confronti dell’assicuratore, tende ad alimentare il contenzioso e quanto prima deciderà di cambiare la sua rc auto e chiaramente, la compagnia assicurativa.

In più, nella lettera, l’Ivass menziona l’articolo 148 del Codice delle Assicurazioni, il quale sollecita le imprese di assicurazione esortandole a comunicare al danneggiato “specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta”. Ammonendole, l’Istituto di vigilanza aggiunge un riferimento all’Istruttoria dei reclami, evidenziando che "in diversi casi, a seguito di reclamo del danneggiato e dell’intervento dell’IVASS, l’iniziale diniego dell’offerta viene superato con l’acquisizione/valorizzazione di elementi probatori che portano la società a rivedere la posizione e a disporre il risarcimento del danno. In questi casi gli iniziali dinieghi, rivelatisi di fatto infondati, si traducono in una dilazione ingiustificata dei tempi di liquidazione".

Al contrario, quando il rifiuto della liquidazione viene motivato con giustificati motivi, l’automobilista danneggiato arriva a comprendere ed accettare l’esito della disposizione, senza ricorrere alla contestazione e ai reclami.

Procedura liquidazione sinistro stradale: elementi di verifica per le assicurazioni

Nella comunicazione scritta indirizzata alle compagnie assicurative operanti in Italia, l'Ivass chiede a queste ultime di lavorare sulla trasparenza e analizzare le procedure di reclamo attualmente in corso con i clienti.

L’obiettivo è quello di scongiurare la presenza di eventuali illeciti nei processi liquidativi, verificando ogni singola procedura. Qualora dovessero emergere delle criticità, le imprese sono pregate di porre rimedio. Come? Basterà comunicare al cliente danneggiato i motivi specifici che giustificano il diniego. Per dirla in parole povere, le assicurazioni devono spiegare in quali casi e perché i fatti descritti nei documenti non coincidono con quelli rilevati dall’impresa stessa, menzionando gli atti che avvalorano la loro tesi (perizia dell’auto, testimoni, analisi della scatola nera, perizia medico legale, ecc.). Chiaramente, per poter adempiere a tale compito, le compagnie dovranno altresì impegnarsi nella legittima acquisizione delle prove e nella loro valorizzazione.

Come reclamare all’Ivass per ritardo liquidazione sinistro

Con le norme sul risarcimento diretto, che ricordiamo si può attivare solo in precisi casi previsti dalla legge, i tempi per la liquidazione dell’indennizzo sono radicalmente mutati.

In pratica se a seguito di un sinistro stradale, che ha visto il coinvolgimento di due auto italiane su suolo italiano e con danni essenzialmente materiali, il danneggiato si è rivolto alla propria compagnia per il risarcimento dei danni, quest’ultima è tenuta a formulare una proposta di indennizzo nel tempo massimo di 60 giorni che diventano 90 in caso di lesioni o decesso del danneggiato.

Se le parti coinvolte nel sinistro trovano un accordo e il modulo di constatazione amichevole viene firmato da entrambi, i tempi si riducono addirittura a 30 giorni.

Se, dunque, l’assicurato nel formulare la richiesta di risarcimento alla compagnia non ottiene alcuna proposta nei tempi previsti, può denunciare il ritardo inoltrando un reclamo scritto. Questo il

Il reclamo può essere inoltrato via posta, telefax o e-mail. La compagnia è tenuta a gestire il reclamo, rivalutare la posizione e fornire un motivato riscontro entro un massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento dell’esposto.

Se dopo aver interpellato l’ufficio reclami della compagnia assicurativa, la risposta tarda ad arrivare o quella che il consumatore riceve non viene ritenuta soddisfacente, si può proporre ricorso al Servizio Tutela degli Utenti presso l’IVASS. Il Servizio Tutela del Consumatore disposto dall’Ivass offre ausilio a tutti gli automobilisti intestatari di un regolare contratto di assicurazione, non solo quando la compagnia si rifiuta di liquidare il danno subito per effetto di un sinistro stradale, ma anche nel caso in cui il risarcimento tardi ad arrivare.

Al modulo di ricorso occorre allegare tutta la documentazione relativa al reclamo e l’eventuale risposta della compagnia assicurativa. Attenzione perché gli allegati devono essere inviati esclusivamente in formato pdf, mentre la dimensione del messaggio PEC (allegati compresi) non può superare i 5 MB. Se non si rispettano queste indicazioni la richiesta non viene presa in carico e gestita.

Ricordiamo, infine, che l’Ivass si limita a fornire un proprio parere sul comportamento tenuto dalla compagnia di assicurazione, ma non può intervenire nel merito del ricorso. Questo per dire che, acquisito il parere dell’Ivass, se si vuole ottenere quanto di diritto occorre rivolgersi al Giudice di Pace.

Pubblicato il 24/11/2022
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