Fac simile scrittura privata di divisione ereditaria tra fratelli
Descrizione
L'atto di divisione ereditaria si rende necessario quando vi è un'unica massa ereditaria e ciascun erede, per testamento o legge, ha diritto ad una quota su tutti i beni che compongono l'asse ereditario e non ad uno o più di essi.
Quando si realizza la divisione ereditaria
Si parla di coeredità o comunione ereditaria quando ciascun erede è contitolare di tutti i beni che compongono l'asse ereditario, devoluto per legge o per testamento. Ad esempio se i due fratelli Giovanni e Mario ereditano un appartamento, un terreno, dei veicoli e dei soldi/titoli dal genitore superstite, ognuno di loro ha diritto ad una porzione di eredità (in base alla quota stabilita dalla legge o dal testatore), ma fino a quando non si provvederà alla divisione dei beni, i due fratelli disporranno di fatto un patrimonio indiviso che appartiene ad entrambi e a nessuno in particolare.
In situazioni di questo tipo può rendersi necessario il ricorso alla divisione ereditaria, vale a dire allo scioglimento della comunione e alla conseguente attribuzione a ciascun coerede di una porzione determinata di beni in contitolarità, in base al valore della quota spettante a ciascuno.
In altre parole attraverso la divisione ereditaria i beni facenti parte della comunione vengono divisi in base alle rispettive quote di ciascuno e gli eredi divengono proprietari esclusivi dei beni assegnati. Tornando al nostro esempio, supponendo che a ciascuno dei due fratelli sia assegnata una quota ereditaria pari al 50%, l'appartamento del valore di 200mila euro potrebbe essere assegnato (per accordo fra le parti, per testamento o su disposizione del giudice) a Giovanni, mentre il terreno (valore 80mila), i veicoli (valore 20mila) e soldi/titoli (valore 100mila) a Mario.
Tipi di divisione ereditaria
DIVISIONE TESTAMENTARIA
La divisione può essere innanzitutto disciplinata dal testatore (divisione testamentaria). In questo caso è il de cuius a decidere come ripartire il patrimonio fra i coeredi o comunque a fissarne i criteri.
Nel caso in cui tutti gli eredi istituiti o alcuni di essi siano minori di età, il testatore può disporre che la divisione abbia luogo solo dopo che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell'ultimo nato. Egli può anche disporre che la divisione dell'eredità o di alcuni beni di essa non abbia luogo prima che sia trascorso dalla sua morte un termine massimo di 5 anni (713 C.C.).
DIVISIONE CONTRATTUALE
Se mancano indicazioni del testatore, i coeredi possono trovare un accordo fra loro che preveda lo scioglimento della comunione e la conseguente attribuzione in capo ad ognuno di essi dei beni che compongono il patrimonio ereditario. In pratica fra di loro viene siglato un vero e proprio contratto (divisione contrattuale).
Inutile dire che nel caso in cui facessero parte del patrimonio ereditario immobili e terreni, l'accordo tra le parti dovrebbe necessariamente essere formalizzato attraverso l'intervento di un notaio con conseguente trascrizione negli appositi registri.
DIVISIONE GIUDIZIALE
Se i coeredi non trovano un accordo sulla ripartizione dei beni che compongono l'asse ereditario, ciascuno di loro può presentare la domanda di divisione al Tribunale del luogo di apertura della successione. A questo punto il Giudice provvederà a nominare un avvocato o un notaio che cureranno la procedura di divisione dell'eredità.
Divisione dei debiti ereditari
Chiaramente la divisione dell'eredità riguarda non solo l'attivo ma anche il passivo. A tal riguardo l'art. 752 del Codice Civile stabilisce che i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore non abbia disposto diversamente. Tale concetto si estende anche ai pesi ereditari, vale a dire ai debiti che sorgono in capo degli eredi in conseguenza della successione: spese funerarie, spese giudiziarie, spese d'inventario, ecc.
Questa norma, tuttavia, disciplina i rapporti interni tra coeredi, mentre i rapporti con i creditori sono disciplinati dall'art. 754 del Codice Civile, in base al quale i creditori possono chiedere il pagamento delle somme spettanti in proporzione della loro quota ricevuta da ogni erede, fermo restando che qualora il coerede pagasse più della parte a lui spettante, egli potrebbe per la differenza rivalersi unicamente nei confronti degli altri coeredi e non del creditore.
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