Modello contratto commercio elettronico

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 02/02/2023
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Contratto tipo da utilizzare nel caso in cui si intenda organizzare e gestire un'attività di commercio elettronico business to consumer (B2C). Il fac simile è stato predisposto dalla Camera di Commercio di Firenze.

Tipologie di commercio elettronico

Negli ultimi anni si è assistito ad un progressivo ed inarrestabile sviluppo dell’attività di commercio elettronico. Anche in Italia si contano sempre più consumatori che utilizzano Internet per i propri acquisti, ma anche sempre più aziende che, con l'obiettivo di limare i costi, raggiungere nuovi mercati e combattere in questo modo la congiuntura negativa, decidono di spostare sul web tutto a parte della propria attività. Ma vediamo di entrare nel dettaglio.

Il commercio elettronico, viene distinto a seconda del tipo di attività in:

  • commercio elettronico indiretto, nel caso in cui il contratto sia stipulato per via elettronica, mentre l’esecuzione dello stesso avvenga per via tradizionale (ad es. si ordina su Internet un cd musicale che successivamente viene spedito per posta);
  • commercio elettronico diretto, nel caso in cui tutte le fasi del contratto avvengano on-line (ad es. si acquista on-line un software che si scarica direttamente sul proprio PC).

Altra distinzione è quella che viene effettuata sulla base dei soggetti coinvolti:

  • Business to consumer (B2C), che identifica la vendita di beni e servizi al consumatore finale;
  • Business to Business (B2B), che riguarda le transazioni commerciali fra imprese;
  • Consumer to Consumer (CtoC) che riguarda scambi fra privati;
  • P.A. to Consumer (PAtoC.) che riguarda scambi fra Pubblica Amministrazione e Cittadino;
  • P.A. to P.A che concerne scambi fra soggetti della Pubblica Amministrazione.

Ricordiamo che per poter avviare questo tipo di attività occorre, tra le altre cose, presentare al Comune la

Informazioni obbligatorie

Chi intende esercitare un’attività di commercio elettronico è tenuto a rendere facilmente accessibili sul proprio sito ai destinatari del servizio (consumatori finali o/e imprese), determinate informazioni generali obbligatorie, come:

  • il nome, la denominazione o la ragione sociale;
  • il domicilio o la sede legale;
  • gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l’indirizzo e-mail;
  • il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese;
  • gli elementi di individuazione, nonché gli estremi, della competente autorità di vigilanza, qualora un’attività sia soggetta a concessione, licenza o autorizzazione;
  • per quanto riguarda le professioni regolamentate:
    - l’ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia iscritto e il numero di iscrizione;
    - il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato;
    - il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalità di consultazione dei medesimi;
  • il numero della partita IVA o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un’attività soggetta a imposta;
  • l’indicazione in modo chiaro e inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna e altri elementi aggiuntivi da specificare;
  • l’indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto, qualora un’attività sia soggetta ad autorizzazione oppure l’oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d'uso.

Sito commercio elettronico: contenuti obbligatori

Parlando specificatamente dei contenuti dei siti di commercio elettronico, la legge (D.Lgs. 70/2003) stabilisce che questo deve rispondere a determinati obblighi informativi che riguardano gli aspetti legati al contratto e alla sua conclusione.

In particolare l'art. 12 stabilisce che chi vende tramite un sito Internet, deve fornire in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dell’inoltro dell’ordine da parte del consumatore, le seguenti informazioni:

  • i passaggi da seguire per la conclusione del contratto;
  • il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le modalità di accesso;
  • i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare definitivamente l'ordine;
  • le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all’italiano;
  • l’indicazione degli strumenti di composizione delle controversie.

A questi obblighi se ne aggiungono poi altri previsti dal Codice del Consumo (art. 52 - "Informazioni al consumatore nei contratti a distanza"), secondo il quale prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:

  • identità del professionista e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo del professionista;
  • caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
  • prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse e le imposte;
  • spese di consegna;
  • modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
  • esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso;
  • modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;
  • costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando e' calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
  • durata della validità dell'offerta e del prezzo;
  • durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.

Il sito deve inoltre riportare obbligatoriamente le informazioni riguardanti la protezione dei dati personali (Normativa della Privacy).

Fac simile contratto di commercio elettronico

Con l'obiettivo di evidenziare con chiarezza gli obblighi informativi in capo al professionista/venditore oltre che fornire una risposta concreta alle tante lamentele provenienti dai consumatori sui disservizi riscontrati nelle suddette attività (dalla mancata consegna dei prodotti, alla difformità dei prodotti/servizi acquistati, fino al mancato riconoscimento del diritto di recesso), la Camera di Commercio di Firenze ha predisposto un contratto tipo di commercio elettronico, che abbiamo pensato di rendere disponibile anche sul nostro portale.

I diritti dei consumatori nel commercio online

Abbiamo detto che la legge, al fine di garantire una piena tutela del consumatore, pone in capo a chi esercita un'attività di commercio elettronico una serie di obblighi informativi che devono essere adempiuti prima, durante e dopo la conclusione del contratto. Ma questo non è tutto.

In questi anni, infatti, la tutela dei consumatori si è arricchita di nuovi importanti strumenti, in ambito nazionale ed europeo. In modo particolare il consumatore (e non l'azienda o il professionista) che acquista un prodotto o un servizio online, può annullare il contratto nel termine di 14 giorni senza fornire spiegazioni e soprattutto senza pagare alcunché. Anzi, se ha anticipato una somma ha diritto ad ottenerne il rimborso integrale. Ci riferiamo naturalmente al cosiddetto diritto di ripensamento. Questo il

scaricabile dal nostro portale. Per maggiori informazioni ti invitiamo alla lettura del post sul diritto di recesso acquisti online.

Inutile dire che le truffe online sono sempre dietro l'angolo e, specie su Internet, l'astuzia e l'immaginazione dei truffatori sembra non avere limiti. Il consiglio, dunque, è di utilizzare sempre la massima accortezza nel fare gli acquisti.

In ogni caso ecco come denunciare un sito di e-commerce

Se invece viene consegnato un prodotto sbagliato, il consumatore ha la facoltà di restituirlo attraverso questo

In caso di mancata consegna, il consumatore può inoltrare al venditore questa

mentre in presenza di vizi, può chiedere la riparazione o la sostituzione del prodotto attraverso questa 

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