Controversie telefoniche: la modulistica per ogni esigenza
In caso di controversie con compagnie telefoniche occorre rivolgersi in prima istanza al loro uffici reclami, quindi esperire un tentativo di conciliazione (Co.re.com, organismi ADR, organismi di negoziazione paritetica o Camere di conciliazione istituite presso le CCIAA) così da trovare una soluzione bonaria della lite.
Controversie telefoniche: le problematiche ricorrenti
Alzi la mano chi, almeno una volta nella vita, non è stato terribilmente infastidito dal comportamento del proprio operatore telefonico: servizi telefonici non richiesti, costi di disattivazione oltre la misura stabilita, ritardata attivazione del servizio, aumenti del canone, ecc. In circostanze del genere occorre mantenere tutta la calma necessaria e attivarsi con metodo e tempestività al fine di tutelare al meglio i propri diritti.
Potremmo raggruppare in 4 macro aree le principali insoddisfazioni lamentate dai clienti:
- inosservanza delle disposizioni della legge n. 40/2007 (legge Bersani);
- trasferimento delle utenze tra operatori;
- modifiche alle condizioni contrattuali unilateralmente apportate dai fornitori dei servizi;
- inefficiente gestione dei reclami.
Per quanto riguarda l'inosservanza delle disposizioni della Legge n. 40/2007, si registra un crescente numero di denunce per i costi di disattivazione ritenuti dai consumatori come non giustificati e per i ritardi eccessivi nelle lavorazioni delle richieste si recesso. Insomma in molti casi il recesso dal contratto non è facile e “indolore” come potrebbe sembrare. Ad ogni modo questa la
Un altro aspetto critico estremamente ricorrente riguarda le modifiche contrattuali, che gli operatori telefonici hanno il dovere di comunicare con netto anticipo e che i consumatori possono accettare o meno. Qualora volessero, potrebbero recedere dal contratto gratuitamente, senza pagare costi di disattivazione o penali. Questo il
che puoi scaricare, compilare in ogni sua parte e inviare ai recapiti indicati nella specifica comunicazione inviata dall’azienda per notificare le variazioni contrattuali. C'è da dire comunque che l’Autorità è intervenuta in occasione di diverse modifiche unilaterali con provvedimenti di diffida nei confronti degli operatori telefonici.
Ma le controversie telefoniche possono riguardare anche altre problematiche come:
- l'attivazione di servizi telefonici non richiesti;
- la sospensione del servizio telefonico;
- la disattivazione di servizi a pagamento non richiesti;
- il rispetto delle nuove norme sullo zero roaming in Unione europea;
- la presenza di importi anomali in bolletta;
- la connessione lenta;
- ecc.
Reclami telefonici: come procedere
Qualunque sia il problema che ti trovi ad affrontare, devi di primo acchito rivolgerti al tuo gestore telefonico. In molti casi la soluzione si trova rapidamente contattando il Servizio Clienti (prendi nota del codice identificativo del reclamo che il call center deve obbligatoriamente fornirti), ma se così non è ti suggeriamo di formalizzare un reclamo scritto.
Sul nostro portale trovi questo generico
ma se avessi bisogno di modelli che rispondano ad un problematica più specifica potresti utilizzare il campo di ricerca presente nello spazio in alto a destra della pagina.
Chiaramente sul nostro portale trovi anche i fac simile di reclamo riferiti ai principali gestori/operatori dei servizi di telecomunicazioni:
- modulo di reclamo Tim
- modulo di reclamo Vodafone
- modulo di reclamo WindTre
- modulo di reclamo Fastweb
- modulo di reclamo Postemobile
- modulo reclamo Tiscali
- modulo reclamo Iliad
- modulo di reclamo Coopvoce
- modulo reclamo Linkem
Ti raccomandiamo di inoltrare la comunicazione ai recapiti appositamente forniti dall'operatore e riportati nel contratto, nella Carta dei servizi e nelle fatture, magari privilegiando le modalità della PEC e della raccomandata a.r.
In casi specifici il cliente può anche richiedere la corresponsione di un indennizzo il cui importo è definito dalla Carta dei Servizi. Questo il
Il gestore telefonico deve sempre fornire una risposta al cliente, anche nel caso in cui intendesse respingere le richieste avanzate da quest'ultimo. Ha tempo 45 giorni per inviare la propria risposta, anche se il contratto o la Carta dei Servizi potrebbero fissare anche un tempo inferiore.
Se il cliente non riceve alcuna risposta o non è soddisfatto della proposta formulata dall'operatore, deve dare avvio alla procedura di conciliazione.
Controversie telefoniche: risolverle con la conciliazione
L'obiettivo della conciliazione è quello di trovare - grazie all'intermediazione di un terzo (conciliatore) - una soluzione alla controversia che possa soddisfare, in tempi rapidi e senza spese, gli interessi delle parti in causa.
In particolare l'utente può scegliere se rivolgersi
- al CoReCom della propria regione;
- ad un organismo di negoziazione paritetica;
- ad un ADR (Alternative Dispute Resolution);
- alla Camera di conciliazione istituita presso la Camera di commercio.
Una cosa è certa: se manca il tentativo di conciliazione non è possibile intentare una causa davanti al Giudice. Con la presentazione della domanda di conciliazione, i termini per agire in giudizio sono sospesi.
Cosa fare se la conciliazione fallisce
Se l'operatore telefonico decide di non partecipare alla procedura di conciliazione o se la proposta formulata dal conciliatore non soddisfa le parti, il consumatore può:
- chiedere la definizione della controversia al CoReCom o all'AGCom, a condizione che non siano decorsi più di 3 mesi dalla data di conclusione del tentativo di conciliazione. Attraverso questo provvedimento, da attivarsi attraverso la piattaforma Conciliaweb, si ordina all'operatore l'immediata cessazione della condotta scorretta da parte dell'operatore, nonché il rimborso di eventuali somme non dovute o il pagamento in favore dell'utente di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, dalle disposizioni normative o da delibere dell'autorità. Questa procedura non va confusa con la segnalzione AGCOM a cui lo stesso utente può ricorrere in presenza di una palese violazione delle norme che regolano il settore delle telecomunicazioni e delle tv a pagamento da parte degli operatori;
- rivolgersi all’autorità giudiziaria nel termine di 30 giorni dal deposito dell’istanza di conciliazione. Nel ricorso al Giudice il consumatore dovrà allegare agli atti anche la ricevuta di presentazione dell'istanza di conciliazione CoReCom.
In caso di malfunzionamento o tardiva installazione della linea fissa o di inconsapevole attivazione dei servizi a sovrapprezzo o premium, il cittadino può presentare reclamo attraverso l'apposito